Sentenza — n. 33571/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa vicenda processuale riguarda la partecipazione alla associazione a delinquere di stampo mafioso guidata da Filippo Ventura, che riorganizzò il clan Dominante-Carbonaro, articolazione della cosiddetta Stidda operante dal 2009 nel territorio di Vittoria, e alcuni reati-fine (tentate estorsioni). Gli elementi di prova sono stati tratti anzitutto, come puntualizzato nella sentenza, dai contenuti di conversazioni intercettate, da attività osservazione e controllo da parte della Polizia giudiziaria. A questi si sono aggiunti i contenuti dalle dichiarazioni di alcuni collaboranti con l'autorità giudiziaria, soggetti appartenenti al gruppo criminale interessato dal presente processo o alla associazione criminale rivale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 238 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 238-bis cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 33571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) nel non diminuire la pena nella massima estensione come effetto dell'applicazione dell'art. 8 d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Alessandrello Pietro, nato a Comiso il 22/04/1987 Battaglia Francesco, nato a Vittoria il 26/12/1985 Cirmi Giovanni, nato a Vittoria il 08/04/1981 Galofaro Emanuele, nato a Ragusa il 13/08/1980 Papa Marco, nato a Vittoria il 24/01/1974 Savio Giovanni, nato a Vittoria il 12/12/1962 avverso la sentenza del 3/07/2020 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha chiesto l'annullamento con rinvio in riferimento al trattamento sanzionatorio, per i ricorrenti Alessandrello, Battaglia e Galofaro e il rigetto del loro ricorso nel resto e di quelli degli altri ricorrenti;
L'avvocato Di Dio Rocco Maria Edian del Foro di Catania in difesa della parte civile Impoco Pietro ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato Cirmi, depositando comparsa conclusionale e nota spese.L'avvocato Daniele Scrofani Cancellieri del Foro di Ragusa in difesa di Papa — anche in sostituzione (come da deleghe che deposita) degli avvocati Biagio Giudice del Foro di Ragusa in difesa di Giovanni Savio e Biagio Maurizio Catalano del Foro di Ragusa in difesa di Alessandrello, Battaglia, Galofaro e Papa —conclude insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda processuale riguarda la partecipazione alla associazione a delinquere di stampo mafioso guidata da Filippo Ventura, che riorganizzò il clan Dominante-Carbonaro, articolazione della cosiddetta Stidda operante dal 2009 nel territorio di Vittoria, e alcuni reati-fine (tentate estorsioni). Gli elementi di prova sono stati tratti anzitutto, come puntualizzato nella sentenza, dai contenuti di conversazioni intercettate, da attività osservazione e controllo da parte della Polizia giudiziaria. A questi si sono aggiunti i contenuti dalle dichiarazioni di alcuni collaboranti con l'autorità giudiziaria, soggetti appartenenti al gruppo criminale interessato dal presente processo o alla associazione criminale rivale.
Con sentenza n. 1429 del 3 luglio 2020 la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza emessa a conclusione di un giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha confermato le condanne: di Pietro Alessandrello e di Francesco Battaglia per il reato di cui all'art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen. (capo 1) e di Emanuele Galofaro per detto reato e per i reati di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3, cod. pen., ulteriormente aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 di. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.)(capi 4 e 5), ma riconosciuta la continuazione con i reati oggetto di altra sentenza di condanna divenuta irrevocabile, ha rideterminato la pena; di Giovanni Cirmi per l'anzidetto reato di cui al capo 1 e per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3, cod. pen., ulteriormente aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 di. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.) (capi 12, 13 e 14); di Marco Papa per il reato di cui all'indicato capo 1;
Giovanni Savio per detto reato e per il reato di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3, cod. pen., ulteriormente aggravato dalla circostanza di cui 3 all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.) (capo 5), ma ha ridotto la pena.
