Sentenza — n. 33581/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 27 febbraio 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Rovigo ha rigettato le istanze di Pietro Angelo Scarpa di revoca o limitazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il periodo di sospensione della misura per la detenzione di Scarpa (sino al 6 aprile 2018).La Corte di appello ha considerato che il giudizio sulla permanenza della pericolosità di Scarpa era già stato confermato dalla Corte dì appello con decisione non impugnata e che nessun elemento ulteriore è stato evidenziato. Ha anche osservato che Scarpa già nel passato, dopo diversi anni di detenzione, aveva ripreso immediatamente a delinquere partecipando a una associazione con cui aveva commesso 106 reati contro il patrimonio. Ha, inoltre, ritenuto che la richiesta, immotivata, di frequentazione dei Comuni limitrofi renderebbe Scarpa difficilmente controllabile così da frustrare le finalità del provvedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33581/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scarpa Pietro Angelo, nato a Contarina il 5/06/1966, avverso il decreto del 27/02/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 27 febbraio 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Rovigo ha rigettato le istanze di Pietro Angelo Scarpa di revoca o limitazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il periodo di sospensione della misura per la detenzione di Scarpa (sino al 6 aprile 2018).La Corte di appello ha considerato che il giudizio sulla permanenza della pericolosità di Scarpa era già stato confermato dalla Corte dì appello con decisione non impugnata e che nessun elemento ulteriore è stato evidenziato. Ha anche osservato che Scarpa già nel passato, dopo diversi anni di detenzione, aveva ripreso immediatamente a delinquere partecipando a una associazione con cui aveva commesso 106 reati contro il patrimonio. Ha, inoltre, ritenuto che la richiesta, immotivata, di frequentazione dei Comuni limitrofi renderebbe Scarpa difficilmente controllabile così da frustrare le finalità del provvedimento.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Scarpa si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 6 d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159 per difetto di attualità della pericolosità sociale di Scarpa (non potendo tale presupposto fondarsi solo su una lista di reati commessi nel passato) e la inesistenza dei presupposti per applicare la misura di prevenzione speciale di pubblica sicurezza dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent n. 24/2019) dell'art. 43, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo secondo del decreto si applicano anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a).
Si osserva che il percorso rieducativo sviluppatosi durante la carcerazione si è concretizzato in un contratto di lavoro a tempo determinato autorizzato dal Tribunale, che le informazioni provenienti dai Carabinieri di Loreo indicano che il comportamento di Scarpa è conforme alle regole impostegli e che anche il Procuratore della Repubblica di Rovigo aveva chiesto la revoca della misura. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti applicativi della misura di sicurezza perché il provvedimento non indica su quali specifici fatti si fonderebbe il giudizio di pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett.
a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett.
b) della norma citata, ma, altresì, che - come nella fattispecie — il giudice della misura abbia valutato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che Costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681).
2. Posto questo, i due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati. Va ribadito che nel procedimento di prevenzione, a causa dell'effetto limitatamente devolutivo dell'impugnazione, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolosità del proposto o, al contrario, un suo aggravamento (Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Tocchio, Rv. 278038; Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Masotina, Rv. 256159).
In altri termini, nella materia delle misure di prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera rebus sic stanbbus perché non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, Di Trapani, Rv. 263269). Tuttavia, nel caso in esame, la Corte di appello non si è limitata a rilevare che il giudizio sulla permanenza della pericolosità di Scarpa era già stato confermato dalla Corte di appello - con decisione adottata in data non remota (il 30 aprile 2018) e che non è stata impugnata - ma ha puntualmente rilevato la radicata caratura criminale di Scarpa (condannato per rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, bancarotta fraudolenta, ricettazione e, molteplici volte, per detenzione illegale di armi) e ha osservato che questi già nel passato, dopo diversi anni di detenzione, aveva ripreso immediatamente a delinquere partecipando a una associazione con cui aveva commesso 106 reati contro il patrimonio, così mostrando come la inclinazione a delinquere costituisse ormai un dato consolidato della sua personalità.
Su queste basi, inoltre, non incongruamente ha valutato che la richiesta, immotivata, di frequentazione dei Comuni limitrofi renderebbe Scarpa difficilmente controllabile così da frustrare le finalità del provvedimento.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angel