Sentenza — n. 33574/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 ottobre 2016 che condannava Hasni Chakrouini alla pena di legge per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il ricorrente usava violenza per opporsi a cinque agenti della polizia penitenziaria che, nell'esercizio delle loro funzioni, stavano tentando di ricondurlo alla calma dopo che aveva compiuti atti di autolesionismo per non essere trasferito ad altra Casa circondariale. Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni degli agenti di polizia penitenziaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza delle Sezioni Unite citata dal difensore trova applicazione nel caso di domicilio eletto presso il difensore designato d'ufficio. Nel caso in esame l'imputato aveva invece eletto domicilio presso il difensore nominato di fiducia e questi aveva l'obbligo di comunicare all'imputato di avere rinunciato al mandato. Nonostante tale rinuncia, comunque, l'elezione di domicilio manteneva i suoi effetti. Siamo, quindi, di fronte a una procedura assolutamente regolare.Occorre, ulteriormente, evidenziare che la procedura è regolare nonostante la sentenza Sez.
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e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Chakrouini Hasni nato il 30/07/1990 in Marocco avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Roberto D'Errico che ha insistito nei motivi del ricorso; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Ciro Angelillis, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 ottobre 2016 che condannava Hasni Chakrouini alla pena di legge per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il ricorrente usava violenza per opporsi a cinque agenti della polizia penitenziaria che, nell'esercizio delle loro funzioni, stavano tentando di ricondurlo alla calma dopo che aveva compiuti atti di autolesionismo per non essere trasferito ad altra Casa circondariale. Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni degli agenti di polizia penitenziaria.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Chakrouini, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., avendo particolare riguardo ai principi affermati dalla sentenza Sez. U. Darwish. Nonostante le notifiche fossero tutte regolari (l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia il quale aveva dismesso il mandato subito dopo), Chakrouini non aveva mai avuto contezza del processo prima dell'udienza di appello.
Sia in primo che in secondo grado è stato difeso da un avvocato d'ufficio con il quale non ha mai avuto alcun contatto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova e al riconoscimento della colpevolezza dell'imputato. Vi è incertezza sul numero di armi usate e sugli agenti intervenuti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato. La condotta oggetto di imputazione non rivela la volontà dell'imputato di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio, ma rappresenta soltanto una forma di contestazione. 2.4.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza delle Sezioni Unite citata dal difensore trova applicazione nel caso di domicilio eletto presso il difensore designato d'ufficio. Nel caso in esame l'imputato aveva invece eletto domicilio presso il difensore nominato di fiducia e questi aveva l'obbligo di comunicare all'imputato di avere rinunciato al mandato. Nonostante tale rinuncia, comunque, l'elezione di domicilio manteneva i suoi effetti. Siamo, quindi, di fronte a una procedura assolutamente regolare.Occorre, ulteriormente, evidenziare che la procedura è regolare nonostante la sentenza Sez.
U. Darwish preveda che "anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività". Rileva la Corte che l'imputato era stato messo a conoscenza della data fissata per l'udienza di appello e, in quella sede, avrebbe potuto fare valere l'asserito vizio di nullità. In realtà, risulta dagli atti del fascicolo che il predetto, reso edotto dell'udienza, rinunciava a comparire, in tal modo decadendo dal diritto di formulare eccezioni in merito alla notifica della citazione a giudizio in primo grado.
3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
4. Il terzo motivo è generico perché la dinamica della condotta di resistenza è stata rielaborata dalla Corte con motivazione congrua e immune da vizi logici. La sentenza impugnata sottolinea puntualmente che l'imputato, ricevuta la notifica del provvedimento di trasferimento in altro istituto penitenziario, si era immediatamente e gravemente agitato, aveva preso a battere la testa contro i muri della cella, procurandosi tagli sul collo e si era conficcato un coltello rudimentale sul fianco. La Corte territoriale, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha ritenuto incontestabile il fatto che l'imputato, ferito in più parti del corpo e sanguinante, non aveva minimamente desistito dai suoi propositi: si era buttato a terra, si era divincolato, aveva sgomitato e spintonato gli operanti; inoltre aveva minacciato gli agenti e il medico di guardia mostrando loro l'oggetto appuntito e urlando "io non vado da nessuna parte", costringendo anche gli agenti ad un intervento congiunto per disarmarlo.
Correttamente, quindi, è stato ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato di resistenza.
5. L'ultimo motivo, sulla recidiva, è manifestamente infondato, posto che, nel motivare l'applicazione della suddetta aggravante ad effetto speciale, la Corte di appello di Trieste ha ineccepibilmente argomentato che, oltre ai numerosi precedenti penali, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente espressione di pericolosità. La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2021 A Il Coyiliere t7nsore Il Presidente Ma a,bii,na enato Giuse