2. Con i ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso unitario di Alessandrello, Battaglia, Galofaro e Papa (redatto dall'avvocato Biagio Maurizio Catalano) si deduce quel che segue. 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione richiamando, anche riportandone alcune parti, tre sentenze irrevocabili, valutabili ex art. 238 cod. proc. pen., dalle quali sono tratte ricostruzioni di «fatti e circostanze» che si assumono atte a inficiare l'assunto secondo cui il gruppo criminale oggetto del processo fosse dotato di forza intimidatoria.
Si evidenzia che, dopo queste sentenze, non vi sono state significative ulteriori acquisizioni istruttorie, tali non risultando né le dichiarazioni del collaborante con l'autorità giudiziaria Rosario Avila, né i contenuti delle intercettazioni. Su queste basi si conclude che la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il reato come associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. 2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel calcolo dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con riferimento alle posizioni di Alessandrello, Battaglia e Galofaro, per avere violato il principio del favor rei, ispiratore della disciplina del reato continuato, giungendo a una irrisoria riduzione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altra sentenza passata in giudicato, e per avere inflitto una prima pena-base relativa al reato associativo e una seconda pena-base riferita a uno dei reati precedentemente giudicati. 2.1.3.
Con il terzo motivo di ricorso, relativamente alla posizione di Papa si deduce che dalle dichiarazioni dei collaboranti (Avila, Cirmi, Doilo), sulle quali si fonda la condanna del ricorrente, non si trae un nucleo fattuale che sia loro comune per cui non può ritenersi che esse si riscontrino reciprocamente, mentre, per altro verso, neanche i generici contenuti delle conversazioni intercettate offrono loro riscontro. 2.1.4. Con riferimento alla posizione di Galofaro, si deduce che la libera scelta di interrompere l'azione criminosa davanti al diniego delle vittime della estorsione costituisce desistenza volontaria da parte del ricorrente, il quale, per altro verso chiede che, comunque, sia esclusa l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991 come conseguenza della riqualificazione delle condotte di cui al capo 1 come associazione per delinquere semplice.2.1.5.
Con riferimento a Aiessandrello, Galofaro e Papa, per avere erroneamente esteso la durata della associazione di cui al capo 1 a un periodo successivo a quello della modifica dell'art. 416-bis cod. pen. (ex art. 5 legge 27 maggio 2015, n.
69) così determinando la pena secondo la successiva meno favorevole normativa in violazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. 2.1.6. Con riferimento a tutti i ricorrenti si deduce che la Corte di appello ha trascurato gli elementi di valutazione relativi alla buona condotta di vita successiva ai reati per i quali si procede evidenziati dalla difesa, rilevanti per l'applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2.2. Nel ricorso autonomo di Marco Papa (redatto dall'avvocato Daniele Scrofani Cancellieri) sono riproposte le questioni relative all'utilizzo dei dati offerti da tre sentenze irrevocabili (sopra sub 2.1.2.), alla mancanza di indizi gravi precisi e concordanti, traibili dai contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti, circa la partecipazione del ricorrente a una associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. (sopra sub 2.1.3.), alla erronea estensione della durata della associazione e conseguente applicazione della più recente e meno favorevole formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. (sopra sub 2.1.5.), alla mancata valutazione della buona condotta successiva alla commissione dei reati (sopra sub 2.1.6.). 2.3.
