Sentenza — n. 33577/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATuma Gianluca, n. Latina 29/07/1970 2. Claudia Costanzo, n. Latina 15/10/1972 3. Gaveglia Olimpia, n. Carinola (Ce) 16/01/1950 4. Grenga Gino, n. Latina 20/02/1981 5. Di Pofi Giampiero, n. Sezze (Lt) 21/07/1975 avverso il decreto n. 46/2019 della Corte di appello di Roma del 08/10/2020 letti gli atti, i ricorsi e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento del decreto con rinvio alla Corte di appello di Roma RITENUTO IN FATTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512-bis c.p, art. 512-bis cod. pen, art. 416 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 33577/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre, tuttavia, esaminare in via preliminare l'eccezione di perdita di efficacia del decreto di confisca per violazione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, La questione ha già costituito oggetto di doglianza in sede di appello, avendola la Corte territoriale disattesa con le argomentazioni esposte alle pagg. 14-17 del decreto impugnato.La censura è infondata. Come condivisibilmente argomentato dalla Corte di appello, il termine temporale a quo di diciotto mesi per stabilire l'eventuale inefficacia non già della confisca, bensì del sequestro dei beni del proposto (art. 24, comma 2, d.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Tuma Gianluca, n. Latina 29/07/1970 2. Claudia Costanzo, n. Latina 15/10/1972 3. Gaveglia Olimpia, n. Carinola (Ce) 16/01/1950 4. Grenga Gino, n. Latina 20/02/1981 5. Di Pofi Giampiero, n. Sezze (Lt) 21/07/1975 avverso il decreto n. 46/2019 della Corte di appello di Roma del 08/10/2020 letti gli atti, i ricorsi e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento del decreto con rinvio alla Corte di appello di Roma RITENUTO IN FATTO1.
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato quello emesso dal Tribunale di Latina il 6 marzo 2019 con cui è stata applicata nei confronti di Gianluca Tuma la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per il periodo di tre anni oltre alla confisca di una cospicua quantità di beni immobili, quote societarie ed aziende, tutti intestati a terze persone. All'esito di una meticolosa ricostruzione del profilo della pericolosità generica e poi qualificata del proposto sulla base di informazioni o annotazioni di polizia, richieste di applicazione di misure di prevenzione, denunce e condanne in sede penale a far data fin dal 1986, dato atto dell'intervenuta sua condanna irrevocabile in sede penale in ordine al reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella legge n. 356 del 1992 (ora art. 512-bis c.p.) e della disposta confisca, anch'essa definitiva, di tre società (Cedil S.p.A., TPS Technical Paper Service and Support S.r.l. e Tecnoimp S.r.l.) allo stesso riferibili, la Corte territoriale, disattese alcune eccezioni di carattere procedurale, ha integralmente confermato le statuizioni del Tribunale.
2. Avverso il decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il proposto Gianluca Tuma nonché i terzi interessati Claudia Costanzo (moglie), Olimpia Gaveglia (madre), Gino Grenga (fratello uterino) e Giampiero Di Pofi (amico del proposto), i quali formulano i motivi di censura sinteticamente esposti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Gianluca Tuma (proposto) Con un primo motivo di impugnazione, il proposto lamenta violazione degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. a), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 ed assenza totale di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità generica, deducendo che alcuni elementi fattuali risulterebbero smentiti da sentenze assolutorie irrevocabili che hanno ritenuto insussistenti le condotte poste a sostegno del giudizio di pericolosità. Con il secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 16, comma 1, lett. a), d.
Igs. n. 159 del 2011 e carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta attualità ed effettività della pericolosità. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 4, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, lamentando il mancato accertamento della misura temporale della ritenuta condizione di pericolosità sociale ai fini della imposizione della misura di prevenzione patrimoniale. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 4, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, lamentando l'omessa individuazione ai fini della misura patrimoniale dei termini iniziale e finale della ribadita condizione di pericolosità, con speciale riguardo alla preclusione processuale derivante dai precedenti giudicati di prevenzione e dalla assenza di elementi nuovi, sopravvenuti e non conosciuti o non valutati nelle precedenti decisioni, suscettibili di travolgere i precedenti accertamenti; in particolare censura l'erroneità della statuizione della Corte di merito circa la mancata produzione di copia del provvedimento di rigetto di una precedente richiesta di applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale di Latina, facente, invece, parte del fascicolo processuale.
