Sentenza — n. 33559/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABonaccorsi Antonino, n. Catania 09/06//1954 2. Carmeci Francesco, n. Catania 27/09/1965 3. La Rosa Michele, n. Catania 22/07/1971 4. La Rosa Rosario, n. Catania 18/08/1978 5. Paratore Patrizia, n. Catania 12/09/1966 6. Prezzavento Stefano, n. Catania 24/04/1985 avverso la sentenza n. 1263/20 della Corte di appello di Catania del 19/06/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, il quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso proposto da Prezzavento Stefano, l'impugnata sentenza venga annullata con rinvio, dichiarando inammissibili i restanti ricorsi; lette le note scritte dei difensori di parte civile avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 74 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 393 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 33559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Travisamento e ingiustificata considerazione delle prove a discarico (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine al delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) in danno della s.r.l. Lavica Marmi (capo Aa). Mancata riqualificazione del fatto di cui al capo Aa nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) e ingiustificata considerazione delle prove a discarico (art. 192 cod. proc. pen.). Travisamento e ingiustificata considerazione delle prove a discarico (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine al delitto di lesioni personali pluriaggravate in danno di Giuseppe Scuderi (capo Bb).
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Bonaccorsi Antonino, n. Catania 09/06//1954 2. Carmeci Francesco, n. Catania 27/09/1965 3. La Rosa Michele, n. Catania 22/07/1971 4. La Rosa Rosario, n. Catania 18/08/1978 5. Paratore Patrizia, n. Catania 12/09/1966 6. Prezzavento Stefano, n. Catania 24/04/1985 avverso la sentenza n. 1263/20 della Corte di appello di Catania del 19/06/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, il quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso proposto da Prezzavento Stefano, l'impugnata sentenza venga annullata con rinvio, dichiarando inammissibili i restanti ricorsi; lette le note scritte dei difensori di parte civile avv.
Riccardo Frisenna per l'Associazione Anti Racket e Anti Usura Libera Impresa, costituita nei confronti di tutti i ricorrenti, che ha chiesto il rigetto integrale dei motivi di impugnazione e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa; avv. Caterina Galati Rando per l'Associazione Anti Racket e Anti Usura Etnea, costituita nei confronti di tutti i ricorrenti, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti alla rifusione di spese, diritti e onorari, come da separata nota prodotta; avv.
Riccardo Frisenna per Scuderi Giuseppe Mario, costituito nei confronti di La Rosa Rosario, che ha chiesto il rigetto integrale dei motivi di impugnazione e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa; avv. Corrado Adernò, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Failla, per Caponnetto Vincenzo, cl. 1945 e Caponnetto Vincenzo, cl. 1992, costituiti nei confronti di Paratore Patrizia, il quale ha chiesto di confermare la sentenza impugnata e condannare la ricorrente alle spese, diritti ed onorari di causa, come da separata nota prodotta; avv.
Tommaso Tamburino per Bruno Placido e Ciccia Daniele, costituiti contro Bonaccorsi Antonino e Carmeci Francesco (reati sub Q, R, S), il quale ha chiesto di confermare la sentenza impugnata e condannare i ricorrenti alle spese di rappresentanza e difesa, come da separata nota prodotta
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha riformato la decisione emessa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 12 settembre 2018 sui punti seguenti: ha assolto Michele La Rosa dai reati ascrittigli ai capi N e P (riciclaggio ed estorsione aggravata) per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena inflittagli in relazione al residuo reato di cui al capo A (associazione mafiosa) in sei anni di reclusione; ha rideterminato le pene rispettivamente inflitte nei confronti di: Rosario La Rosa in ordine ai reati di cui ai capi A, Aa e Bb (associazione mafiosa, estorsione aggravata, lesioni personali aggravate) in sette anni e otto mesi di reclusione;
Antonino Bonaccorsi in ordine ai reati di cui ai capi A, C, D, E, Q, R, S, T (associazione mafiosa, estorsione aggravata, rapina aggravata, sequestro di persona, incendio doloso) in nove anni e dieci mesi di reclusione; Stefano Prezzavento in ordine ai reati di cui ai capi A, D, E, T, Z (associazione mafiosa, estorsione aggravata, rapina aggravata, sequestro di persona, traffico di sostanze stupefacenti) in nove anni di reclusione; Francesco Carmeci in ordine ai reati di cui ai capi A, C, D, E, Q, R, S, T, U, V, W, X (associazione mafiosa, estorsione aggravata, consumata e tentata, rapina aggravata, sequestro di persona, incendio doloso), riconosciuto il vincolo della continuazione esterna con altri reati precedentemente giudicati, in sei anni e tre mesi di reclusione.