Nel ricorso di Savio (redatto dall'avvocato Biagio Giudice) si deducono:
a) vizio della motivazione nel trascurare che Giovanni Cirmi quando iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria (2011) non menzionò Savio come affiliato alla Stidda; lo fece dopo (2018) la revoca del suo status di collaboratore, ma senza indicare specifiche circostanze; nel travisare le dichiarazioni del collaborante Giovanni Ferma che non qualifica Savio come affiliato ma si limita a riferire che si diceva in giro che lo fosse, mentre Miticia Ivanof ha riconosciuto in fotografia Savio come complice del suo ex convivente Emanuele Galofaro in alcuni reati e i contenuti delle conversazioni intercettate hanno valenza neutra; inoltre, si osserva che dalla partecipazione di Savio a una tentata estorsione non può farsi derivare la sua partecipazione alla associazione;
b) erronea qualificazione del reato di cui al capo 1, trascurando che dai fatti oggetto delle sentenze irrevocabili acquisite, valutabili ex art. 238-bis cod. proc. pen., che li hanno qualificati come integranti una associazione per delinquere semplice ex art. 416 cod. pen., non si traggono i dati necessari per qualificare il gruppo criminale oggetto di questo processo come associazione a delinquere di stampo mafioso e i connessi reati-fine come aggravati dal metodo mafioso (sub 2.1.1. e 2.2.);
c) violazione di legge relativamente al capo 5, perché la libera scelta di interrompere l'azione criminosa davanti al diniego delle vittime costituì desistenza volontaria da parte del ricorrente (sub 2.1.6.); d) 5 vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche — assumendo che Savio nella associazione «svolgeva il ruolo di soldato» e, al contempo che era «uomo di estrema fiducia dei capi» (p. 252-253 della sentenza) — e nell'applicare la recidiva soltanto in considerazione dei precedenti penali dell'imputato senza motivare sulla accresciuta pericolosità di Savio. 2.4. Nel ricorso di Cirmi (redatto dall'avvocato Valeria Maffei) si deducono violazione di legge e vizio della motivazione:
a) nel negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando il fatto che egli è stato condannato, ma con sentenza non passata in giudicato, per una rapina (della quale egli si dichiara innocente) commessa durante il periodo della sua sottoposizione a programma di protezione così trascurando il suo ravvedimento;
b) nel non diminuire la pena nella massima estensione come effetto dell'applicazione dell'art. 8 d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi alla responsabilità degli imputati sono manifestamente infondati. 1.1. Circa il motivo di ricorso sub 2.1.1. (riportato sub 2.2.) di Alessandrello, Battaglia, Galofaro e Papa e il secondo motivo del ricorso di Savio (sub 2.3.b.), relativo alla valenza di precedenti sentenze irrevocabili riguardanti l'attività del gruppo criminale, la Corte di appello ha sviluppato una argomentazione che dà conto adeguatamente delle ragioni per le quali non ha condiviso la qualificazione giuridica dei fatti adottata da tali sentenze.
La sentenza impugnata ha richiamato le varie sentenze irrevocabili che attestano l'esistenza della associazione di stampo mafioso Stidda operante nelle zone di Vittoria e di Comiso e riferibile al clan Dominante-Carbonaro (p. 69-74). Ha considerato anche le due sentenze (n. 13/2012 della Corte di assise di appello di Catania e n. 18/2013 della Corte di appello di Catania) — emesse nei confronti di soggetti che, assieme agli odierni ricorrenti, costituivano lo stesso gruppo criminale e che hanno riqualificato come ordinaria associazione per delinquere quella per la quale si procede — e la tesi difensiva secondo cui, sebbene l'imputazione di questo processo riguardi anche anni successivi al 2015, non essendo state acquisite nuove prove sufficienti a rideterminare il gruppo come mafioso, anche per la condotta dei ricorrenti dovrebbe valere la qualificazione ex art. 416 cod. pen.6 Al riguardo ha argomentato (p. 74 s.) che, in generale, l'efficacia giuridica in senso stretto delle sentenze irrevocabili riguarda solo i soggetti nei confronti dei quali esse sono state emesse e i fatti materiali accertati ma non anche la loro qualificazione giuridica e la stessa insussistenza di un fatto o una sua meno grave qualificazione giuridica possono essere superate se nel nuovo processo sono acquisiti elementi di prova nuovi che indicano una diversa conclusione.
In particolare, ha osservato che nel caso in esame: la riqualificazione delle condotte ex art. 416 cod. pen. riguarda gli imputati Giurdanella e Latino ma per il correo Giuseppe Doilo la contestazione ex art. 416-bis cod. peri. è rimasta immutata così da diventare definitiva; le due sentenze irrevocabili riguardano un periodo di attività dell'associazione che va dal 2006 ai primi mesi del 2009, mentre in questo processo il reato ex art. 416-bis cod. pen. è contestato a Battaglia, Cirmi e Savio a partire dal periodo successivo e a Alessandrello, Garofalo e Papa sino al 15 settembre 2017 e utilizzano dati concernenti un periodo anteriore a quello oggetto di valutazione, sulla base dei quali ravvisano tutti gli elementi costitutivi di una associazione mafiosa tranne quello dell'assoggettamento omertoso della popolazione (p. 79).