Con il quinto motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. b), 20, 24 e 30 d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione all'omessa individuazione, ai fini della applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, dei termini iniziale e finale della ritenuta condizione di pericolosità, avuto riguardo alla preclusione processuale derivante dal rigetto, con sentenza irrevocabile del giudice penale, della domanda di confisca promossa ai sensi dell'art. 240-bis in relazione all'art. 512-bis cod. pen. interessante gli stessi soggetti e gli stessi beni oggetto della presente misura di prevenzione.
Con il sesto motivo lamenta la violazione degli artt. 10, comma 2, 27, comma 2 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione all'omessa pronuncia sulla censura difensiva mossa all'elaborato peritale quanto alla mancata esplicitazione del calcolo sulla sproporzione patrimoniale, essendosi limitato il perito ad indicare il totale dei redditi dichiarati. Con il settimo motivo lamenta la perdita di efficacia del decreto di confisca per violazione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, n. 159, risultando insufficiente la motivazione riferita al rinvio dell'udienza per richiesta formulata da altri difensori diversi da quello impedito a comparire.
4. Claudia Costanzo, Olimpia Gaveglia e Gino Grenga (terzi interessati) Con un primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione alla mancata dimostrazione della disponibilità dei beni confiscati e motivazione apparente sul punto. Con un secondo motivo deducono violazione degli artt. 23 e 24, nonché degli artt. 10 e 27, comma 2, stesso d. Igs. in relazione all'omessa risposta alle specifiche censure difensive devolute alla Corte di merito con riferimento alla sproporzione patrimoniale.5.
Giampiero Di Pofi (terzo interessato) Con un primo motivo di ricorso, il terzo deduce violazione degli artt. 23, comma 3, e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 lamentando l'erroneità della statuizione della Corte di appello circa la mancata dimostrazione dell'apporto economico prestato dai propri genitori all'acquisto dei beni a sé intestati, pur emergendo il dato dalla relazione peritale e nondimeno essendo stata ignorata l'esigenza di una perizia suppletiva. Con il secondo ed il terzo motivo deduce carenza totale di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle argomentazioni difensive circa l'assenza del requisito della sproporzione patrimoniale.
Con il quarto e ultimo motivo deduce violazione degli artt. 10 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e motivazione apparente in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., lamentando l'utilizzo indiscriminato del parametro ISTAT riguardo alla determinazione delle spese di sussistenza.
6. Requisitoria del Procuratore generale Il rappresentante dell'Ufficio della Procura generale reputa censurabile il decreto impugnato, osservando come esso non si soffermi su alcuni aspetti rilevanti della vicenda e in particolare sulla attualità della pericolosità che non può ritenersi assorbita dal ragionamento circa la relativa sussistenza né può essere oggetto di motivazione implicita; reputa, inoltre, fondato il quarto motivo di ricorso del proposto Tuma quanto alla presenza nel fascicolo processuale del provvedimento di rigetto del Tribunale di Latina avverso precedente richiesta di applicazione della misura di prevenzione, senza che di esso dovesse essere onerato l'appellante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato dal proposto Gianluca Tuma è fondato e deve essere accolto, comportando l'annullamento, per le ragioni oltre indicate, del decreto impugnato e l'assorbimento degli altri motivi dallo stesso formulati nonché di quelli contenuti nei ricorsi proposti dai terzi interessati.
2. Occorre, tuttavia, esaminare in via preliminare l'eccezione di perdita di efficacia del decreto di confisca per violazione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, La questione ha già costituito oggetto di doglianza in sede di appello, avendola la Corte territoriale disattesa con le argomentazioni esposte alle pagg. 14-17 del decreto impugnato.La censura è infondata. Come condivisibilmente argomentato dalla Corte di appello, il termine temporale a quo di diciotto mesi per stabilire l'eventuale inefficacia non già della confisca, bensì del sequestro dei beni del proposto (art. 24, comma 2, d.
Igs. n. 159 del 2011) deve essere indicato nel 9 marzo 2017, corrispondente alla data di immissione in possesso dei beni sequestrati dell'amministrazione giudiziario. Detto termine sarebbe, pertanto, venuto a naturale scadenza il 9 settembre del 2018 ove non si fossero verificate le evenienze comportanti altrettanti periodi di sospensione, analiticamente enumerati alla pag. 15 del decreto impugnato e complessivamente comportanti la sospensione di quel termine di poco meno di un anno (361 giorni), con individuazione del nuovo termine ad quem al 5 settembre 2019.
