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Sentenza — n. 33576/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33576/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, rideterminava nei confronti di Giuseppe Altilia la pena per il reato di cui al capo 12) in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa. La Corte di cassazione, con sentenza n. 23104 del 2019, aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello del 23 ottobre 2017 con riferimento al reato di cui al capo 11) perché estinto per prescrizione, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Milano il giudizio per la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo 12) di tentata estorsione.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 e 597, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello ha riconosciuto al ricorrente la diminuzione del rito e in mancanza di ricorso per cassazione sul punto si era formato, con l'annullamento parziale della Corte di cassazione, il giudicato su tale punto.

Parole chiave

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alleggerimento della pena diminuzione del reddito remissione della pena riduzione della multa condono delle spese procedurali riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Altilia Giuseppe, nato a Catanzaro il 25/07/1965 avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, rideterminava nei confronti di Giuseppe Altilia la pena per il reato di cui al capo 12) in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa. La Corte di cassazione, con sentenza n. 23104 del 2019, aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello del 23 ottobre 2017 con riferimento al reato di cui al capo 11) perché estinto per prescrizione, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Milano il giudizio per la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo 12) di tentata estorsione.

La Corte di appello, in sede rinvio, dava atto che nel precedente giudizio di appello la pena inflitta in primo grado (anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa) era stata notevolmente ridotta (mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa) a seguito della esclusione della aggravante mafiosa e per la diminuzione per la "scelta del rito" — nella specie erroneamente concessa perché si era proceduto con rito ordinario. Pertanto, la Corte di appello procedeva alla determinazione della pena per il capo 12) nel seguente modo: pena-base anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti (senza la riduzione del rito perché non spettante), in quella finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 e 597, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello ha riconosciuto al ricorrente la diminuzione del rito e in mancanza di ricorso per cassazione sul punto si era formato, con l'annullamento parziale della Corte di cassazione, il giudicato su tale punto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 1° aprile 2021, n. 44), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280539; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Rv. 279905).Le Sezioni Unite nel citato arresto hanno chiarito che la mancata iniziativa dell'organo funzionalmente competente non può essere surrogata da un intervento correttivo officioso del giudice di secondo grado, che, superando la preclusione formatasi sul punto, si tradurrebbe nella non consentita estensione della cognizione oltre i limiti del tema devoluto (che il codice circoscrive ai «punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»), e che non possono venire in applicazione in detta situazione neppure i poteri officiosi del giudice dell'impugnazione in presenza di una pena illegale.

La giurisprudenza ha, infatti, utilizzato la categoria della illegalità della pena con riferimento esclusivo ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati nella stessa, ovvero in presenza di situazioni in cui la pena illegale ridondi in senso sfavorevole all'imputato, e che sono quindi ben diverse da quelle in cui la illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio produca un risultato allo stesso favorevole.

3. Applicando i suddetti principi, ne consegue che la pena inflitta doveva ridotta nella misura di un terzo, trattandosi di punto non oggetto di impugnazione da parte del P.M. A tanto può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, del provvedimento impugnato - rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). Pertanto, la pena finale deve essere correttamente determinata in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.667 di multa. La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura appena indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci e giorni venti di reclusione e euro 2.667 di multa. Così deciso il 16/06/2021. Il Consiglier estensore Il Presidente Ersilia alvanese