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Sentenza — n. 33567/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33567/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33567/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 2 luglio 2019, rideterminava la pena inflitta ad Amir Ben Soltana, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 651 cod. pen. (capo A), 81, 337 cod. pen. (capo B); 81, 61 n. 10, 368 cod. pen. (capo C), nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate.

Regesto Legislator

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art. 415-bis cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 625- ter cod. proc. pen, art. 111 Cost; Sentenza — n. 33567/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il rifiuto della sottoscrizione implica, difatti, il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore (Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Rv. 267433; Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, Rv. 240430). Si pone l'accento, in tali arresti, sul fatto che la dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno natura di dichiarazioni di volontà a carattere negoziai- processuale, sicché esse sono nulle qualora espresse in un processo verbale di cui non possa affermarsi la riferibilità al dichiarante (Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, del 2004, Rv. 228319).

Parole chiave

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procedimento in contumacia assenza ingiustificata difetto di sottoscrizione diritto di essere sentito omissione del difensore domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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art. 415-bis cod. proc. pen
Deduce Ben Soltana di avere avuto notizia della esistenza del procedimento solo dopo la relativa pronuncia, poiché le notifiche ad esso relative, a partire da quella dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sono state eseguite al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, avv.
art. 420-bis cod. proc. pen
Richiama, inoltre, la necessità di valutare, ai fini della legittimità della dichiarazione di assenza, l'effettività del rapporto tra il legale domiciliatario e l'indagato, posto che gli indicatori di conoscenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 625- ter cod. proc. pen
269554, che ha negato, su tali presupposti, l'accesso dell'indagato al rimedio straordinario della rescissione del giudicato ex art. 625- ter cod.
art. 111 Cost
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Ben Soltana Amir, nato in Tunisia il 06/11/1981 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 03/12/2020, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento in parte con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese del 2 luglio 2019, rideterminava la pena inflitta ad Amir Ben Soltana, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 651 cod. pen. (capo A), 81, 337 cod. pen. (capo B); 81, 61 n. 10, 368 cod. pen. (capo C), nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate.

2. Avverso il provvedimento indicato ricorre Ben Soltana, a mezzo del suo difensore, il quale deduce, con unico articolato motivo, vizio di violazione di legge processuale ex artt. 161 e 420-bis cod. proc. pen. in rapporto alle nullità di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen, per essere invalide la elezione di domicilio attribuita al ricorrente e la dichiarazione di assenza in giudizio. Deduce Ben Soltana di avere avuto notizia della esistenza del procedimento solo dopo la relativa pronuncia, poiché le notifiche ad esso relative, a partire da quella dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sono state eseguite al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, avv.

Gianfranco Piras, con il quale il ricorrente non avrebbe avuto contatti; domicilio risultante dal verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria il 2 novembre 2015, di cui lo stesso Ben Soltana aveva rifiutato la sottoscrizione. La difesa deduce che la mancata apposizione della firma rende l'atto nullo, costituendo l'elezione di domicilio atto personalissimo, avente valenza di manifestazione di volontà negozial-processuale. Di qui la nullità delle notificazioni eseguite in un luogo mai designato dall'avente diritto. Richiama, inoltre, la necessità di valutare, ai fini della legittimità della dichiarazione di assenza, l'effettività del rapporto tra il legale domiciliatario e l'indagato, posto che gli indicatori di conoscenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. definiscono presunzioni solo relative di conoscenza, a tutela della corretta instaurazione del contraddittorio e dei diritti di difesa.

Deduce altresì la difesa l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento da parte dell'indagato, atteso che l'atto di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, contenente la data di udienza, non sarebbe mai stato ricevuto.

3. Il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va preliminarmente evidenziato che i vizi di nullità invocati dal ricorrente sono stati prospettati per la prima volta in ricorso, in coerenza con l'assunto difensivo secondo il quale la conoscenza del procedimento sarebbe stata acquisita dal ricorrente solo dopo la pronuncia della sentenza di appello.3. Quanto alla validità del verbale di elezione di domicilio privo di sottoscrizione, su cui è costruito il motivo di ricorso, nella giurisprudenza di legittimità si rinviene una significativa oscillazione interpretativa. Un più risalente orientamento sostiene che, in tal caso, mancando il dato della formale e concreta riferibilità al soggetto dichiarante, la dichiarazione o elezione deve essere considerata tamquam non esset.