Al complessivo periodo di sospensione va, inoltre, aggiunto quello di proroga del sequestro disposto dal Tribunale (5 marzo 2020), la cui scadenza risulta ampiamente rispettata dal momento che il Tribunale ha depositato il decreto di primo grado il 4 giugno 2019. Il Collegio osserva che la statuizione risulta ancorata a precise emergenze processuali, è ossequioso del dato normativo e non è, dunque, suscettibile di critica sul piano logico. Dal suo canto l'eccezione difensiva implica, da un lato un differente appezzamento in fatto della situazione processuale valutata dal Tribunale all'udienza del 6 giugno 2018 e dall'altro un inammissibile sindacato sulla determinazione del Tribunale di prorogare il sequestro ai sensi dell'art. 24, comma 2, cit. per ragioni che, per quanto sinteticamente esposte (complessità delle indagini e rilevanza del patrimonio), costituiscono quelle tipiche che autorizzano la proroga e trovano giustificazione nella effettiva rilevanza del procedimento.
3. Disattesa l'eccezione procedurale, il Collegio deve, tuttavia, osservare nel merito che è la stessa impostazione generale del decreto impugnato - per quanto dettagliatamente argomentato e la cui motivazione denota un non comune sforzo di descrizione e di completezza nell'indicazione degli elementi di valutazione - a non reggere il peso di alcune delle critiche contenute nel ricorso del proposto. La Corte di appello ha, infatti, articolato il provvedimento, riprendendo tutte le informative, le denunce, le misure cautelari adottate nel tempo nei confronti dell'indagato nonché l'unica condanna da lui riportata per il reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992; in un caso ha, inoltre, preso in considerazione una pronuncia assolutoria (relativa al reato di cui all'art. 416 cod. pen.) ribaltandone le valutazioni, mentre non pare avere preso nella dovuta considerazione le assoluzioni del proposto dai delitti di estorsione tentata ai danni di tale Di Genova (confermata in appello a dispetto della maturata prescrizione del reato) e consumata, mediante l'incendio di un capannone, ai danni di tale Giuseppe Pastore, personaggio politico locale nel 2005.
Circostanza ancora più significativa è che la Corte territoriale, pur ribadendo correttamente che in materia di prevenzione non trova applicazione il principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. ma quello processuale di preclusione rebus sic stantibus, non ha operato la necessaria scansione temporale degli elementi di valutazione in relazione alla circostanza che:
1) una misura di prevenzione personale veniva applicata al Tunna il 16 giugno 1990 (pag. 26 sent.), con una prima proposta formulata in data 13 settembre, poi integrata il successivo 3 ottobre 1989 quando aveva ventuno anni ed infine applicata il 16 giugno 1990 e più volte dal proposto violata;
2) una successiva richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale veniva, invece, respinta dal Tribunale di Latina in data 8 novembre 2002;
3) altro diniego, questa volta riferito a misura di natura personale, interveniva il 26 febbraio 2003;
4) ulteriore rigetto veniva registrato il 30 giugno 2006;
5) un'ultima richiesta, in ordine cronologico, di applicazione della misura personale, accompagnata dell'obbligo di cauzione veniva respinta dallo stesso Tribunale di Latina in data 22 gennaio 2008. Avrebbe, pertanto, dovuto costituire preciso onere argonnentativo della Corte territoriale, a fronte delle specifiche doglianze difensive (in particolare quelle dedotte con il quarto motivo del ricorso proposto da Tuma) operare prima una rigorosa indicazione degli elementi di fatto già esaminati nei precedenti provvedimenti reiettivi e coperti da preclusione processuale e successivamente una loro comparazione con gli elementi sopravvenuti e non conosciuti o non valutati nelle precedenti decisioni, potenzialmente suscettibili di consentire il superamento di quelle determinazioni, in luogo della discutibile opzione di riportare la storia completa delle vicende personali e processuali riguardanti il soggetto proposto a partire dal 1986 in avanti.
La Corte di appello sostiene ad es. che il rigetto della proposta del 2008 avvenne per motivi del tutto formali, ma la difesa deduce in senso opposto che furono proprio le preclusioni processuali dovute al rigetto di precedenti richieste (quella dell'8 novembre del 2002, quella del 26 febbraio 2003 e quella del 30 giugno 2006) a determinare il respingimento della richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dal Questore di Latina (pag. 27 ricorso Tuma).La vicenda riferita alla richiesta del 2008 mostra, infatti, quale avrebbe dovuto essere il criterio informatore della decisione e della motivazione del decreto impugnato, che proprio per tale omissione sembra non considerare nella dovuta misura la portata applicativa e gli effetti pratici della preclusione processuale basata sul criterio del rebus sic stantibus.