La Corte territoriale ha, invece, confermato la condanna di Patrizia Paratore in ordine ai reati di cui ai capi A, B (associazione mafiosa, estorsione aggravata) e la pena inflittale in primo grado in misura di otto anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle statuizioni in favore delle numerose parti civili costituite.
2. L'accertamento giudiziale ha avuto ad oggetto la verifica dell'ipotesi di accusa riguardante la rinnovata operatività sul territorio di riferimento del gruppo mafioso di Belpasso, organicamente collegato alla cosca catanese Santapaola - Ercolano affiliata a Cosa Nostra, capeggiato da Carmelo Alfio Navarria, il quale ne aveva ripreso le redini nel giugno del 2014 al termine di un lunghissimo periodo di detenzione (oltre ventisei anni), espiato in forza della condanna inflittagli per la sua appartenenza allo storico clan dei Malpassotu, anch'esso collegato alla più ampia compagine criminale Santapaola - Ercolano.
A seguito della ripresa dell'attività sotto la guida del Navarria, gli inquirenti avevano registrato la commissione sul territorio dei tipici delitti di stampo mafioso (estorsioni, rapine, sequestri di persona, incendi) riferibili a componenti del sodalizio criminale, successivamente riscontrato anche dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali parti anche del presente giudizio (Francesco Carmeci, Antonino Prezzavento, Mirko Presti e Gianluca Presti Gianluca).
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, che formulano i motivi di censura sinteticamente esposti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Bonaccorsi Antonino Violazione di legge in relazione all'art. 416, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza dell'aggravante del carattere armato del gruppo mafioso. Erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.Erronea applicazione degli artt. 81, 133 cod. pen. e 629 cod. pen. ed illogicità della motivazione in relazione all'eccessiva misura della pena irrogata. 3.2 Carmeci Francesco Vizi cumulativi di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti. 3.3 La Rosa Michele Violazione di legge in riferimento all'art. 416-bis cod. pen. e 192 e 195 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione nonché carenza di prove in relazione alla riaffermata sussistenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, anche in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
Violazione di legge in relazione all'art. 416, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante del carattere armato della associazione mafiosa, in difetto di prova di una colpevole ignoranza da parte dell'imputato. Erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento attenuanti generiche. Violazione dell'art. 74 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine al risarcimento riconosciuto in favore delle associazioni non riconosciute costituitesi parti civili. 3.4 La Rosa Rosario Violazione di legge in riferimento all'art. 416-bis cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione alla riaffermata sussistenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, violazione delle regole di valutazione delle prove (artt.192 e 195 cod. proc. pen.) in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
Travisamento e ingiustificata considerazione delle prove a discarico (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine al delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) in danno della s.r.l. Lavica Marmi (capo Aa). Mancata riqualificazione del fatto di cui al capo Aa nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) e ingiustificata considerazione delle prove a discarico (art. 192 cod. proc. pen.). Travisamento e ingiustificata considerazione delle prove a discarico (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine al delitto di lesioni personali pluriaggravate in danno di Giuseppe Scuderi (capo Bb).
