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Sentenza — n. 33578/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33578/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33578/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pezzella Raffaele, n. Casal di Principe (Ce) 21/06/1965 avverso il decreto n. 30/21 della Corte di appello di Napoli del 01/12/2020 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli RITENUTO IN FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha annullato il decreto n. 15/20 emesso in data 13 novembre 2019 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con cui era stata accolta l'istanza avanzata dal legale rappresentante della ditta individuale Raffaele Pezzella di voler applicare il controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis d.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33578/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle superiori premesse deve ritenersi, dunque, fondata la censura di violazione dell'art. 34-bis, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 formulata dal ricorrente, atteso che tale previsione indica che il carattere meramente occasionale della contaminazione (agevolazione) mafiosa costituisce il necessario presupposto per disporre, anche d'ufficio e a maggior ragione su istanza dello stesso privato, l'instaurazione del controllo giudiziario sulla società, che può avere anche deviato dalle comuni e lecite regole di condotta economica, ma che resta sostanzialmente recuperabile al circuito della legalità.

Parole chiave

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affiliazione alle casse controllo di sicurezza personale indagine per abuso di informazioni privilegiate gruppo finanziario vigilato affiliazione cassa malati non riconosciuta
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pezzella Raffaele, n. Casal di Principe (Ce) 21/06/1965 avverso il decreto n. 30/21 della Corte di appello di Napoli del 01/12/2020 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli RITENUTO IN FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha annullato il decreto n. 15/20 emesso in data 13 novembre 2019 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con cui era stata accolta l'istanza avanzata dal legale rappresentante della ditta individuale Raffaele Pezzella di voler applicare il controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'occasionalità dell'agevolazione fornita dalla società all'attività di persone nei confronti delle quali era stata proposta una delle misure di prevenzione prevista dallo stesso decreto legislativo. Premessa l'appellabilità del provvedimento emesso dal Tribunale, sancita anche da una decisione della Corte di cassazione a sezioni unite (n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156), la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente Pezzella, pur non essendo mai stato indagato per associazione mafiosa riferita al clan dei Casalesi, è stato tuttavia indicato, unitamente al fratello Augusto, come soggetto legato al sodalizio criminale da collaboratori di giustizia di primario rilievo quali Antonio Iovine e Massimilano Di Caterino.

La stessa Corte ha poi evidenziato che tutte le successive condotte del Pezzella, volte ad accreditare una situazione di lontananza dagli interessi del clan (costituzione di parte civile in relazione ad una estorsione subìta durante lo svolgimento di lavori di subappalto in un cantiere di S. Maria a Vico; recesso dalla compartecipazione al 50% da una società costituita paritariannente con Tullio Iorio, figlio di Gaetano condannato per partecipazione al clan dei Casalesi), unitamente alle risultanze di intercettazioni telefoniche sebbene non recenti, non escludono affatto il pericolo di ingerenze o agevolazioni di stampo camorristico nella gestione del sodalizio.

2. Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Raffaele Pezzella, che formula i seguenti motivi di censura. Violazione di legge e motivazione apparente con riferimento all'art. 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011 ed alla revoca della nomina dell'amministratore di controllo. La Corte territoriale nulla ha argomentato sulla deduzione difensiva di inammissibilità per genericità dell'appello del Pubblico Ministero, così come nulla ha statuito sulla portata e rilevanza delle relazioni prodotte dall'amministratore di controllo a proposito di un corretto e concreto giudizio sull'occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa, tutelabile e nella specie tutelata con la nomina dello stesso amministratore.

La motivazione del decreto impugnato appare monca, limitandosi ad esporre una serie di circostanze di fatto generiche, senza alcuna indicazione del nesso agevolativo tra queste e l'organizzazione criminale di riferimento; omettendo di attualizzare tali elementi conoscitivi al fine di stabilire il grado di eventuale sussistenza della ritenuta agevolazione; evitando di accertare in chiave prognostica la possibile incidenza su tale situazione, in funzione di emenda, delle misure di vigilanza prescrittive proprie al controllo giudiziario invocato dalla parte privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. L'esame del decreto di primo grado, annullato da quello oggi impugnato, dimostra che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha svolto una ampia disamina delle occasioni di contatto tra il ricorrente Pezzella e affiliati al clan dei Casalesi. Il più importante collaboratore di giustizia su tale realtà criminale, Antonio Iovine, già uno dei capi riconosciuti del sodalizio, ha affermato che i fratelli Pezzella, Raffaele ed Augusto, erano molto vicini alla famiglia Russo, di cui diversi membri risultavano affiliati, ciò che non aveva impedito ai vertici del sodalizio di richiedere alla società il versamento di una tangente del 5% in occasione di un appalto da questa aggiudicatosi nella provincia di Caserta.

