Sentenza — n. 33563/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato prescritti tutti i reati ascritti a Fortunato Giuseppe Antonio Pasquale di associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe ai danni delle assicurazioni, falsi, corruzione e corruzione in atti giudiziari (capo A), costruzione e denuncia di falso sinistro (capi L e P), corruzione in atti giudiziari avendo l'imputato rivestito il ruolo di giudice di pace in alcune cause assicurative e favorito i sodali in cambio di utilità (capo M). La Corte di appello ha poi confermato le statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 11 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 546 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 642 cod. pen; Sentenza — n. 33563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: che il ricorrente non aveva percepito alcuna utilità per l'unica causa che era stata definita a Scalea. 2.4.Violazione di legge in relazione all'art. 642 cod. pen. Tutte le contestazioni vedono Fortunato concorrente di un reato già consumato da altri, sia quanto agli incarichi come legale, tutti successivi alla denuncia di falso all'assicurazione, sia quanto alle cause che vengono iscritte presso il giudice di pace di Sapri.
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e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da: Fortunato Giuseppe Antonio Pasquale nato a Praia a Mare il 8/08/1959 avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; udito il Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore di fiducia di Fortunato Giuseppe Antonio Pasquale, avvocato Raffaella Monaldi del Foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato prescritti tutti i reati ascritti a Fortunato Giuseppe Antonio Pasquale di associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe ai danni delle assicurazioni, falsi, corruzione e corruzione in atti giudiziari (capo A), costruzione e denuncia di falso sinistro (capi L e P), corruzione in atti giudiziari avendo l'imputato rivestito il ruolo di giudice di pace in alcune cause assicurative e favorito i sodali in cambio di utilità (capo M). La Corte di appello ha poi confermato le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Fortunato deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 11 cod. proc. pen. L'associazione a delinquere della quale faceva parte l'imputato ha commesso truffe assicurative dal 2005 al 2006 e Fortunato è stato fino al 30 novembre 2006 Giudice di Pace a Roma. Tale circostanza era stata eccepita nell'atto di appello e nelle note difensive per l'udienza di repliche, ma la Corte di appello ha respinto l'eccezione, essendo stata tardivamente sollevata. In realtà le Sezioni Unite, con sent. n. 292 del 15/12/2004, Scabbia, Rv. 229633, ha riconosciuto la rilevabilità di ufficio del predetto vizio. 2.2.
Violazione di legge in relazione agli artt. 124 e 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla dedotta tardività della querela sporta dalla Gennialloyd per il capo L). L'unica querela presentata con riferimento al capo L) risale al 23 gennaio 2008 e - come riconosciuto dallo stesso Tribunale - la Compagnia era venuta a conoscenza del falso il 10 luglio 2007, con la conseguenza che il termine ultimo per proporre querela era il 10 ottobre 2007. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli art. 416 cod. pen. e 319- ter cod. pen. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., dell'art. 546 cod. proc. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen.
La sentenza in verifica, esprimendo piena adesione alle valutazioni condotte dal primo giudice, non ha esposto le ragioni del rinnovato giudizio di responsabilità avendo riguardo ai motivi di appello del ricorrente che deducevano, in particolare, 1)che difettava la sinallagmaticità tra l'accettazione degli incarichi (2004-2005) quale avvocato domiciliatario su Scalea e la successiva immissione del Fortunato nelle funzioni di Giudice di Pace a Sapri;
2) che la pattuizione illecita mediante il conferimento degli incarichi di cui al capo M) - prezzo della corruzione - sarebbe avvenuta quando Fortunato non rivestiva ancora la veste di pubblico ufficiale di Sarpi;
3) che le due decisioni adottate come Giudice di Pace a Sapri si erano rilevate giuridicamente corrette; che Fortunato aveva sempre agito con imparzialità;
4) che era stata ritenuta la sua partecipazione all'associazione pur risultando che conosceva solo Fazzari;
5) che il ricorrente non aveva percepito alcuna utilità per l'unica causa che era stata definita a Scalea. 2.4.Violazione di legge in relazione all'art. 642 cod. pen. Tutte le contestazioni vedono Fortunato concorrente di un reato già consumato da altri, sia quanto agli incarichi come legale, tutti successivi alla denuncia di falso all'assicurazione, sia quanto alle cause che vengono iscritte presso il giudice di pace di Sapri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve trovare parziale accoglimento nei limiti di seguito indicati. 2.11 primo motivo è fondato. La fattispecie in questione non è riconducibile all'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 11 cod. proc. pen., bensì a quella di cui al comma 1, sulla quale resta valido il principio sancito da Cass., SU, n. 292 del 15/12/2004 -dep. 13/01/2005, Scabbia, Rv. 229633, secondo il quale la speciale competenza stabilita dal citato art. 11 cod. proc. pen., per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento.
La suindicata sentenza evidenzia l'esigenza di garantire che il processo penale si svolga, e appaia svolgersi, nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione (certamente più marcato rispetto a quello che può instaurarsi, ad es., con gli avvocati o col personale di cancelleria: v. sul punto Corte cost. sentt. n. 462 del 1997 e n. 570 del 2000).
Proprio in considerazione di tale esigenza, si è affermato il principio secondo il quale la speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento. Quanto poi alla specifica formulazione dell'attuale art. 11 cod. proc. pen. - che rende rilevante ogni procedimento attribuibile a un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nel cui ambito operi il soggetto interessato e ne comporta lo spostamento in altro distretto - non c'è dubbio che con essa la soglia di "sensibilità" all'esigenza predetta è stata (rispetto alla disciplina anteriore) ampliata dal legislatore, che ha, con tale scelta, voluto evidentemente rafforzare in modo particolare la tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico, al di là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza, che s'instaurano all'interno dell'area distrettuale. 2.1.Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti civili, prevalendo, agli effetti penali, la dichiarata prescrizione dei reati.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, qualora ricorra una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità le questioni di natura processuale suscettibili di dare luogo a nullità anche assolute della sentenza impugnata né i vizi dell'impianto motivazionale della decisione, atteso che, nell'ambito dell'eventuale giudizio di rinvio, il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Tale principio è stato anche di recente riaffermato da questa Suprema Corte nel suo più ampio consesso, là dove si è ribadito che la causa estintiva del reato per prescrizione prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (nella specie, derivante dalla pronuncia della sentenza d'appello de plano in violazione del contradditorio tra le parti), sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403). Essendo, in conclusione, la Corte di appello di Roma funzionalmente incompetente a giudicare dei reati contestati a Fortunato, le era, ovviamente preclusa anche la decisione in merito alle statuizioni civili. 3.11 motivo sulla tardività della querela non rileva avendo il Collegio annullato la sentenza impugnata. 4.11 terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, attinendo entrambi ai profili di responsabilità riconosciuti a Fortunato.
Deve, a questo proposito, ricordarsi che il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, Fortunato, pur rubricando le proprie doglianze come violazioni dì legge, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez.
Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano, Rv. 227098).
5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio agli effetti civili e i motivi sulla responsabilità del ricorrente devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 8 giugno