Sentenza — n. 33579/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZimotti Antonio, n. San Giovanni Rotondo (Fg) 26/01/2000 2. Tenace Giacoma, n. Cagnano Varano (Fg) 01/03/1946 3. Zimotti Antonio, n. Cagnano Varano (Fg) 07/04/1935 avverso l'ordinanza n. 12/21 del Tribunale di Foggia del 03/03/2021 letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al sequestro della somma di denaro risparmiata per effetto delle agevolazioni UMA
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 316-ter cod. pen; Sentenza — n. 33579/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio rileva che tale profilo, di carattere evidentemente preliminare, non è stato preso in considerazione dal Tribunale. In effetti la condotta di presentare istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'acquisizione di gasolio ad accisa agevolata (cd. agevolazioni U.M.A.) appare eccentrica rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 316-ter cod. pen., che è riferito al conseguimento di 'contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o della Comunità europee'.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Zimotti Antonio, n. San Giovanni Rotondo (Fg) 26/01/2000 2. Tenace Giacoma, n. Cagnano Varano (Fg) 01/03/1946 3. Zimotti Antonio, n. Cagnano Varano (Fg) 07/04/1935 avverso l'ordinanza n. 12/21 del Tribunale di Foggia del 03/03/2021 letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al sequestro della somma di denaro risparmiata per effetto delle agevolazioni UMA
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato in sede di riesame cautelare reale il decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 5 febbraio 2021 nel procedimento a carico di Cataldo Zimotti, indagato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 61 n. 7 e 316-ter cod. pen., riducendo il valore del sequestro, materialmente eseguito su tre terreni agricoli, di oltre la metà (C 56.571,73) rispetto alla somma complessiva che la pubblica accusa reputa illecitamente conseguita (C 125.390,50).
L'imputazione provvisoria riguarda da un lato la percezione da parte dello indagato di contributi europei di sostegno all'agricoltura (capo 1) e dall'altro il conseguimento dell'autorizzazione ad acquistare gasolio ad accisa agevolata (capo 2), entrambi ottenuti omettendo di indicare nelle domande annuali la condizione ostativa di esser stato già gravato da misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché di essere stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i terzi interessati Antonio Zimotti (cl. 2000), Giacoma Tenace e Antonio Zimotti (cl. 1935), che formulano i seguenti motivi di censura. Con un primo motivo deducono l'insussistenza degli estremi di reato nella condotta provvisoriamente contestata all'indagato al capo 2) nonché l'erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. Fatta salva la questione della esclusiva titolarità in capo ai ricorrenti dei terreni sui cui è caduto il sequestro, oggetto della successiva doglianza, essi sostengono che il reato non appare punto configurabile nella fattispecie, che non prevede trasferimento di alcuna somma in favore dell'interessato ma esclusivamente l'applicazione di una tassazione agevolata. Con un secondo motivo deducono carenza assoluta di motivazione in ordine alla intestazione fittizia dei terreni assoggettati a sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini di cui in motivazione.
2. La prima censura che i ricorrenti muovono al provvedimento impugnato investe il tema del corretto inquadramento giuridico della condotta contestata all'indagato Cataldo Zinnotti al capo 2 dell'imputazione provvisoria.Il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la prospettazione difensiva riferita alla imputazione di cui al capo 1 ed alla configurabilità nella condotta ivi descritta di plurime condotte di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. corrispondenti alla percezione delle singole annualità dei contributi agricoli indebitamente percepiti, ha escluso che tale inquadramento dogmatico possa attagliarsi alla condotta contestata al capo 2 (indebita presentazione di istanze aventi ad oggetto l'autorizzazione alla acquisizione di gasolio ad accisa agevolata) che ha ritenuto essersi manifestata come "un unico reato a consumazione prolungata, tuttora perseguibile (...) e certamente riconducibile all'area del penalmente rilevante .)" Con l'impugnazione i ricorrenti sostengono non solo che il Tribunale ha errato nel ritenere le condotte di cui al capo 2 riferibili ad un unico reato, ma soprattutto che nella fattispecie non è affatto configurabile il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen.