Mancata esclusione dell'aggravante del metodo mafioso nonché di quella di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen. accessoria ai suddetti reati Aa e Bb. Violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante del carattere armato del gruppo mafioso. Erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 e vizio di motivazione in relazione mancato riconoscimento attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Violazione dell'art. 74 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine al risarcimento del danno in favore delle associazioni non riconosciute costituitesi parti civili. 3.5 Paratore Patrizia Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla riaffermata sussistenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine relazione alla ribadita sussistenza del reato di concorso in estorsione patrimoniale, in relazione alla fittizia assunzione, imposta con la forza, quale dipendente della famiglia Caponnetto (reato di cui al capo B). Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del carattere armato dell'associazione (art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., capo A) e dell'impiego del metodo mafioso (capo B). Vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, irrogata in misura eccessiva. Omessa motivazione in ordine al risarcimento del danno in favore delle associazioni non riconosciute costituitesi parti civili. 3.6 Prezzavento Stefano Violazione dell'art. 81 cod. pen. (primo motivo) e dell'art. 671 cod. proc. pen. (secondo motivo) e vizi congiunti di motivazione sul punto (terzo motivo) del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto associativo (capo A) e quello di omicidio (separatamente giudicato) di Fortunato Caponnetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi proposti dagli imputati sono manifestamente infondati o si 5 o basano su motivi improponibili in sede di legittimità e come tali vanno dichiarati inammissibili; unica eccezione è rappresentata dalla doglianza formulata dai ricorrenti Michele La Rosa, Rosario La Rosa e Patrizia Paratore circa la carenza di motivazione della condanna al risarcimento del danno riconosciuto e liquidato in favore delle associazioni antiracket e antiusura costituitesi parti civili, che appare fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
2. La censura, comune ai tre ricorrenti ora citati, investe il profilo della motivazione della predetta statuizione civile, che si assume del tutto assente nella sentenza impugnata. L'assunto è fondato. Nella sezione della sentenza impugnata dedicata alle statuizioni civili (pagg. 54 e 55), la Corte di appello è si limitata a condannare i ricorrenti, che nei rispettivi atti di appello avevano chiesto l'annullamento delle statuizioni civili imposte a loro carico, al rimborso, in quanto parti soccombenti, delle spese di difesa sostenute nel grado dalle associazioni antiracket e antiusura costituite parti civili.
La sentenza di primo grado, dal suo canto, si era pronunciata in termini particolarmente sintetici sul punto, stabilendo la liquidazione "in via equitativa, per come espressamente richiesto, del pregiudizio patito dalle associazioni anti- racket costituitesi parte civile" (pag. 193 sent. G.i.p. Trib. Catania). E' pur vero che il primo giudice si era più diffusamente soffermato, anche mediante separata ordinanza richiamata in sentenza, sul tema della legittimazione di tali associazioni a costituirsi in giudizio (pagg. 2, 3), ritenendo che esse avessero individuato un "nesso eziologico tra le condotte ascritte agli imputati e gli eventi dannosi ad esse conseguenti" e che i fatti contestati costituissero "l'antecedente logico dei danni lamentati dalle parti civili" in relazione al contenuto dei rispettivi statuti e delle finalità perseguite da dette associazioni.
Reputa, tuttavia, il Collegio che nondimeno difetti una reale motivazione in ordine alla spettanza del risarcimento del danno in favore di tali associazioni. In primo luogo, non va confuso il profilo della legittimazione all'azione civile (art. 74 cod. proc. pen.), che qui non viene affatto in discussione, con quello della sussistenza del danno risarcibile che, per quanto si ricava dalle motivazioni delle sentenze di merito, sembra essere in re ipsa ovvero conseguenza diretta e automatica della riconosciuta legittimazione di dette associazioni a costituirsi parte civile.
Non è, però, sufficiente ad avviso del Collegio, ai fini della dimostrazione della esistenza di un danno risarcibile, la mera costituzione di una associazione che abbia come finalità statutaria quella del contrasto alle associazioni criminali sui versante della opposizione a fenomeni estorsivi, di usura o di altra rilevanza criminale, ove non si dimostri che determinate condotte hanno impedito o quanto meno ostacolato l'azione condotta da tali associazioni, ad es. e solo per indicare alcune delle possibili evenienze rilevanti, mediante la riduzione del numero degli iscritti o dei richiedenti sostegno a tali sodalizi ovvero mediante azioni intimidatorie quando non violente nei confronti di uno o più iscritti o di soggetti comunque richiedenti sostegno diretto o indiretto alle stesse associazioni, non necessariamente partecipe del giudizio in corso.