Inoltre, posteriormente a quelli utilizzati nelle sentenze menzionate, sono stati acquisiti altri elementi di valutazione a sostegno della condanna ex art. 416-bis cod. pen. — anche per gli imputati (Battaglia, Cirmi e Savio) per i quali il reato associativo è contestato sino al 2010 — costituiti dalle dichiarazioni di nuovi collaboranti (Rosario Avila dal 2015, Giuseppe Doilo dal 2012, Giovanni Ferma dal 2012, Giovanni Pavone dal 2012, Emanuele Melfi dal 2018) o testimoni (Miticia Ivanof dal 2014) che forniscono dati caratterizzanti lo stampo mafioso della associazione: gli stipendi ai sodali, le direttive per l'avvicendarsi dei reggenti, l'acquisizione di nuove attività economiche soprattutto nel settore ortofrutticolo, l'istituzione di una cassa comune, la emissione di assegni postdatati nei confronti di diversi imprenditori come nuovo metodo per effettuare estorsioni, la realizzazione di attentati incendiari per assoggettare i destinatari) e la significativa disponibilità di un arsenale di armi (sequestrato nell'ottobre del 2015 proprio sulla base delle dichiarazioni di Avila, p. 64).
Inoltre, la stessa Corte di cassazione statuendo sui ricorsi cautelari presentati dai figli di Ventura Filippo ha, sulla base dei nuovi contributi dei collaboranti Avila, Ferma e Pavone), convalidato la ricostruzione circa l'esistenza e l'operatività del clan capeggiato da Ventura (Sez. 5 n. 38249 del 19/07/2016 e Sez. 5 n. 36581 del 19/07/2016). Ancora, nella sentenza impugnata si evidenzia che, come è incontroverso, la Stidda è da vent'anni radicata nel territorio di Vittoria e si osserva che alcuni casi di reazione agli atti intimidatori non inficiano, di per sé, la qualificazione giuridica del reato.
Su queste basi la Corte di appello ha sviluppato una analitica disamina dei 7 contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti (p. 83-116) e dei contenuti delle conversazioni disposte dopo il tentato omicidio e il successivo arresto di Giuseppe Doilo nel 2009 (p. 130-132, 139-150) traendone i presupposti per ravvisare la sussistenza di una associazione ex art. 416-bis cod. pen. (p. 127-129, 133 ss.). Invece, i ricorsi ribadiscono le deduzioni difensive che fanno leva sulle dichiarazioni di alcuni destinatari delle estorsioni che non solo non hanno ceduto alla estorsione ma anche hanno escluso di avere mai temuto per la propria incolumità fisica (sentenza della Corte d'assise di appello).
Tuttavia, non si confrontano con gli elementi di valutazione considerati nella sentenza impugnata e sopra richiamati, sicché risultano aspecifici. 1.2. Relativamente al motivo di ricorso di Galofaro (sub 2.1.4.) e al terzo motivo di ricorso di Savio (sub 2.2.c.) concernente la mancata qualificazione come desistenza volontaria delle condotte contestate nei capi 4 e 5, deve rilevarsi che nelle sentenze di merito (p. 87-93 di quella di primo grado, p. 1; p. 152-153 di quella d'appello) è puntualizzato che gli imputati - che espressamente fecero leva sulla loro appartenenza al gruppo criminale per intimorire le vittime - non riuscirono a ottenere quanto richiesto non per spontanea resipiscenza ma per il per il rifiuto della persona offesa oltre che per il timore (capo 4) che la presenza di telecamere potesse registrare la loro condotta.
