Sentenza — n. 33561/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABriganti Luigi, n. Napoli 26/06/1965 2. Brodella Alfredo, n. Napoli 13/08/1966 avverso la sentenza n. 6900/20 della Corte di appello di Napoli del 21/10/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto; sentito per la parte civile l'avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione dell'avv. Walter Mancuso, che ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa come da separata nota depositata; sentiti per i ricorrenti l'avv. Antonio Rocco Briganti e l'avv. Marcello Severino, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 322 cod. pen, art. 317 cod. pen, art. 323-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 319-quater cod. pen; Sentenza — n. 33561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La palese infondatezza deriva dal fatto che i giudici di merito si sono in realtà limitati a fare applicazione di un principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Sulla reiterazione della condotta quale elemento configurante un'abitualità criminosa ostativa alla qualifica di particolare tenuità del fatto si è, infatti, pronunciata Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 secondo cui in tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità di cui all'art. 323-bis cod. pen.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Briganti Luigi, n. Napoli 26/06/1965 2. Brodella Alfredo, n. Napoli 13/08/1966 avverso la sentenza n. 6900/20 della Corte di appello di Napoli del 21/10/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto; sentito per la parte civile l'avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione dell'avv. Walter Mancuso, che ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa come da separata nota depositata; sentiti per i ricorrenti l'avv. Antonio Rocco Briganti e l'avv. Marcello Severino, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Noia del 25 settembre 2019 che aveva ritenuto Luigi Briganti e Alfredo Brodella responsabili dei delitti di concussione (artt. 110, 317 cod. pen., capo 2) e induzione indebita (artt. 110, 319-quater cod. pen., capo 1) commessi in qualità di dipendenti della Sezione Polizia Stradale di Napoli ai danni dei titolari di due autofficine, ribadendo le pene loro rispettivamente inflitte di cinque anni nei confronti di Briganti e di quattro anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di Brodella, oltre alle pene accessorie e alle statuizioni in favore della parte civile Francesco Caso.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli imputati, che formulano i motivi di censura riprodotti ai sensi e per i fini previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Mancanza di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e manifesta illogicità della stessa con riferimento alle prove acquisite ed alle ragioni opposte a confutazione della tesi difensiva; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Il giudice di appello ha adoperato formule di stile per ribadire la responsabilità degli imputati, non confrontandosi con la puntuale ricostruzione degli eventi offerta dalla difesa e non valorizzando le dichiarazioni degli imputati a sostegno della loro innocenza; sono stati ritenuti credibili i testimoni a carico, nonostante numerose emergenze probatorie ne abbiano attestato la inattendibilità ed è stata più volte travisata la prova dichiarativa. 3.2. Erronea qualificazione giuridica dei fatti ed illogicità della motivazione sul punto. I fatti accertati non rientrano nel paradigma di alcuno dei reati in addebito o ritenuti dalla sentenza di primo grado: per quanto riguarda la vicenda [molo (capo 1), si può al più consentire che gli imputati possano avere accettato una proposta indecente proveniente della presunta parte offesa e rilevante ai sensi dell'art. 322 cod. pen., mentre quanto alla vicenda Caso (capo 2), la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto la sussistenza di una condotta costrittiva, rilevante ai sensi dell'art. 317 cod. pen. 3.3.
Violazione delle norme che regolano il concorso nel reato ed illogicità della motivazione riguardo al concorso ascritto all'imputato Brodella. È stata ritenuta sufficiente la sua mera presenza sul luogo di consumazione dei reati per affermarne la responsabilità come concorrente, venendo indebitamente valorizzata in chiave accusatoria la preoccupazione, invece, da lui genuinamente dimostrata in tali frangenti. 3.4. Mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. La Corte di merito ha negato l'applicabilità dell'attenuante, motivando il diniego con la reiterazione dei comportamenti illeciti, dimenticando che ciò che rileva è la valutazione unitaria della condotta e non la pluralità dei fatti; nella specie, per contro, sono gli stessi dati valorizzati dai giudici di merito ai fini della determinazione della pena ad imporre l'applicabilità della attenuante speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati o si fondano su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e vanno come tali dichiarati inammissibili.