Non è, però, compito del giudice di legittimità prospettare situazioni di fatto rilevanti sul punto; è invece necessario che il giudice di merito, mediante riferimento ad una qualsiasi evenienza specifica suscettibile di inverare la sussistenza di un danno risarcibile, anche di natura morale, assolva all'obbligo di motivazione che gli incombe al fine di evitare un automatismo decisorio che stride con i meccanismi della verifica giurisdizionale. Quanto sopra affermato è, del resto, in linea con gli approdi interpretativi cui la giurisprudenza di questa Corte di cassazione è pervenuta sull'argomento.
Sussiste, infatti, la legittimazione alla costituzione di parte civile di una associazione che avanzi iure proprio una pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse che, in base alle previsioni statutarie, costituisce ragione istituzionale della propria esistenza; ma il riconoscimento del diritto al risarcimento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato (Sez. 2, n. 10215 del 10/12/2018, dep. 2019, Gianlonnbardo, Rv. 276500 in fattispecie di tentata estorsione, in cui è stato ritenuto immune da censure l'annullamento, da parte del giudice d'appello, delle statuizioni risarcitorie adottate dal giudice di primo grado sulla base dell'astratta considerazione delle ripercussioni che la condotta dell'imputato avrebbe potuto determinare nel territorio ove l'associazione svolgeva la sua attività).
E ancora, la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati (nella specie lesioni personali aggravate e minaccia), ma il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto, derivante dall'illecito contestato (Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016, dep. 2017, Montefameglio, Rv. 269124).
La dedotta totale carenza di motivazione impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento ai ricorrenti Patrizia Paratore, Michele e Rosario La Rosa e il rinvio al giudice civile competente in grado di appello (art.622 cod. proc. pen.) per nuovo giudizio sul punto.
3. Come anticipato, i restanti motivi di ricorso vertono sul merito stesso delle accuse, motivi come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, o risultano del tutto infondati, per avere la Corte di merito ben argomentato in ordine alle corrispondenti doglianze articolate con i motivi di appello; segue il relativo esame, ripartito per ciascun singolo ricorrente. 3.1. Bonaccorsi Antonino La prima doglianza articolata da tale ricorrente, condivisa con altri (v. infra), attiene alla ribadita sussistenza del carattere armato del gruppo criminale di cui è stata sancita la sua appartenenza.
La Corte territoriale ha già disatteso in maniera ampiamente argomentata la medesima censura formulata con gli atti di appello (pagg. 40-42 sent.), condivisibilmente ricordando, a chiosa delle altre considerazioni cui si rinvia, che costituendo il gruppo criminale in oggetto "articolazione territoriale della organizzazione Santapaola - Ercolano (...), deve ritenersi dimostrata in capo agli odierni appellanti, in rapporto alla notoria disponibilità di armi da parte del clan etneo nel suo complesso, la piena consapevolezza del carattere armato dell'associazione o quanto meno il profilo di ignoranza colposa".
Trattasi di principio affermato anche in relazione ad altre espressioni storiche della criminalità mafiosa (camorra, Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 e ‘ndrangheta, Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831) e che non può, pertanto, costituire oggetto di fondata doglianza. I restanti motivi di censura del ricorso sono manifestamente infondati o improponibili in questa sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha congruamente indicato i motivi (alto disvalore dei fatti e gravità dei pregiudizi penali) per cui ha negato a Bonaccorsi le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla base di una motivazione insuscettibile di censure sul piano logico e ostativa alla possibilità di individuare profili di violazione della norma di riferimento.
