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Sentenza — n. 33569/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33569/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33569/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova confermava la condanna alla pena di mesi tre di reclusione, con doppi benefici, pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Giordano Cerullo, per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo Z) della originaria rubrica. All'odierno ricorrente si imputa di avere offeso l'onore e il prestigio dell'assistente capo della Polizia di Stato Sergio Torre - in forza alla Digos della Questura di Genova - proferendo nei suoi confronti le espressioni: "che cazzo ci fai qui...vaffanculo...vai via sbirro del cazzo", mentre lo stesso compiva un atto d'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni. La vicenda si inquadra nell'ambito delle manifestazioni di protesta contro l'inaugurazione della sede del movimento politico "Forza nuova" di Genoa, indetta nel settembre 2015 da una serie di movimenti antagonisti raggruppati sotto la sigla "Antifa".

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33569/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne risulta che il diniego è stato motivato, in realtà, non solo in relazione ad un elemento costitutivo del reato - l'essere la persona offesa nell'esercizio delle funzioni- il che non appare possibile, ma anche in ragione della gravità del fatto e della "grave ineducazione" dell'agente, di cui la condotta sarebbe espressione. Si tratta di un parametro, in specie quello relativo alla gravità della condotta, attinto dai criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod., sicché può ritenersi compiuta una valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio al disvalore oggettivo del fatto; valutazione che scaturisce dalla disamina di un vasto compendio dimostrativo, di cui la motivazione dà conto, apparendo scevra da illogicità manifeste e da contraddittorietà.

Parole chiave

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mancanza di disciplina perseguimento penale per diffamazione azione di provocazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali contravvenzione bagatellare ingiuria

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova confermava la condanna alla pena di mesi tre di reclusione, con doppi benefici, pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Giordano Cerullo, per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Pietro Serrachieri, deducendo i seguenti motivi: 2.1 Inosservanza ed erronea applicazione di norma penale e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
2.2 Inosservanza ed erronea applicazione di norma penale e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Inoltre, risulterebbe omesso apoditticamente, nella motivazione del diniego, ogni riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Cerullo Giordano, nato a Brescia il 20/08/1992 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 24/09/2020, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Genova confermava la condanna alla pena di mesi tre di reclusione, con doppi benefici, pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Giordano Cerullo, per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (capo Z) della originaria rubrica. All'odierno ricorrente si imputa di avere offeso l'onore e il prestigio dell'assistente capo della Polizia di Stato Sergio Torre - in forza alla Digos della Questura di Genova - proferendo nei suoi confronti le espressioni: "che cazzo ci fai qui...vaffanculo...vai via sbirro del cazzo", mentre lo stesso compiva un atto d'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni. La vicenda si inquadra nell'ambito delle manifestazioni di protesta contro l'inaugurazione della sede del movimento politico "Forza nuova" di Genoa, indetta nel settembre 2015 da una serie di movimenti antagonisti raggruppati sotto la sigla "Antifa".

2. Avverso la sentenza ricorre Giordano Cerullo, a mezzo del suo difensore, avv. Pietro Serrachieri, deducendo i seguenti motivi: 2.1 Inosservanza ed erronea applicazione di norma penale e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla stregua degli atti di causa, che offriva in visione. La Corte territoriale ha motivato al riguardo che il Cerullo sarebbe stato indicato dal Torre come abituale partecipante alle manifestazioni degli antagonisti ed aduso da tempo a pronunciare espressioni ingiuriose nei suoi confronti.

Tale ricostruzione fattuale non corrisponderebbe ai contenuti del verbale di udienza del 19 dicembre 2018 e della annotazione della Questura di Genova del 22 ottobre 2015, prodotti in allegato al ricorso, il cui senso è stato travisato quanto alle condotte antecedenti ai fatti per cui è processo; mentre di comportamenti successivi alla commissione del reato non potrebbe tenersi conto, perché inconferenti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in questione ( in tal senso, Sez. 3 n. 2216 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278391) Sussisterebbero, invece, gli indicatori positivi - afferenti alle modalità della condotta ed alla esiguità del danno o del pericolo dalla stessa provocato - per il riconoscimento della causa di esenzione ex art. 131-bis cod. pen, quali l'incensuratezza del giudicabile, la natura episodica del fatto, l'intensità minimale del dolo, il danno limitato (posto che le espressioni ingiuriose non sarebbero state percepite da altri che dall'offeso). 2.2 Inosservanza ed erronea applicazione di norma penale e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

