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Sentenza — n. 33572/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against mafia organization conviction for generic grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33572/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the appellant's leadership role and sentencing. The court held that the lower court's interpretation of intercepted conversations and denial of mitigating circumstances were factual evaluations immune from review unless logically flawed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis cod. pen.; The interpretation of intercepted communications and the assessment of mitigating or aggravating circumstances constitute matters of fact for the trial court, subject to cassation review only in cases of manifest illogicity or unreasonableness.

Parole chiave

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mafia organization crime intercepted communications mitigating circumstances aggravating circumstances inadmissible appeal manifest illogicity procedural defects capo di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis cod. pen.
Vizio di motivazione con riferimento alle ritenute aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e alla recidiva che non è obbligatoria.
Corte costituzionale n. 186/2000
art. 416-bis cod. pen
Vizio di motivazione con riferimento alle ritenute aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar
Sez.2, n.35181 del 22/5/2013, Vecchio
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
5.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sulla estrema gravità dei fatti e pericolosità del ricorrente, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Strano Santo nato il 15/11/1966 a Catania tz-1,101.2.010 avverso la sentenza del LEMZ2:25M della Corte di assise di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; letta la memoria dell'avvocato Francesco Antille; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Francesco Antille che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2019 della Corte di assise di Caltanissetta che condannava Santo Strano alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., avendo rivestito il ruolo di capo di una organizzazione operante a Catenanuova all'interno dell'associazione mafiosa denominata "clan Cappello". Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: Filippo Passalacqua, Paolo Mirabile e Orazio Cardaci i quali avevano riferito che Strano, unico del clan Salvo rimasto in libertà, aveva assunto il completo controllo delle attività illecite del territorio di Catenanuova.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori è costituito, secondo la Corte di assise di appello di Caltanissetta, dalle intercettazioni del procedimento c.d. Gokart, acquisite nel dibattimento col consenso delle parti, nelle quali si parlava di tale "Santo" individuato dagli investigatori nell'odierno imputato, che, insieme a Tirendi e a Finocchiaro aveva gestito le attività illecite nella zona di Catenanuova.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Strano, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. La violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione al ruolo di capo riconosciuto a Strano. Nulla dice la sentenza sui poteri direttivi dell'imputato, limitandosi a partire dal dato che il predetto avesse dei rapporti (tra l'altro assai discontinui) con Giampiero Salvo e fratelli e con i suoi sodali. Le conversazioni richiamate in sentenza non hanno alcun valore probatorio perché i testi Vitale e Daidone hanno fornito una loro deduzione, al pari della intercettazione ambientale sulla vettura in uso a Tirendi.

Per quanto concerne il sequestro del locale di videogiochi, esso ha riguardato un terzo e non è riconducibile a Strano. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del ruolo marginale del ricorrente, al quale non si addebitano reati fine. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alle ritenute aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e alla recidiva che non è obbligatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo è generico. La sentenza impugnata mette puntualmente in evidenza la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle quale emerge pacificamente il ruolo apicale rivestito da Strano. In particolare, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha sottolineato quanto riferito da Passalacqua in ordine al fatto che, dopo il suo arresto, nel territorio di Catenanuova si erano costituiti due gruppi autonomi e separati i quali avevano come referente ultimo l'imputato. Analogamente - come evidenziato nella sentenza impugnata - Orazio Cardaci ha riferito, de relato, che, dopo l'arresto del Passalacqua, nel settore delle estorsioni e degli stupefacenti era entrata in gioco la famiglia Tirendi che faceva riferimento a Strano e Paolo Mirabile ha dichiarato che nel 2009 si era trovato a dirimere una controversia sulla ripartizione delle estorsioni e la collocazione delle macchinette videopoker nel territorio di Regalbuto tra il gruppo Santapaola e quello facente capo allo Strano.

La sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta sottolinea come le dichiarazioni di Mirabile riscontrino quelle di Passalacqua circa la gestione da parte del gruppo Salvo, e quindi, anche di Strano, di attività apparentemente lecite nel settore dei videogiochi, circostanza culminata nel sequestro preventivo della ditta Eurogames riconducibile all'imputato. Nel provvedimento impugnato vengono, poi, indicate alcune conversazioni del proc. "Gokart" intercettate e acquisite nel dibattimento con il consenso delle parti, nelle quali gli interlocutori dicono chiaramente che Rocco Finocchiaro e Santo Strano gestivano insieme le attività illecite nella zona di Catenanuova. 3.La Corte di assise di appello di Caltanissetta ha, quindi, dato corretta applicazione alla regula iuris secondo la quale il ruolo organizzativo, direttivo e la funzione di capo di una organizzazione mafiosa vanno riconosciuti a carico di chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, ovvero sia incaricato di organizzare l'esecuzione di un settore delle attività illecite del gruppo criminale, come quello delle estorsioni alle attività produttive, e ciò abbia fatto in concreto attraverso l'apprestamento della struttura operativa criminale, individuando le vittime, fissando le somme illecite da richiedere, distribuendo i compiti esecutivi tra i vari associati, ricevendo sistematicamente i profitti illeciti, e così dimostrando in concreto l'esecuzione di attività individuabili come organizzative perchè frutto di poteri deliberativi e decisionali autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476).

4. Con motivazione congrua e immune da vizi logici, la Corte territoriale ha anche evidenziato, come si è detto, la rilevanza probatoria delle intercettazioni ambientali nella autovettura in uso a Salvatore Tirendi. L'interpretazione di tali conversazioni tra presenti cui non partecipava personalmente l'imputato è priva di qualsiasi manifesta illogicità; ed a fronte di tale conclusione il ricorso ne propone una lettura alternativa che oltre a non trovare fondamento, non è deducibile nella presente sede. Invero, va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta poiché la loro interpretazione è appunto priva dei rilevati vizi. 5.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sulla estrema gravità dei fatti e pericolosità del ricorrente, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

6. Quanto al denunciato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen., rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile, poichè risulta meramente riproduttivo delle censure già formulate in appello, disattese dai giudici di merito con motivazione puntuale, esaustiva (vedi pag. 50 e 51 della sentenza di appello), aderente ai principi affermati da questa Corte circa la natura delle aggravanti, e per nulla apparente.

7. Il motivo sulla recidiva è inammissibile posto che la stessa non è stata applicata al ricorrente.8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 5iiugno 2021 / Il