Quanto alla misura della pena, il ricorrente si limita semplicemente a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, senza però indicare alcun profilo di illegalità della sanzione applicata. 3.2. Carmeci Francesco La doglianza, che postula un diverso bilanciamento tra riconosciute attenuanti generiche e contestate aggravanti, è inammissibile per aspecificità dovuta a mera riproduzione di quella già formulata con l'atto di appello e dalla Corte territoriale argomentatamente disattesa a pag. 43 della decisione, cui si fa completo rinvio. 3.3.
La Rosa Michele La prima censura formulata da tale ricorrente è improponibile sotto un duplice profilo, il primo perché si risolve in una sostanziale critica dell'esito decisorio del giudizio ed il secondo perché postula una diversa lettura del complesso degli elementi probatori acquisiti al giudizio, tra cui le propalazioni dei collaboratori di giustizia, in funzione di un ribaltamento della pronunzia di condanna ("egli non è associato", pag. 6 ricorso) che evidentemente esula dalle attribuzioni della Corte di cassazione. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, riguardante l'aggravante del carattere armato del gruppo criminale, per le ragioni indicate a disamina del primo motivo del ricorso Bonaccorsi, alle quali si rinvia.
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ordine alle quali la Corte di merito, che pure ha operato una rinnodulazione della pena favorevole al ricorrente, si è limitata a ribadire la regola dell'irrilevanza ai fini del riconoscimento dello stato di incensuratezza dell'imputato (art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.) Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso riferito al risarcimento del danno in favore delle associazioni non riconosciute costituitesi parti civili, per cui si rinvia alle considerazioni di cui al precedente par. 2 ed alla corrispondente statuizione di cui in dispositivo. 3.4.
La Rosa Rosario Le prime tre doglianze formulate da tale ricorrente investono il tema stesso delle accuse formulate a suo carico ai capi A (partecipazione ad associazione mafiosa) e Aa (estorsione aggravata in danno della Lavica Marmi e del suo legale rappresentante Mario Antonio Scuderi) dell'imputazione, le prime due sotto il profilo della errata valutazione degli elementi probatori - tra cui particolarmente rilevanti per l'ipotesi associativa le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - e la terza sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta, aseritamente erronea per mancato riconoscimento del reato di cui all'art. 393 cod. pen. in luogo di quello di estorsione aggravata.
Come nel caso del precedente ricorso, le censure si rivelano inammissibili nella misura in cui pretendono indebitamente di condurre la Corte di cassazione sul piano della rivalutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio e manifestamente infondata quanto alla qualificazione giuridica della condotta di estorsione.A prescindere dalle argomentazioni svolte a pag. 24 della sentenza impugnata, che meriterebbero qualche puntualizzazione alla luce della sentenza delle Sez. U 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, la Corte di appello ha correttamente osservato che la qualificazione giuridica della condotta in addebito al capo Aa ai sensi dell'art. 392 (recte: 393) cod. pen. andava esclusa anche in ragione della non azionabilità giuridica della pretesa avanzata dal capo cosca Aldo Carmelo Navarria, avente origine in un accordo negoziale causalmente nullo stretto con il padre dello Scuderi, Filippo, concernente il trasferimento fiduciario di somme di provenienza illecita a fini di riciclaggio (pag. 25 sent.); ancor meno azionabili in sede giudiziale sarebbero, inoltre, risultate le pretese di versamento di una tangente per poter continuare ad esercitare l'attività imprenditoriale o addirittura di chiusura dell'attività economica.
Va, infine, rilevato che la iniziale pretesa vantata dal capo cosca Navarria è stata in concreto azionata anche da soggetti terzi (tra cui il ricorrente), confermandosi anche sotto tale profilo la configurabilità del delitto di estorsione e non di quello di cui all'art. 393 cod. pen., atteso che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez.
U n. 29541/20 cit.) come, nel caso in esame, quella consistente nella riaffermazione del potere mafioso sul libero esercizio di una attività economico - imprenditoriale. Inammissibile in questa sede di legittimità è la censura con cui si richiede una rivalutazione di parte delle prove acquisite a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di lesioni personali pluriaggravate in danno di Giuseppe Scuderi (capo Bb). In realtà la censura investe il complessivo apprezzamento condotto dalla Corte d'appello del fatto di reato, contestandosi finanche la sussistenza del ravvisato nesso teleologico e della premeditazione tra l'episodio lesivo e la condotta di estorsione, il che tradisce l'indebita incursione nel merito dell'accusa che non può come tale trovare istanza nel giudizio di legittimità.
