Sentenza — n. 33565/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 8792 del 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata a Agnello Esposito ex artt. 81 e 328 cod. pen. per avere, quale comandante della Stazione dei Carabinieri di Torre Annunziata, omesso di trasmettere alla Procura della Repubblica la denuncia e gli atti indicati nell'imputazione.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Esposito si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e 24 Cost. perché il decreto di citazione davanti alla Corte di appello è stato notificato, tramite posta certificata, all'imputato e al suo difensore, senza l'avviso che l'udienza si sarebbe svolta in camera di consiglio come è invece richiesto dall'art. 601, comma 2, cod. proc. pen., avviso ancor più rilevante vigendo il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 il cui art. 23, commi 1 e 4, ha introdotto rilevanti modifiche al codice di procedura penale relativamente ai procedimenti pendenti in fase di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 157 cod. pen, art 328 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta inammissibile. 1.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati. L'art. 23, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 prevede che, nel periodo al quale si riferisce e in cui è rientrata la fase di appello del presente processo, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Esposito Agnello, nato a Sorrento il 7/10/1963, avverso la sentenza del 16/12/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 8792 del 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata a Agnello Esposito ex artt. 81 e 328 cod. pen. per avere, quale comandante della Stazione dei Carabinieri di Torre Annunziata, omesso di trasmettere alla Procura della Repubblica la denuncia e gli atti indicati nell'imputazione.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Esposito si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e 24 Cost. perché il decreto di citazione davanti alla Corte di appello è stato notificato, tramite posta certificata, all'imputato e al suo difensore, senza l'avviso che l'udienza si sarebbe svolta in camera di consiglio come è invece richiesto dall'art. 601, comma 2, cod. proc. pen., avviso ancor più rilevante vigendo il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 il cui art. 23, commi 1 e 4, ha introdotto rilevanti modifiche al codice di procedura penale relativamente ai procedimenti pendenti in fase di appello.
Si aggiunge che, per effetto di questa omissione, è avvenuto che il difensore, presentatosi in udienza nel giorno e nell'ora fissati (peraltro munito di certificazione medica riguardante il suo assistito per giustificane l'assenza) scopriva che l'udienza si era già svolta e non poteva neanche verbalizzare le proprie eccezioni e osservazioni. Si assume che da tale violazione di lege deriva la nullità del decreto di citazione a giudizio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 e 24 Cost. per non essere state trasmesse al difensore le conclusioni del Pubblico ministero così comprimendosi il diritto di difesa per l'impossibilità di presentare conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato. 2.3.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. per avere escluso ogni ragionevole dubbio circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (così da condurre a una assoluzione quantomeno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) nonostante che, come riconosciuto nella sentenza, siano rimaste non accertate le ragioni della omissione, mentre la norma non sanziona la generica inerzia del pubblico ufficiale ma richiede un suo consapevole rifiuto di atti da adottarsi senza ritardo e per la tutela dei beni indicati nella disposizione. 2.4.
Con il quarto motivo di ricorso si deducono l'erronea applicazione dell'art.328 cod. pen. e vizio della motivazione nel ravvisare l'elemento psicologico del reato, oltre che nella determinazione della pena, nonostante che la condotta del maresciallo sia sempre stata trasparente e dalla stessa non trapeli la rappresentazione e la volontà di produrre un evento contra legem ma solo una negligenza. Si evidenzia che nella motivazione della sentenza vi è una incongruenza nella parte in cui argomenta che la «macroscopica e reiterata serie di inadempienze ai propri doveri di ufficio» non indicherebbe una semplice dimenticanza «lasciando ipotizzare - in modo più convincente - una precisa volontà» ma si trascura che, se il maresciallo avesse avuto l'intento di omettere avrebbe potuto adottare più scaltri accorgimenti.
Si aggiunge che nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche è stata considerata la gravità del fatto ma non l'altro canone indicato dall'art., 133 cod. pen. relativo alla capacità a delinquere del condannato. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato prescritto il reato, essendo trascorsi 7 anni e 7 mesi anni dalla data del delitto (15 maggio 2020) alla data (16 dicembre 2020) dell'udienza davanti alla Corte di appello, e si osserva che, sebbene eccepita dal difensore nel giudizio di appello, la prescrizione può essere dichiara dalla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile. 1.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati. L'art. 23, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 prevede che, nel periodo al quale si riferisce e in cui è rientrata la fase di appello del presente processo, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».
Il secondo comma della disposizione, inoltre, prevede che «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello (...) La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...) ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».
