Sentenza — n. 33575/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato Saimir Atija per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ammetteva l'imputato al rito abbreviato e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 161 cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 493 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di una notifica regolarmente eseguita, come quella nella specie effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato, è principio pacifico che non ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., che si verifica soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269028).
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Atija Saimir, nato a Fier (Albania) il 03/05/1983 avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Giovanni Gentilini, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato Saimir Atija per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ammetteva l'imputato al rito abbreviato e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'omessa citazione dell'imputato nel giudizio di primo grado (art. 179, comma 1, cod. proc. pen.). La Corte di appello, nel rimettere in termini il ricorrente per la proposizione dell'appello, non ha rilevato la nullità assoluta del processo di primo grado per omessa citazione dell'imputato. La citazione era stata notificata al ricorrente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il domicilio eletto, nella specie presso il difensore di ufficio (tale elezione era stata effettuata all'atto della redazione dell'informazione di garanzia).
Con la rimessione nel termine, la Corte di appello aveva affermato che non vi fosse alcun elemento in grado di assicurare che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo, così riconoscendo l'inidoneità funzionale della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado effettuata ex art. 161 cod. proc. pen. Tale accertamento doveva condurre il giudice dell'appello a trarre le dovute conclusioni, applicando le stringenti prescrizioni enunciate dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 2020. La elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non era infatti una effettiva elezione in quanto inidonea a garantire all'imputato la conoscenza del processo. 2.2.
Violazione di legge con riferimento all'omessa declaratoria di contumacia nel giudizio di appello e quindi all'omessa notificazione dell'estratto contumaciale (art. 585, comma 2, lett. d, cod. proc. pen.). In violazione dell'art. 15-bis I. n. 67 del 2014, la Corte di appello ha dichiarato l'assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. in luogo della sua contumacia, non avvedendosi che il giudizio di primo grado era stato celebrato con rito contumaciale. In presenza di tale nullità di ordine generale e del diritto del ricorrente - sia pure a mezzo di difensore - di ricorrere per cassazione in via autonoma, il processo va rinviato alla Corte di appello per la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello all'imputato. 2.3.
Vizio di motivazione. La Corte di appello ha sovvertito l'ordine di esposizione dei motivi di appello, obliterando il primo di essi (pronuncia assolutoria per inutilizzabilità di tutte le prove assunte ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.; rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 cod. proc. pen.) in favore del secondo motivo (restituzione in termini e ammissione al rito abbreviato).Era interesse primario del ricorrente ottenere una pronuncia liberatoria di tipo formale sulle eccezioni proposte.
Invece la Corte di appello immotivatamente ha tradito la chiarissima graduatoria in cui si era data espressione all'interesse ad impugnare. In tal modo con l'ammissione al rito abbreviato la difesa ha visto sanate tutte le censure formali esposte con il primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, lambendo a tratti anche l'inammissibilità.
2. Il primo motivo non ha fondamento. Va premesso che gli atti per il giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza dell'8 giugno 2012, erano stati regolarmente notificati all'imputato presso il domicilio eletto, nella specie presso il difensore di ufficio; e che con ordinanza del 17 gennaio 2019 l'imputato, rimasto contumace per tale giudizio, era stato restituito nel termine per proporre appello. Va ribadito quindi che la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che, nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione (per tutte, Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017 Rv. 273066).
A fronte di una notifica regolarmente eseguita, come quella nella specie effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato, è principio pacifico che non ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., che si verifica soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269028).
Nè assume rilevanza l'arresto delle Sezioni Unite, citato dal ricorrente, che riguarda il diverso regime dell'assenza introdotto con la Legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha previsto maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, giungendo al definitivo superamento del processo in contumacia (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, cfr. § 7).Come ha chiarito il citato arresto, prima della riforma del 2014, al contumace, per il quale le notifiche erano state formalmente regolari, si consentiva la proposizione dell'appello e non la ripetizione del giudizio di primo grado (§ 6.6): le notifiche regolari consentivano l'inizio del processo, salva la facoltà del contumace, alle date condizioni, di impugnare la sentenza di condanna che, comunque, era in sé valida (§ 6.8).
3. Non può essere accolto neppure il secondo motivo. Va ribadito che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Rv. 275744). Anche accedendo al diverso orientamento che ravvisa nella erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia in detti casi una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett.
c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore (Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, Rv. 265770), si deve rilevare che nessuna eccezione è stata sollevata dal difensore nel giudizio di appello, risultando quindi sanato il dedotto vizio. Quanto all'omissione dell'adempimento della notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumacia, si tratta di violazione che non è produttiva di invalidità alcuna della sentenza pronunciata, trattandosi di un vizio insorto nel segmento procedimentale successivo all'emissione della stessa (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121).
Al più potrebbe rimanere da chiedersi se una volta omessa la notifica dell'estratto contumaciale la dedotta omissione potrebbe assumere rilievo ove non sia in altro modo evincibile la conoscenza della sentenza contumaciale da parte dell'imputato, il cui potere di impugnazione rimane oramai sussunto in quello del difensore; ma tale evenienza non è stata prospettata dal ricorrente che pone solo una questione formale di decorrenza del termine per impugnare. E' appena il caso di osservare a tal riguardo che, con l'atto di appello, l'imputato aveva eletto domicilio eletto presso il difensore di fiducia, affidando pertanto a quest'ultimo il compito di renderlo edotto della notificazione dell'atto da impugnare.
Pertanto, deve valere la presunzione (nel caso di specie, in difetto di contrarie deduzioni del ricorrente) per cui, in forza dell'effettività del rapporto tra patrocinatore e patrono, che la difesa fiduciaria ordinariamente riflette, la sentenza impugnata sia stata portata a conoscenza del secondo e l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra di essi condiviso (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391).
4. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo. Indipendentemente dall'ordine dei motivi preposti con l'appello, era infatti pregiudiziale la questione posta dal ricorrente dell'accesso al rito speciale, che implicava la rinuncia a far valere le eccezioni sollevate con il gravame con riferimento al rito ordinario. Non essendosi fatta questione di nullità assolute o di inutilizzabilità patologiche, la richiesta di giudizio abbreviato "secco" (cui ha fatto seguito l'ammissione dell'imputato al rito richiesto) ha comportato la formazione e il consolidarsi della res iudicanda sulla base del quadro probatorio già esistente.
In ogni caso, è appena il caso di rilevare che la questione posta con l'appello della inutilizzabilità di tutte le prove acquisite ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. in assenza di un esplicito assenso dell'imputato in persona era destituita di fondamento. Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere infatti validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato (sia esso di fiducia o di ufficio), in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo (tra tante, Sez. 5, n. 2679 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 274595).
Va rammentato a tal riguardo che la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen. "nella parte in cui non preveda che l'imputato esprima il consenso, personalmente o a mezzo di procura speciale, in vista dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero" (ordinanza n. 182 del 2001).
5. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. E' appena il caso di rilevare che non risulta ancora maturato il termine massimo di prescrizione (il reato è stato commesso il 20 marzo 2008), in presenza di un periodo di sospensione, ex art. 175, ultimo comma, cod. proc. pen., di anni sei, mesi sei e giorni dodici, come tra l'altro indicato dalla sentenza