Il Tribunale ha anche evidenziato come il ricorrente fosse entrato in società (IP Immobiliare) con Tullio Iorio, figlio di Gaetano affiliato al clan, riuscendo però a dimostrare che trattavasi di società di scopo, finalizzata cioè alla realizzazione di un ben determinato intervento edilizio - urbanistico. Dal fascicolo processuale risulta, inoltre, che il ricorrente è stato assolto dal delitto di turbativa d'asta aggravato dall'agevolazione mafiosa per fatti risalenti al 2006, mentre non è stato mai condannato per reati di mafia o aggravati a detto titolo.

Quanto sopra sinteticamente esposto evidenzia come la Corte di appello abbia assemblato i medesimi elementi conoscitivi presi in considerazione dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere per concludere in senso opposto alla determinazioni del primo giudice e cioè che l'agevolazione al gruppo mafioso non era stata occasionale, bensì stabile e duratura nel tempo. Il Collegio osserva preliminarmente che detti elementi denotano certamente una contiguità del Pezzella con ambienti camorristici, ma non dimostrano con evidenza che la sua fosse una società collusa o assoggettata al controllo mafioso ovvero che abbia costituito lo strumento per perseguire le finalità del gruppo criminale.

Alla luce delle superiori premesse deve ritenersi, dunque, fondata la censura di violazione dell'art. 34-bis, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 formulata dal ricorrente, atteso che tale previsione indica che il carattere meramente occasionale della contaminazione (agevolazione) mafiosa costituisce il necessario presupposto per disporre, anche d'ufficio e a maggior ragione su istanza dello stesso privato, l'instaurazione del controllo giudiziario sulla società, che può avere anche deviato dalle comuni e lecite regole di condotta economica, ma che resta sostanzialmente recuperabile al circuito della legalità.

La possibilità per il privato di 'anticipare', con la richiesta di amministrazione giudiziaria, più incisive iniziative di prevenzione promosse dalla parte pubblica è, del resto, espressamente prevista dalla legge (art. 34-bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011), che la consente allorquando sia stata impugnata in sede giurisdizionale amministrativa l'interdittiva antimafia. La peculiarità del caso in esame è che il Tribunale di S. Maria C.V. ha ritenuto applicabile l'istituto anche dopo che l'impugnazione di una precedente interdittiva prefettizia era stata rigettata con pronunzia definitiva del Consiglio di Stato, allorché il ricorrente Pezzella ne aveva chiesto il riesame ricevendone inevitabile diniego subito impugnato dinanzi al TAR.Tale aspetto della vicenda non ha, tuttavia, costituito oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero in sede di appello e ne risulta, pertanto, precluso l'esame in questa sede.

L'altra doglianza formulata dal ricorrente Pezzella riguarda la dedotta genericità dell'appello del PM e la totale assenza di motivazione, rilevante come violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), riguardo al contenuto e alla portata delle relazioni prodotte dall'amministratore di controllo circa il concreto giudizio sull'occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa. Anche tale assunto risulta fondato. Se è, infatti, innegabile che, in base al principio devolutivo inerente alla intervenuta impugnazione, l'ambito tematico della decisione della Corte territoriale è stato fissato dall'appello del Pubblico Ministero, nondimeno nella pronuncia avrebbero dovuto trovare adeguato riscontro anche le allegazioni difensive riferite alla genericità dell'impugnazione (per la rilevanza dell'obbligo di specificità in caso di impugnazione del pubblico ministero in procedimento di prevenzione, v.

Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017, dep. 2018, Scuto, Rv. 273664) nonché alla necessità di una valutazione comparativa tra gli elementi indicati dallo stesso appellante e quelli cronologicamente più recenti contenuti nelle relazioni redatte dell'amministratore nominato dal Tribunale. Proprio a causa della peculiarità della pronuncia impugnata, di totale riforma del decreto emesso in primo grado dal Tribunale di prevenzione e di fatto assimilabile ad una pronunzia di condanna adottata in sede di cognizione penale rispetto alla decisione assolutoria di primo grado, la Corte di merito avrebbe dovuto, infatti, profondersi in un più ampio sforzo argonnentativo (per tutte v.

Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430), non limitato cioè alle allegazioni svolte dal PM appellante ma esteso anche alle risultanze della procedura di amministrazione di controllo giudiziario avviata dal decreto del Tribunale di S. Maria Capua Vetere oggetto di riforma.

3. Spetterà ad altro Collegio della Corte di Appello di Napoli, cui gli atti vanno rinviati, procedere a rinnovato giudizio rispettoso dell'esigenza di colmare le gravi lacune argonnentative prima indicate. P. Q. M. annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, 3 giugno 2021 Il consigliere estens re I