Il rifiuto della sottoscrizione implica, difatti, il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore (Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Rv. 267433; Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, Rv. 240430). Si pone l'accento, in tali arresti, sul fatto che la dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno natura di dichiarazioni di volontà a carattere negoziai- processuale, sicché esse sono nulle qualora espresse in un processo verbale di cui non possa affermarsi la riferibilità al dichiarante (Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, del 2004, Rv. 228319).

Più di recente ha assunto consistenza l'opposta tesi per la quale la mancata sottoscrizione, senza indicazione di una specifica ragione, non determina la nullità della elezione, non potendo l'atteggiamento dell'interessato presumersi per ciò solo proteso alla revoca della dichiarazione verbalizzata. Deve, in altri termini, risultare ex actis che il soggetto abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto per la difformità dei suoi contenuti rispetto alle dichiarazioni rese ovvero per l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Rv. 27782;

Sez. 5, n. 23000 del 07/03/2017, Rv. 270204; Sez. 5, n. 40286 de/ 14/04/2016,Rv. 268076; Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015, Rv. 263901 Sez. 3, n. 23870 del 26/04/2013, Rv. 256288; Sez. 5, n. 35506 del 01/07/2010, Rv. 248497; Sez. 1, n. 46886 del 22/10/2009, Rv. 245676). Tale opzione ricostruttiva fonda sulla lettura combinata degli artt. 137 e 142 cod. proc. pen., secondo cui il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo, e a differenti conclusioni può pervenirsi solo nel caso in cui alla mancata apposizione della firma corrisponda l'effettiva volontà del dichiarante di revocare o rettificare la dichiarazione.

Ritiene il Collegio di condividere questo secondo indirizzo, in quanto aderente al dato letterale dell'art. 137, che espressamente contempla l'ipotesi che il verbale non venga sottoscritto dal soggetto interessato, senza prevederne, tuttavia, l'inefficacia. In applicazione di tale principio, non emergendo dal verbale in atti che Ben Soltana abbia inteso disconoscere la dichiarazione di domicilio, deve ritenersi che la stessa sia valida e produttiva di effetti.

2. Parimenti infondata è l'ulteriore deduzione di nullità, inerente alla dichiarazione di assenza. Sul punto il Collegio aderisce all'orientamento, oramai consolidato, per il quale si configura una colpevole mancata conoscenza del processo in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, conoscenza che può essere dedotta dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554, che ha negato, su tali presupposti, l'accesso dell'indagato al rimedio straordinario della rescissione del giudicato ex art. 625- ter cod. proc. pen.) L'attivazione di detti oneri conoscitivi "conseguenti" presuppone, dunque, che il soggetto abbia avuto conoscenza del processo, e tale conoscenza non può a sua volta costituire un onere per l'indagato, poiché il correlato dovere informativo grava, invece, sull'autorità giudiziaria; sicché è da ritenere che anche le situazioni tipizzate di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. fondino una presunzione di conoscenza solo relativa, con possibilità per l'assente di fornire prova contraria, nonostante la regolarità pura e semplice delle notifiche (salvo che siano avvenute a mani proprie del destinatario).

È stato affermato, al proposito, che, affinché sia assicurato un processo equo, secondo il dettato dell'art. 111 Cost., occorre distinguere la conoscenza legale, derivante, appunto, da notifiche conformi alle previsioni di legge, dalla conoscenza effettiva del processo, che realmente garantisce i diritti di difesa (v. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud., dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, nella quale si è ritenuto necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che il giudice verifichi non l'esistenza della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ma anche, in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fare ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa - Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210).

Muovendosi lungo questa linea ricostruttiva, i più recenti arresti della Corte di legittimità hanno ulteriormente chiarito che la nozione di effettiva conoscenza deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. U., n. 28919 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680), non essendo sufficiente la mera consapevolezza della pendenza di un procedimento penale nei propri confronti, quando lo stesso non abbia superato la fase investigativa. Di recente questa Corte regolatrice, in composizione allargata (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420), ha sancito che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

La stessa sopra richiamata decisione a Sez. U. n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. nell'affermare il principio per il quale la conoscenza del processo deve intendersi riferita ad un atto di vocatio in iudícium, ha ribadito che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione e non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Dunque, è incontestato dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità che alla conoscenza effettiva del giudizio debba equipararsi, ai fini della legittima instaurazione del rapporto processuale con l'imputato, la volontaria sottrazione a tale conoscenza.