Pertanto, va ribadito che ricorre il tentativo di estorsione e esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato ma per la resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, P.v. 277969; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728). Inoltre, dal riconoscimento della correttezza della qualificazione dell'associazione ex art. 416 cod. pen. deriva la fondatezza della applicazione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991 e la reiezione del ricorso di Galofaro sul punto (sub 2.1.4). 1.3.
Circa il terzo motivo del ricorso presentato da Papa unitamente a altri coimputati (sub. 2.1.3.) e riproposto nel ricorso autonomo di Papa (2.2.) riguardante la sua partecipazione alla associazione per delinquere descritta nel capo 1, deve registrarsi che Corte d'appello ha evidenziato che i collaboranti Avila, Cirmi, Doilo e Ferma indicano (con narrazioni nutrite da richiami a circostanze specifiche puntualmente riportate nella sentenza) Papa - già condannato con sentenza irrevocabile per associazione a delinquere di stampo mafioso e per traffico di stupefacenti - come "luogotenente" di Giambattista Ventura, in nome e per conto del quale teneva i contatti con gli altri sodali quando costui era detenuto, 8 e come gestore di traffici illeciti di droga e altre merci (fra le quali la produzione di pedane di legno come prestanome degli stiddari) e ha rilevato che alcune intercettazioni telefoniche (p. 211) confermano che i sodali erano consapevoli di questo suo ruolo e lo colgono a discutere con Ventura delle estorsioni del gruppo e delle modalità di gestione dei proventi che ne derivavano.
Inoltre, a Papa il collaborante Ferma ha attributo la partecipazione a una estorsione in danno di Giovanni Failla. Nella sentenza viene anche chiarito come la qualifica di avvicinato che il collaborante Cirmi attribuisce a Papa (p. 213-214) equivale, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, alla attribuzione di un ruolo associativo (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258955; Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, Sapienza, Rv. 246493) e il giudizio trova conferma nella rilevanza del ruolo attribuito a Papa.
Il ricorso non si confronta compiutamente con i dati riportati nella sentenza, né evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte di appello. 1.4. Quanto al primo motivo del ricorso di Savio (sub 2.3.a.) relativo alla prova della sua partecipazione alla associazione per delinquere descritta nel capo 1, deve registrarsi che la Corte d'appello ha evidenziato le convergenti dichiarazioni dei collaboranti Ferma e Cirmi nutrite da richiami a circostanze specifiche puntualmente riportate nella sentenza (p. 226-253): il primo indica Savio come un "avvicinato" del gruppo, con frequenti contatti con gli associati, e di avere personalmente constatato (p. 229) che Savio (anche autore di furti) con Galofaro raccoglieva i soldi delle estorsioni (la vittima della estorsione descritta nel capo 5 lo ha riconosciuto come uno degli autori della stessa); il secondo analogamente lo indica come partecipe del gruppo di Rosario Nifosì (i cui guadagni illeciti andavano comunque al capo Filippo Ventura) che si occupava di droga, usura e estorsioni.
Nella sentenza sono specificamente richiamate le molteplici conversazioni che indicano la stretta frequentazione di Savio con gli altri coimputati, fra i quali, in particolare Galofaro (come confermato anche dalla Ivanof, ex convivente di quest'ultimo), gli inequivocabili riferimenti alla riscossione di denaro dalle estorsioni (p. 234-239), la condotta estorsiva descritta nel capo 5 ricostruita tramite le conversazioni intercettate e le circostanziate dichiarazioni della vittima che descrivono analiticamente anche il ruolo di Savio accanto a quello di Galofaro (p. 239-243).
Il ricorso non si confronta compiutamente con i dati riportati nella sentenza, né evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni discrezionali del Giudice di primo grado e della Corte di appello.9 2. Relativamente ai motivi di ricorso concernenti la determinazione delle pene deve osservarsi quel che segue. 2.1. Sulla base di quanto precede sub 1.1. e 1.2. risultano manifestamente infondati i motivi di ricorso di Alessandrello, Galofaro e Papa (sub 2.1.5. e 2.2.) che contestano la determinazione della pena per il reato ex art. 416-bis cod. pen. alla stregua dell'arco edittale modificato nel 2015.