Il Collegio osserva, inoltre, come dal provvedimento impugnato emerga con chiarezza che il proposto è un soggetto violento che ha fatto della prevaricazione del prossimo il suo stile di vita, venendo anche arrestato in flagranza per reati implicanti l'esercizio di violenza alla persona (ad es. per resistenza a pubblico ufficiale il 30 luglio 2004). Ciò nondimeno, la gran parte dei reati da lui commessi non possiede specifica valenza patrimoniale, tant'è che le precedenti richieste di applicazione delle misure patrimoniali sono state tutte respinte.
È poi indubbio che, essendo Tuma stato condannato anche per il reato di trasferimento fraudolento di beni (art. 512-bis cod. pen. già art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992), la pericolosità qualificata che si attaglia alla sua figura criminale è quella prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, ma tale forma di pericolosità non possiede la stessa valenza di quella connessa all'appartenenza od alla partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, non valendo, pertanto, nel suo caso il principio che l'intero processo di accumulazione patrimoniale debba presumersi illecito.
Il decreto impugnato pecca, infatti, dell'omissione di una esatta delimitazione temporale della pericolosità sociale del soggetto proposto ai fini dell'applicazione della misura patrimoniale e della mancanza di più specifiche indicazioni quanto all'attualità della pericolosità, ad es. con riferimento ai delitti da cui trae abitualmente proventi di vita (art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011). Va, infine, considerata un'ultima e altrettanto rilevante questione. Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che sussiste reciproca autonomia tra il procedimento di cognizione in sede penale e quello di prevenzione, tanto che in applicazione di esso è stato affermato che l'assoluzione (anche se irrevocabile) dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non comporta automatica esclusione della pericolosità del soggetto, quando la valutazione di tale requisito sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione. (Sez. 5, n. 145 del 12/01/1999, Bonanno, Rv. 213189).
Al tempo stesso, però, è stato già declinato e più frequentemente di recente l'altro principio secondo cui al giudice della prevenzione non è dato rileggere gli stessi elementi di valutazione già apprezzati in sede penale in termini del tutto divergenti dal loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo un metro di giudizio già ritenuto inaffidabile dal giudice penale. E' stato così affermato che ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo Brancati, Rv. 276917) o ancora che in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145).
Ciò premesso, emerge dal decreto impugnato che il proposto è stato assolto dall'accusa di partecipazione alla associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) capeggiata da Costantino Di Silvio. Secondo la Corte di appello, la motivazione di detta assoluzione evidenzia che vi era stata una carenza di prospettazione accusatoria che in maniera sbrigativa aveva indicato quale prova dell'appartenenza di Tuma all'associazione esclusivamente due specifici episodi, mentre, invece, quelli da segnalare avrebbero potuto essere molti di più. In sintesi, detti episodi (che vedevano il Tuma in veste di mediatore di alcune contese) non venivano ritenuti indicativi della partecipazione al sodalizio criminale (pagg. 51 e 52 decr.), mentre secondo la Corte in sede di prevenzione dimostrerebbero la sussistenza quanto meno di un concorso esterno ad esso (pag. 56 decr.).
Il Collegio osserva che quello appena esposto costituisce un caso evidente di indebita rivalutazione di un dato probatorio la cui valenza era stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione. Delle altre e ricordate sentenze di assoluzione del Tuma dai reati di estorsione tentata e continuata la Corte di appello non fa, invece, alcuna menzione, ciò che integra una violazione del principio devolutivo, avendo la difesa del proposto espressamente (e riproposto con il ricorso, terzo motivo, pag.
21) dedotto tale questione.4. Conclusivamente appare necessaria una completa riconsiderazione del materiale valutabile ai fini dell'applicazione delle misure, sia personale che patrimoniale, nel rispetto dei principi già indicati e di seguito riassuntivannente enunciati:
a) rigorosa osservanza del principio rebus sic stantibus e di preclusione processuale in relazione all'esito delle precedenti e rigettate richieste di applicazione della misura nei confronti del proposto;
b) obbligo di valutazione di tutte le decisioni adottate dal giudice della cognizione penale nei confronti del proposto e divieto di rivalutazione del dato processuale e probatorio in senso ontologicamente difforme rispetto a quello apprezzato dal giudice penale;
c) necessità di più accurata precisazione del profilo della pericolosità generica (art. 1, comma 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2001) in relazione alle specifiche condotte ed alla natura dei reati per cui il ricorrente ha riportato condanna nonché di più specifica delimitazione dell'ambito temporale della pericolosità qualificata in relazione alla condanna per il delitto di cui al