Manifestamente infondata è la doglianza riferita alle aggravanti speciali dell'impiego del metodo mafioso e di quella di cui all'art. 628, terzo comma, n.
1) e 3), cod. pen. accessoria al reato di estorsione nei confronti di Giuseppe Mario Scuderi, vittima prima di intimidazioni e successivamente di un pestaggio volto, tra l'altro, a fargli interrompere l'attività economica e come detto, a sottostare alla richiesta di pagamento di una tangente periodica alla cosca. Tutta la vicenda descritta al capo Bb dell'imputazione è connotata in realtà dall'impiego del tipico metodo mafioso, a partire dalla prima intimazione rivolta dal capo cosca alla vittima di "mettersi a posto" e facendo parte il ricorrente del io gruppo capeggiato dal Navarria ed essendo l'aggravante di natura oggettiva, non è dato comprendere neppure il fondamento di una doglianza che appare a dir poco pretestuosa.
Analogamente è a dirsi per la sussistenza dell'altra aggravante. Nella ricostruzione dei fatti accolta dalla sentenza e che il ricorrente contesta in maniera indebita in sede di legittimità, Rosario La Rosa fa parte del gruppo di affiliati alla cosca che colpendo ripetutamente lo Scuderi con calci e pugni, gli provocano la rottura del bacino, nel contesto della unitaria vicenda estorsiva, come anzidetto descritta al capo Bb. In questo caso, dunque, la pretesa insussistenza della aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. postula necessariamente una diversa ricostruzione degli eventi (espressamente rivendicata a pag. 24 del ricorso) che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità.
La censura non ha, invece, investito l'ulteriore aggravante contestata di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., quella cioè riferita alla qualifica soggettiva del capo cosca Carmelo Aldo Navarria, in ordine alla quale la Corte di appello ha debitamente svolto le sue considerazioni (pag. 27 sent), peraltro non impugnate. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso, riferito all'aggravante del carattere armato del gruppo criminale, per le ragioni indicate a disamina del primo motivo del ricorso Bonaccorsi, alle quali si rinvia.
Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valgono le stesse considerazioni spese dalla Corte d'appello riguardo a Michele La Rosa, anche nel caso di questo ricorrente in un contesto di generale mitigazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quello determinato in primo grado. Fondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso riferito al risarcimento del danno in favore delle associazioni non riconosciute costituitesi parti civili, per cui si rinvia alle considerazioni di cui al precedente par. 2 ed alla corrispondente statuizione di cui al dispositivo. 3.4.
Paratore Patrizia I primi due motivi del ricorso articolato da detta ricorrente, rispettivamente riferiti alla ribadita partecipazione alla cosca di Belpasso facente capo al coniuge Carmelo Aldo Navarria (capo A) - da cui il carattere superfluo di una sua formale affiliazione ad un gruppo criminale a composizione in primo luogo familiare (pag. 12 sent.) - ed alla estorsione condotta in danno della famiglia Caponnetto (capo B), risultano inammissibili in quanto esclusivamente finalizzati a conseguire una differente valutazione del materiale probatorio processuale in funzione di una revisione dell'esito decisorio del giudizio.
Si contestano, infatti, la valorizzazione da parte della Corte territoriale di indizi privi delle qualità della gravità e della precisione, l'impiego di quelli che vengono definiti automatismi probatori, il dedotto cattivo governo dell'istituto del concorso nel reato (art. 110 cod. pen.) riferito al contributo causale della ricorrente nel reato di cui al capo B e in sostanza la sua condanna in assenza di elementi dimostrativi della responsabilità, scambiando di fatto il presente giudizi di legittimità per un terzo grado di merito del processo.
