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Sentenza — n. 33580/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33580/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33580/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, confermava il decreto con cui il Tribunale di Trapani, in data 27 febbraio 2020, aveva disposto procedersi all'esecuzione, per il tempo residuo, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Francesco Luppino, già allo stesso applicata in forza di decreto emesso il 23 febbraio 2010 e rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione sofferto dal proposto sino al 5 maggio 2017 (rectius 2 maggio 2019), poi sottoposto alla misura della libertà vigilata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33580/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impunità favoreggiamento collaboratore della Securitate partecipazione al reato mantenimento della carcerazione preventiva inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da I Luppino Francesco, nato a Campobello di Mazara il 06/01/1956 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Palermo il 11/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, confermava il decreto con cui il Tribunale di Trapani, in data 27 febbraio 2020, aveva disposto procedersi all'esecuzione, per il tempo residuo, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Francesco Luppino, già allo stesso applicata in forza di decreto emesso il 23 febbraio 2010 e rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione sofferto dal proposto sino al 5 maggio 2017 (rectius 2 maggio 2019), poi sottoposto alla misura della libertà vigilata.

Il provvedimento della Corte territoriale è stato adottato sulla base di una prognosi di attuale ripetibilità del contributo offerto all'associazione mafiosa cosa nostra, alla luce della riproducibilità delle condizioni in cui era maturata la adesione; ed avuto riguardo, altresì, al ruolo di spicco che in tale ambito il Luppino aveva avuto, per avere posto in essere una intensa attività finalizzata al ripristino delle relazioni d'affari tra il latitante Matteo Messina Denaro, di cui era emissario, e la famiglia Lo Piccolo.

2. Con unico ed articolato motivo ricorre Francesco Luppino a mezzo del suo difensore, avv. Diego Tranchida, deducendo violazione degli artt. 14 e 15, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per motivazione apparente, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 291 del 2013, in relazione alla verifica della attualità della pericolosità sociale. In particolare, lamenta che la Corte d'appello, pur richiamando la citata pronuncia del giudice delle leggi, ha valorizzato a tali fini:

1) il ruolo attivo e qualificato svolto dal proposto nella consorteria, nonostante la lunga carcerazione;

2) la precedente condanna del Luppino per partecipazione associativa, data l'intensa compenetrazione negli interessi del sodalizio;

3) l'essere stato uomo di fiducia del latitante Matteo Messina Denaro. La sentenza non avrebbe considerato, quale elemento di innegabile valenza sintomatica della attenuazione della pericolosità, che il Luppino ha fruito del beneficio della liberazione anticipata per tutto il periodo di espiazione della pena, in ragione dell'attiva partecipazione prestata al programma risocializzante di recupero, avvenuta in assenza di rilievi disciplinari. Lamenta il difensore che l'esclusiva valorizzazione della condanna è elusiva dell'obbligo motivazionale e realizza una impropria generalizzazione di una presunzione, che dovrebbe essere solo relativa, di stabilità del vincolo associativo, dovendosi escludere che dalla mera appartenenza mafiosa possa discendere la attualità della pericolosità (Cass.

Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Rv. 271511). Sono stati altresì poste in risalto le risultanze della indagine "Mafia Bet", sebbene non accertate in via definitiva, e senza che si sia provata l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata, nonché senza tenere conto di specifici elementi di fatto suscettibili di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso.2. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di principi ormai consolidati, ai quali questo Collegio ritiene di dare continuità. Occorre tener conto del perimetro valutativo del giudice in questo ambito, come disegnato da Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.

In applicazione del medesimo principio, in altra vicenda processuale, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua di un'offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori, elementi di cui era necessario accertare se denotassero l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del sodalizio camorristico (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020 Cc., Rv. 279306; conformemente, Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526) (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306), Nel caso in scrutinio, la Corte di appello ha compiutamente verificato, con argomentazione congrua e affatto apparente, la ricorrenza dei tre indicatori rilevanti, ossia il coinvolgimento del soggetto nel pregresso sodalizio (facendo riferimento ad episodi di intestazione fittizia dei beni e ai colloqui con il latitante Messina Denaro), la persistente vitalità e capacità operativa di quel sodalizio, l'assenza di elementi che denotino abbandono delle logiche che ne sono proprie.

A suffragare tale impostazione, il provvedimento impugnato ha anche evidenziato il dato che, durante la detenzione, il Luppino risulta avere fruito del sostegno economico del gruppo criminale, indice tipico della intraneità, rispetto al quale anche la partecipazione al percorso risocializzante, pur valutato positivamente ai diversi fini della liberazione anticipata, appare essere un aspetto recessivo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Così deciso il 15/06/2021 Il Consigliere estensore Il Pr