Mentre a Battaglia la partecipazione alla associazione per delinquere ex art. la 416-bis cod. pen. è contestata dall'anno 2009 sino ai primi mesi del 2010 (sicché la pena gli è stata inflitta sulla base dell'arco edittale previsto nell'art. 416-bis cod. pen. come riformato dalla legge del 24 luglio 2008, n. 125 e non dalla successiva modifica della disposizione), per Alessandrello, Galofaro e Papa la partecipazione è contestata dai primi mesi del 2010 al 15 settembre 2017 (data di esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare) e la pena è stata applicata sulla base dell'arco edittale derivante dalla modifica del 2015.
Con argomentazione esente da illogicità, la Corte di appello ha fondato il suo giudizio sul permanere dell'attività della associazione sui seguenti elementi di valutazione:
a) le convergenti dichiarazioni dei collaboranti si trae che i cosiddetti stipendi, le direttive per l'assunzione del ruolo di reggente e l'avvicendarsi nel ruolo da parte dei sodali in libertà e l'acquisizione di nuove attività economiche. continuarono anche durante la carcerazione dei capi (p. 77);
b) il sequestro, il 22 ottobre 2015, di una ingente quantità di armi appartenenti al gruppo palesa il permanere dell'attività della associazione. Dal permanere dell'associazione non necessariamente deriva il protrarsi della partecipazione del singolo, ma va ribadito il principio secondo cui il vincolo tra il singolo associato e l'associazione per delinquere di stampo mafioso si instaura nella prospettiva di una futura permanenza al suo interno a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, a meno che la dismissione della condizione di partecipe non sia accertato sulla base di una condotta esplicita, coerente e univoca (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258954;
Sez. 2, n. 8027 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzega, Rv. 258789; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Modica, Rv. 253070). Pertanto, correttamente i Giudici di merito hanno determinato le pene nei confronti di Alessandrello, Galofaro e Papa nell'arco della misura indicata con la modifica dell'art. 416-bis cod. pen. introdotta nel maggio dei 2015. 2.2. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso di Alessandrello, Battaglia, Garofalo e Papa con i quali (sub 2.1.6. e 2.2.) si deduce la mancata considerazione della buona condotta degli imputati successiva ai reati per i quali 10 si procede perché la Corte di appello ha determinato la pena-base in misura aderente al minimo edittale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato rimarcando, non solo la gravità delle condotte, ma anche i gravi, reiterati e specifici precedenti penali (p. 102 ss. della sentenza di primo grado; p. 256 ss. sentenza di appello).
Inoltre, è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso di Savio, relativo al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva: la Corte di appello ha adeguatamente chiarito (p. 252-253) i criteri seguìti nell'esercizio del suo potere discrezionale indicando lo stabile inserimento di Savio nella associazione - quale uomo di fiducia dei capi (Ventura e Nifosi) - e il suo ruolo (fondamentalmente la raccolta di denaro dalle estorsioni) funzionale ai fini della associazione, la reiterazione delle condotte nel tempo e i suoi gravi precedenti penali anche specifici.
Inconferenti sono le deduzioni che fanno leva su scelte lessicali solo apparentemente contrastanti perché «il ruolo di soldato» non è in contrasto con l'essere «uomo di estrema fiducia dei capi» (p. 252-253 della sentenza). Per quel che riguarda l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, la Corte di appello non si è limitata a registrare l'esistenza dei precedenti penali ma ha congruamente evidenziato che la partecipazione con un ruolo rilevante a una associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. indica una pericolosità del soggetto accresciuta rispetto alle precedenti condotte (p. 254).
Ancora, è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso di Cirmi concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche (sub 2.4.a.). La Corte di appello ha confermato la valutazione del Giudice di primo grado che ha negato le circostanze attenuanti generiche considerando la gravità delle condotte contestate e i gravi precedenti penali anche per delitti efferati e ha considerato che Cirmì è stato condannato, seppure con sentenza non ancora irrevocabile, per una rapina commessa successivamente così negativamente connotandosi la sua condotta per mancanza di resipiscenza.