Palesemente infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza delle aggravanti oggettive del carattere armato del clan mafioso di Belpasso e dell'impiego del metodo mafioso nell'attuazione della condotta estorsiva ai danni della famiglia Caponnetto, culminata nell'assunzione fittizia della ricorrente da parte della società di detta famiglia e per così dire arricchita dalla uccisione in data 8 aprile 2015 di Fortunato Caponnetto. Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma cod. pen., si rinvia alle considerazioni svolte a proposito dell'esame del ricorso Bonaccorsi (par. 3.1).
Quanto all'impiego del metodo mafioso, vale rilevare che la ricorrente è stata l'unica beneficiaria della condotta estorsiva, attuata dal coniuge e dagli altri affiliati al clan mediante le consolidate modalità operative del gruppo mafioso, da cui la piena operatività dell'aggravante oggettiva dell'impiego del relativo metodo, sui cui del resto la Corte territoriale ha svolto ampie e congrue motivazioni (pagg. 14-15 sent.) dalla ricorrente semplicemente ignorate. Manifestamente infondate sono anche le doglianze in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di determinazione della pena, attese le congrue motivazioni della sentenza sul punto (v. pag. 16).
Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso riferito all'omessa motivazione riguardante il risarcimento del danno in favore delle associazioni antiracket e antiusura costituite parti civili, per cui si rinvia alle considerazioni di cui al precedente par. 2 ed alla corrispondente statuizione di cui al dispositivo. 3.6. Prezzavento Stefano Le critiche formulate da tale ricorrente alla sentenza costituiscono plurime varianti dell'unica doglianza concernete la mancata applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81 cod. pen.) tra i fatti di reato oggetto del presente giudizio (partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione aggravata, rapina aggravata, sequestro di persona, traffico di sostanze stupefacenti, capi A, D, E, T, Z) e l'omicidio di Fortunato Caponnetto, vittima a suo tempo di un tentativo di estorsione da parte del gruppo mafioso e ribellatosi alle intimidazioni subite, omicidio del quale il ricorrente è stato riconosciuto responsabile in separato giudizio, giusta sentenza divenuta irrevocabile il 16 aprile del 2018.
La richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione è stata già avanzata alla Corte territoriale, che l'ha congruamente respinta osservando, tra l'altro, come al momento dell'adesione dell'imputato al gruppo criminale l'omicidio non fosse stato in alcun modo preordinato, traendo, infatti, origine da una contingenza maturata successivamente, tant'è che la sentenza di condanna non aveva neppure ravvisato l'aggravante della premeditazione (pag. 50 sent.). Trattasi di argomenti chiaramente insuscettibili di censura sul piano logico e che non autorizzano neppur lontanamente ad ipotizzare una erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., con l'inevitabile conseguenza di una declaratoria di manifesta infondatezza della doglianza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità totale dei ricorsi presentati da Antonino Bonaccorsi, Francesco Carmeci e Stefano Prezzavento segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'accoglimento di uno dei motivi dei ricorsi proposti da Michele La Rosa, Rosario La Rosa e Patrizia Paratore comporta, invece, la mera dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi dichiarati manifestamente infondati o im proponi bili. Alle precedenti statuizioni segue la condanna dei ricorrenti singolarmente indicati alla condanna delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili costituite nei termini di cui al dispositivo.
P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con riguardo ai ricorrenti Paratore Patrizia, La Rosa Rosario e La Rosa Michele, in favore dell'Associazione Anti Racket e Anti Usura Libera Impresa e della Associazione Anti Racket e Anti Usura Etnea con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna Paratore Patrizia alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nel presente giudizio in favore di Caponnetto Vincenzo, classe 1945 e Caponnetto Vincenzo, classe 1992, che liquida in complessivi euro 4.563,00 oltre accessori di legge. Condanna La Rosa Rosario alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nel presente giudizio in favore di Scuderi Mario Giuseppe, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Condanna Bonaccorsi Antonino e Carmeci Francesco alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza nel presente giudizio in favore di Bruno Placido e Ciccia Daniele, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
Condanna, infine, i predetti Bonaccorsi e Carmeci oltre a Prezzavento S