2. Il primo motivo di ricorso, riferita alla posizione di entrambi i ricorrenti, risulta inammissibile. Già il richiamo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che non rappresenta in sé parametro di giudizio sostitutivo di quelli elencati all'art. 606 cod. proc. pen., evidenza che l'impugnazione mira sostanzialmente ad una revisione nel merito della sentenza, estranea all'ambito proprio del vaglio di legittimità. I ricorrenti si dolgono della valutazione del compendio probatorio operato dalla Corte territoriale, lamentano la mancata valorizzazione delle allegazioni difensive a sostegno della loro innocenza, contestano la credibilità dei testimoni escussi e la mancata considerazione di elementi di fatto che, nella loro prospettazione, ne hanno, invece, minato l'attendibilità.
Attraverso tali doglianze, insistono per una rinnovata valutazione del merito delle accuse, mostrando di fraintendere i limiti ristretti del giudizio di legittimità. Anche il terzo motivo di ricorso, riferito all'apporto concorsuale del ricorrente Brodella al perfezionamento dei reati, appare inammissibile in primo luogo per genericità (v. pag. 290 ricorso) ed in secondo luogo poiché implica chiaramente una diversa lettura degli indici di fatto apprezzati dalla Corte territoriale per ritenere sussistente il concorso del ricorrente in entrambi i fatti di reato in addebito (v. pag. 25 sent.).
Risulta, invece, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, riferito alla qualificazione giuridica data dalla Corte di merito alle condotte in addebito.Su tale profilo reputa il Collegio che non vi sia alcunché da eccepire in ordine alle determinazioni assunte dai giudici di merito. Nel primo episodio (reato di cui al capo 1) la (iniziale) persona offesa [molo, che non possedeva ancora i titoli amministrativi per condurre l'autofficina, ha cercato di negoziare le pretese dagli imputati indebitamente avanzate al fine di ammorbidirne l'iniziale rigore ispettivo, in tal modo avendo chiaramente di mira un utile indebito dovuto al carattere precario dei titoli autorizzativi alla conduzione dell'attività, talché appare del tutto corretta la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., secondo i criteri interpretativi ormai fissati dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ai fini della differenziazione di tale figura di reato dalle ipotesi di corruzione e istigazione alla corruzione (Sez.
U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 e Rv. 258475). Nel secondo episodio (persona offesa Caso, costituitasi parte civile) i giudici di merito hanno, invece, ravvisato un atteggiamento indubitabilmente costrittivo, non altrimenti interpretabile neppure alla luce della sbadataggine palesata degli imputati nel dimenticare in loco il verbale di contravvenzione compilato a metà, a suggello probatorio inequivocabile ancorché involontario della condotta illecitamente attuata. Va, infine, parimenti disattesa per manifesta infondatezza la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, primo comma, cod. pen. della particolare tenuità della condotta, impedito dalla reiterazione delle condotte illecite.
La palese infondatezza deriva dal fatto che i giudici di merito si sono in realtà limitati a fare applicazione di un principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Sulla reiterazione della condotta quale elemento configurante un'abitualità criminosa ostativa alla qualifica di particolare tenuità del fatto si è, infatti, pronunciata Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 secondo cui in tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità di cui all'art. 323-bis cod. pen.
è necessario considerare tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, anche se in parte estinti per prescrizione, in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione, mentre in termini più generali, riferiti a tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, si è espressa Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv. 259501, secondo cui la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.
Alla luce di tale quadro di riferimento non appare, dunque, dissonante rispetto ai limiti di applicazione dell'attenuante de qua né incongrua sul piano logico la determinazione che ritiene superati quei limiti ove l'agente abbia reiterato la condotta illecita.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione di rappresentanza e difesa nel presente grado di giudizio in favore della parte civile costituita Francesco Caso. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Caso Francesco, che liquida in complessivi