Tanto premesso, con riferimento alla vicenda al vaglio, ritiene il Collegio che sia immune da censure logiche la valutazione espressa dal Tribunale, all'atto di dichiarare l'assenza del giudicabile, in ordine alla sussistenza di una pluralità di elementi per ritenere che Ben Soltana abbia avuto regolare conoscenza del processo o, comunque, che ad essa di sia volontariamente sottratto. Rileva in tal senso anzitutto il dato che, oltre ad eleggere domicilio, egli abbia contestualmente conferito mandato fiduciario all'avv. Gianmarco Piras, rifiutando immotivatamente di sottoscrivere quel verbale; mentre solo tre anni dopo, con atto del 13 settembre 2018, il difensore officiato rinunciava a tale incarico sul presupposto della impossibilità di parlare con il proprio assistito (ma al tempo stesso preoccupandosi di indicare allo stesso la data di udienza, in uno all'invito a munirsi di nuovo difensore, indirizzando la relativa comunicazione a Barasso, in via Parietti, luogo ove il Ben Soltana risultava residente anche in quel verbale di elezione).

Tale singolare contegno ha innegabile valenza significativa dell'intenzione di sottrarsi, sin dall'origine, alle comunicazioni relative al procedimento ed è culminato, da ultimo, nella chiusura di ogni interlocuzione - anch'essa non altrimenti spiegabile - con il proprio stesso difensore di fiducia, nonché domiciliatario, in una fase immediatamente a ridosso della celebrazione della udienza preliminare del 3 ottobre 2018, in cui sarebbe stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Dal tenore di quella comunicazione ai evince che il rapporto con il difensore di fiducia vi sia stato e che sia ad un tratto cessato per il rifiuto - del tutto strumentale - opposto dal ricorrente di proseguirlo anche solo per riceversi una comunicazione; mentre a nulla rileva, in senso contrario, che vi è prova dell'inoltro della ridetta comunicazione dell'avv.

Piras al Ben Soltana e non anche della sua ricezione. Non può sottacersi, ancora, che al momento della redazione del verbale il Ben Soltana risultava essere stato identificato a mezzo del proprio documento e risultava avere una residenza in Italia, di modo che l'elezione di domicilio presso il difensore, contestualmente investito di mandato fiduciario, non era affatto necessitata, come la stessa nomina, dall'esigenza degli operanti di disporre di un utile recapito per le successive notifiche. Al riguardo, non sembra privo di rilievo sottolineare l'estrema spregiudicatezza dell'odierno ricorrente il quale, come ben evidenziato nella sentenza di primo grado, subito dopo i fatti di resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto di declinare le proprie generalità, poneva in essere una condotta calunniosa, recandosi in ospedale per farsi refertare inesistenti lesioni e denunciando gli operanti di avergliele causate; ciò, non solo al fine di depotenziare gli addebiti che gli venivano mossi, ma anche a scopo ritorsivo e di lucro, avendo prospettato agli operanti, fin dal momento del fermo, che avrebbe ottenuto un vantaggioso risarcimento come già in precedenti, analoghe occasioni.

3. La sentenza deve, tuttavia, essere annullata senza rinvio in relazione al reato contravvenzionale di cui al capo a) della rubrica perché estinto per prescrizione alla data del 2 novembre 2020, tenuto conto del termine di prescrizione di anni quattro decorrente dal fatto, aumentato ad anni cinque in ragione degli atti interruttivi, l'ultimo dei quali costituito dalla sentenza di primo grado. Conseguentemente, deve esser detratto dalla pena irrogata l'aumento di mesi uno di reclusione, disposto a titolo di continuazione per tale reato, e rideterminata la pena complessiva nella misura di anni due e mesi cinque di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) per intervenuta prescrizione. Elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione irrogata a titolo di aumento per la continuazione. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina per i restanti reati la pena complessiva in anni 2