Il Collegio rileva che tale profilo, di carattere evidentemente preliminare, non è stato preso in considerazione dal Tribunale. In effetti la condotta di presentare istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'acquisizione di gasolio ad accisa agevolata (cd. agevolazioni U.M.A.) appare eccentrica rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 316-ter cod. pen., che è riferito al conseguimento di 'contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o della Comunità europee'.
Anche quando, superando il dato strettamente letterale, in tale novero si è inteso ricomprendere altre forme di emolumenti, come ad es. nel caso di conguagli riconosciuti dall'INPS per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali a fronte della avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità per maternità (Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 278455), si è fatto comunque riferimento ad importi monetari, ancorché figurativi, agevolmente suscettibili di essere ricompresi nella clausola generale di chiusura delle 'altre erogazioni' contemplata dalla previsione normativa.
Nel caso in esame, per contro, per quanto il conseguimento dell'autorizzazione ad acquistare gasolio ad accisa agevolata comporti indubbiamente per l'istante un ovvio risparmio tributario, ciò nondimeno esso non comporta una contribuzione diretta da parte dell'erario, bensì un minor introito corrispondente alla differenza tra la misura dell'accisa ordinaria e quella agevolata e in definitiva una condotta che la tipicità, seppur temperata nei termini suddetti, della fattispecie astratta di cui all'art. 316-ter cod. pen. impedisce di ricondurre al relativo ambito di applicazione.
Da quanto precede deriva che l'importo corrispondente al valore del sequestro debba essere ulteriormente riconsiderato.
3. Ulteriore profilo di censura riguarda, inoltre, la titolarità dei beni immobili assoggettati a sequestro, costituente elemento di legittimità della misura cautelare reale applicata e questione che nella specie i ricorrenti reputano totalmente pretermessa dal Tribunale tanto da dedurre il vizio di carenza assoluta di motivazione. Il Collegio osserva che il Tribunale si è limitato, invero, ad argomentare che il sequestro è stato eseguito su terreni ricadenti nella piena disponibilità dell'indagato Cataldo Zimotti, che sugli stessi eserciterebbe attività imprenditoriale agricola ma che i terzi ricorrenti protestano, invece, essere nella loro (nuda) proprietà (Antonio Zimotti, cl. 2000, figlio dell'indagato) o in regime di usufrutto (Antonio Zinnotti, cl. 1935 e Giacoma Tenace, genitori dell'indagato).
Senonché il concetto di piena disponibilità non sembra al Collegio sufficiente a definire la natura dei titoli e/o dei vincoli giuridici gravanti su detti immobili. Che l'indagato abbia usato tali terreni per esercitare l'attività agricola costituisce in realtà dato incontestato anche da parte dei ricorrenti, ma che tale esercizio comporti anche la possibilità per lo stesso di disporne uti dominus costituisce profilo che finora l'accusa non sembra avere comprovato, così come non sono stati indicati elementi di fatto atti a dimostrarne l'avvenuta intestazione fittizia dall'indagato ai congiunti.
Manca, infatti, nel provvedimento impugnato ogni riferimento alla storia di tali terreni, dall'epoca di acquisto della titolarità da parte degli acquirenti alla natura, alla provenienza ed all'impiego delle risorse economiche impiegate come corrispettivo dell'acquisto. È solo dal ricorso (pag. 5), infatti, che alcuni dati vengono in rilievo, mentre difetta nell'ordinanza ogni indicazione specifica a fornire dimostrazione di una discrasia tra intestazione formale dei beni e loro disponibilità effettiva sotto il profilo della reale loro titolarità (tra molte, Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957).
Va anche rilevata la correttezza della deduzione difensiva secondo cui l'esistenza nel caso in esame di stretti rapporti parentali tra i terzi ricorrenti e l'indagato rende ancor più pressante tale onere di argomentazione, atteso che costituisce situazione frequente quella che un genitore o un figlio, proprio in virtù dei legami sangue esistenti, tolleri od acconsenta che un congiunto utilizzi un determinato bene senza con ciò voler necessariamente abdicare al proprio diritto di proprietà.4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata in relazione ai punti indicati, con rinvio degli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia funzionalmente competente.
P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente ai sensi dell'art. 325, comma 4, cod. proc. pen. Così de