La Corte di appello ha confermato sul punto la pronuncia di primo grado, la quale aveva valutato il fatto come grave perché espressione di "grave ineducazione" e perché il Torre era stato oltraggiato nell'esercizio delle sue funzioni; elemento, questo, che, siccome costitutivo del reato, sarebbe inidoneo ad un'ulteriore valorizzazione contra reum. Inoltre, risulterebbe omesso apoditticamente, nella motivazione del diniego, ogni riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Giuseppina Casella, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, assorbita ogni altra questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i motivi dedotti.

1. E' priva del carattere di decisività la deduzione relativa al travisamento della prova. Deve al riguardo evidenziarsi che il ricorso per cassazione con cui si lamenta tale vizio non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Nel caso qui al vaglio, la deduzione viene formulata dal ricorrente con riguardo ai contenuti del verbale di udienza del 19 dicembre 2018 e della annotazione della Questura di Genova del 22 ottobre 2015, prodotti in allegato al ricorso, da cui risulta che, al momento del fatto, Giordano Cerullo non era noto all'assistente di polizia Torre - persona offesa - per pregressi analoghi comportamenti.

Egli si era imbattuto nell'odierno ricorrente in occasione di una sola precedente manifestazione ed era stato identificato, previa estrapolazione di un fotogramma dalle riprese visive della manifestazione, in esito alle successive investigazioni della Polizia scientifica genoana. Solo a partire dal 2015 - verosimilmente da epoca successiva al settembre 2015, per quanto dichiarato dalla persona offesa - l'imputato era diventato componente attivo del gruppo degli Antagonisti, a proposito dei quali del tutto genericamente la persona offesa ha riferito che erano adusi a rivolgere espressioni oltraggiose ai danni delle forze dell'ordine in occasione delle loro azioni dimostrative/oppositive.

Dunque, fondatamente si è rilevato dalla difesa il travisamento del dato di prova in oggetto, lì dove si è ritenuto, in sentenza, che il ricorrente fosse solito rivolgersi alla persona offesa in termini insultanti già a momento dei fatti: tuttavia, se non può ritenersi fondato il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del danno in rapporto al requisito della abitualità del comportamento, nondimeno la tenuta complessiva della decisione, sul punto, non è inficiata, ed il rilievo è privo di decisività, stante il riferimento della sentenza impugnata alla gravità del fatto, quale ulteriore causa ostativa alla valutazione in termini di tenuità.

Si tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede. Va ribadito al riguardo il principio per cui non supera il vaglio preliminare di ammissibilità il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una alternativa lettura delle risultanze probatorie, ovvero un differente giudizio di rilevanza o valutazione dei fatti, rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito. Peraltro, l'espresso giudizio di gravità, all'esito della ricostruzione della vicenda complessiva, relativa a disordini di piazza, ed avuto riguardo al tenore delle espressioni proferite da ricorrente, che contengono epiteti fortemente dispregiativi, ripetuti in modo concitato ed emananti violenza, non evidenzia aspetti di illogicità manifesta, ovvero di contraddittorietà tra premesse e conclusioni.

3. Il terzo motivo è a sua volta inammissibile perché involge valutazioni di merito. Il ricorrente censura le modalità mediante le quali il giudice ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; potere che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla dimensione lesiva del fatto ed alla personalità del reo. Nel caso in scrutinio, deve poi considerarsi che, trattandosi di doppia conforme, la motivazione sul punto si salda con quella della sentenza di primo grado, per formare con essa un unico corpo argomentativo.

Ne risulta che il diniego è stato motivato, in realtà, non solo in relazione ad un elemento costitutivo del reato - l'essere la persona offesa nell'esercizio delle funzioni- il che non appare possibile, ma anche in ragione della gravità del fatto e della "grave ineducazione" dell'agente, di cui la condotta sarebbe espressione. Si tratta di un parametro, in specie quello relativo alla gravità della condotta, attinto dai criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod., sicché può ritenersi compiuta una valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio al disvalore oggettivo del fatto; valutazione che scaturisce dalla disamina di un vasto compendio dimostrativo, di cui la motivazione dà conto, apparendo scevra da illogicità manifeste e da contraddittorietà.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021 Il Consigliere