Il decreto non è stato convertito in legge ma l'art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176 stabilisce che «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149». Nella fattispecie in esame sia il Procuratore generale presso la Corte di appello che il difensore non hanno presentato la richiesta di discussione orale, prevista dal comma 4 dell'art. 23; né l'imputato ha formulato, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
Inoltre, né il Procuratore generale presso la Corte di appello né il difensore fatto pervenire le rispettive conclusioni scritte.Su queste basi si osserva che il mancato avviso che l'udienza si sarebbe tenuta in forma camerale non ha privato il ricorrente di una informazione essenziale perché la norma speciale dettata dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 prevedeva in generale la trattazione dell'udienza in camera di consiglio. Inoltre, poiché né il difensore né il Pubblico ministero hanno formulato richiesta di discussione orale, ogni questione relativa alle condizioni di salute dell'imputato risulta irrilevante e, poiché il Procuratore generale presso la Corte di appello non ha presentato delle conclusioni scritte, il difensore non è stato privato della conoscenza di argomentazioni avversarie rispetto alle quali replicare nell'esercizio del diritto al contraddittorio.
Pertanto, manca un interesse a ricorrere. 1.2. Il terzo è il quarto motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati. 1.2.1. L'art. 328, primo comma, cod. pen., non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela di beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite quelle funzioni pubbliche (Sez. 6, n. 39572 del 10/10/2002, Giorgetti, Rv. 224038) e, al riguardo, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, senza che l'adempimento abbia una plausibile giustificazione seconde le norme che regolano la sua azione (Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, Martin, Rv. 264668;
Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Notarpietro, Rv. 246410). Quel che occorre, in altri termini, è soltanto il dolo generico: l'avverbio «indebitamente» inserito nel testo della disposizione, qualificando l'omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l'elemento soggettivo, non nel senso di comportare l'esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti (Sez. 6, n. 2274 del 15/11/1984, dep. 1985, Bertoli, Rv. 168219;
Sez. 6, n. 8534 del 09/06/1982, Contu, Rv. 155315). Non è invece prevista l'ipotesi colposa del reato e se il rifiuto, il ritardo o l'omissione siano riferibili a negligenza, trascuratezza o indolenza del soggetto agente, questi non può essere dichiarato colpevole del reato di cui all'art 328 cod. pen. ma può essere chiamato a rispondere delle sue colpe in sede amministrativa e disciplinare (Sez. 6, n. 1995 del 19/11/1975, dep. 1976, Bagaggiolo, Rv. 132313). 1.2.2. Nel caso in esame la Corte di appello, al di là dell'uso fuorviante della inappropriata espressione «lasciando ipotizzare», segnalata dal ricorrente, ha in realtà evidenziato, richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado, i plurimi e fra loro convergenti indizi che forniscono congrua base alla prova dell'elemento psicologico del reato, così da escludere una semplice dimenticanza da parte dell'imputato, anche considerando la sua esperienza professionale (comandante di un'importante Stazione dei carabinieri) e la conseguente consapevolezza delle condotte omissive contrarie alla legge e alle prassi operative del proprio ufficio, nonché il carattere macroscopico delle omissioni.
In particolare, emerge e non è contestato dalla difesa che: l'imputato omise due volte (il 29 agosto 2012 e il 10 febbraio 2013) di tramettere la denuncia- querela di Giovanna Sperandeo contro l'ex marito: prima in occasione della denuncia e poi dopo un lungo colloquio con la denunciante, che insisteva per conoscere le sorti della sua denuncia, alla quale espressamente disse di avere volontariamente omesso la trasmissione dell'atto in attesa di sviluppi della situazione. Inoltre, quando gli pervenne la richiesta della Procura della Repubblica, egli fu immediatamente in grado di recuperare la denuncia, come pure disponeva agevolmente del compact disk allegato alla denuncia, ma si risolse a consegnarlo soltanto quando fu disposta una perquisizione con sequestro (affermando che non lo aveva ritenuto necessario senza spiegare per quale ragione).
Specificamente: l'imputato ha omesso per 9 mesi di apporre sulla denuncia-querela i timbri di ricezione e trasmissione, per 6 mesi non l'ha registrata nell'archivio informatico e non ha inserito il documento nella relativa cartella informatica (mentre, per altro verso, spedì tempestivamente la denuncia-querela sporta dall'ex-marito della donna). Quanto alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (oggetto delle deduzioni sviluppate a corredo del quarto motivo di ricorso, anche se non menzionate nella sua intitolazione), la Corte ha adeguatamente spiegato i criteri seguiti nell'esercizio del suo potere discrezionale evidenziando la gravità e la reiterazione delle condotte (peraltro rimarcando che non è stata contestata la continuazione interna alla condotta e che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale) e, circa la capacità a delinquere (parametro del quale nel ricorso si deduce la mancata considerazione) ha considerato che le dichiarazioni ammissive da parte del maresciallo sono state solo parziali, né egli ha mostrato resipiscenza. 1.3.
Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso perché nel calcolo relativo alla prescrizione del reato occorre computare anche i periodi di sospensione dei termini, sicché la prescrizione non risulta maturata prima della sentenza di appello.
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sperandeo Giovanna che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/06/2021. I