Al riguardo, fermo restando che già sufficiente risulta la motivazione del diniego indipendentemente dall'argomento aggiuntivo relativo alla condanna per un nuovo reato, deve ribadirsi che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche in considerazione di una condanna per reato (seppure non accertato con sentenza irrevocabile) successivamente ai fatti per cui si procede, perché è rilevante per l'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., secondo i parametri fissati dall'art. 133, secondo comma, n.
1) e 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Seccia, Rv. 276354; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627; Sez. 2, n. 24207 del 14/03/2013, Piras, Rv. 256486).11 2.3. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso di Cirmi, concernente la mancata diminuzione della pena nella massima estensione come effetto dell'applicazione dell'art. 8 d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.). Il Tribunale, con valutazione confermata dalla Corte di appello, ha espresso un giudizio di equivalenza della attenuante rispetto a tutte le contestate aggravanti in considerazione del fatto che Cirmi è stato estromesso dal programma di protezione a seguito della rapina commessa.
Tuttavia, deve ribadirsi che l'attenuante con effetto speciale della dissociazione, prevista dall'art. 8 d.l. n. 152/1991 convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 (ora art. 416-bis. 1, comma 3, cod. pen.) non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., trattandosi di una deroga che il legislatore ha inteso introdurre al fine di limitare l'ordinaria discrezionalità del giudice in relazione alla pena, tenuto conto della particolare rilevanza della determinazione della pena di tipo premiale per i collaboranti con l'autorità giudiziaria (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929; Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, dep. 2017, Panajia, Rv. 269191). Peraltro, si osserva che per la quantificazione della riduzione della pena derivante dal riconoscimento della attenuante non rilevano i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. e rilevanti per il giudizio ex art. 62-bis cod. pen. ma soltanto l'entità dell'apporto collaborativo prestato dall'imputato. Pertanto, la sentenza impugnata nei confronti di Cirmi Giovanni va annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze con rinvio per nuovo giudizio sul punto a altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Da questo esito deriva la integrale compensazione fra l'imputato e la parte civile delle spese del presente giudizio. 2.4. Anche il motivo di ricorso sub 2.1.2., di Alessandrello, Battaglia e Galofaro, riguardante la motivazione del calcolo dell'aumento di pena per la continuazione con i reati oggetto di sentenza divenuta irrevocabile, è fondato. La Corte di appello ha così ragionato (p. 256-259): Il giudice può applicare l'art. 81, secondo comma, cod. pen. anche quando sia già stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto meno grave di quello sottoposto al suo giudizio e, in tal caso, deve determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio ancora in corso e applicare a essa l'aumento ritenuto equo per il reato meno grave già giudicato (Sez. 1, n. 38719 del 31/01/2013, Stabile, Rv. 256761;
Sez. 6, n. 23031 del 12/03/2004, Del Regno, Rv. 229917); tuttavia, nel rispetto del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, 11 12 cod. proc. pen., non può quantificare l'aumento della pena per i reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente fissata nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). L'errore che presenta il procedimento seguito nella sentenza impugnata sta nel fatto che sono state mantenute due pene-base: quella per il reato (più grave) da giudicare (capo 1) e quella precedentemente determinata per i reati, legati dal vincolo della continuazione, oggetto della sentenza passata in giudicato.
Invece, la Corte di appello avrebbe dovuto rimodulare la pena per il reato posto come reato-base nella sentenza passata in giudicato determinandola come pena per un reato-satellite di quello, più grave, oggetto del presente processo (capo 1). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Alessandrello Pietro, Battaglia Francesco e Galofaro Emanuele limitatamente alla determinazione degli aumenti della pena per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Catania del 2 ottobre 2010, irrevocabile il 16 gennaio 2014, in relazione ai quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione con quelli oggetto di questo processo, con per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Alessandrello Pietro, Battaglia Francesco e Galofaro Emanuele limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cirmi Giovanni limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Cirmi. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del