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Sentenza — n. 33280/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata, adottata al termine dell'udienza del 13 agosto 2021 di identificazione personale dell'interessato e di convalida dell'arresto eseguito il giorno precedente dalla polizia giudiziaria, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Bologna disponeva l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza di Carpi nei confronti di Ornello Goldoni, destinatario di una richiesta di consegna formulata con mandato di arresto europeo processuale emesso il 21 maggio 2021 dal Tribunale tedesco di Monaco di Baviera.

Regesto Legislator

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art. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 33280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò senza che l'autorità giudiziaria italiana possa sostituire alla valutazione del giudice straniero una propria determinazione, fondata (come avrebbe voluto il ricorrente, peraltro formulando ipotesi ricostruttive genericamente alternative) sui criteri ermeneutici previsti dal nostro ordinamento ad altri fini, quali sono, appunto, quelli regolati dal codice di rito per l'applicazione di una misura cautelare personale.

Parole chiave

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estradizione corruzione nell'esecuzione forzata esecuzione all'estero situazione nel paese d'origine tentata estorsione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis cod. pen
69 del 2005 prevede la consegna obbligatoria, essendovi pure corrispondenza con l'analogo reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.; e come non vi fossero le condizioni per rifiutare la consegna sollecitata dal Tribunale tedesco.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Goldoni Ornello, nato a Finale Emilia (MO) il 22/01/1959 avverso l'ordinanza del 13/08/2021 del Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Bologna e la sentenza del 19/08/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito per l'interessato l'avv. Giuseppe Bellomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza e della sentenza impugnate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata, adottata al termine dell'udienza del 13 agosto 2021 di identificazione personale dell'interessato e di convalida dell'arresto eseguito il giorno precedente dalla polizia giudiziaria, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Bologna disponeva l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza di Carpi nei confronti di Ornello Goldoni, destinatario di una richiesta di consegna formulata con mandato di arresto europeo processuale emesso il 21 maggio 2021 dal Tribunale tedesco di Monaco di Baviera.

2. Con la sentenza sopra indicata del 19 agosto 2021 la Corte di appello di Bologna dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo innanzi menzionato. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento applicativo di misura cautelare emesso dall'autorità giudiziaria tedesca nell'ambito di un procedimento nel quale il Goldoni è indagato in relazione al reato di truffa aggravata; come tale reato rientrasse nel novero di quelli per i quali la legge n. 69 del 2005 prevede la consegna obbligatoria, essendovi pure corrispondenza con l'analogo reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.; e come non vi fossero le condizioni per rifiutare la consegna sollecitata dal Tribunale tedesco.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha presentato ricorso il Goldoni, con atto sottoscritto dal suo difensore, l quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Bologna omesso di indicare circostanza concrete da cui poter desumere la sussistenza di un concreto rischio di fuga, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare in corso; avendo, anzi, trascurato di considerare che, contattato dai carabinieri, il prevenuto si era presentato spontaneamente nella caserma dei militari che lo stavano cercando.

4. Avverso la suddetta sentenza, con il medesimo atto di impugnazione, il Goldoni ha dedotto i seguenti tre motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale omesso di indicare nel dispositivo della sentenza che la consegna veniva subordinata alla condizione che il prevenuto, dopo essere stato ascoltato nel processo penale pendente a suo carico in Germania, sarebbe stato rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura privativa della libertà personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione del mandato di arresto. 4.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso la richiesta difensiva finalizzata ad ottenere il rifiuto della consegna in relazione ad un reato che risulta commesso almeno in parte nel territorio dello Stato italiano: rifiuto che avrebbe permesso al Goldoni anche di potere continuare a curarsi in Italia. 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 6, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte di appello omesso di rilevare che nel mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria tedesca non erano state indicate le fonti di prova riguardanti la riferibilità del delitto ipotizzato proprio a carico del Goldoni, non potendosi escludere che le domande di sussidio fossero state presentate alla pubblica amministrazione tedesca on line da terzi soggetti ovvero che i relativi importi potessero essere stati percepiti da soggetti diversi dal prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Ornello Goldoni avverso la sentenza del 19 agosto 2021 vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 1.1. Il primo motivo del ricorso è fondato. E' espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio per cui, in tema di mandato d'arresto europeo, la consegna allo Stato richiedente di un cittadino italiano o residente nello Stato è subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005: pertanto la corte d'appello è tenuta a verificare quale sia la nazionalità e la residenza della persona e, in mancanza di un'espressa diversa richiesta dell'interessato, deve subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia (così, tra le tante, Sez. 6, n. 620 del 08/01/2020, Kacorri, Rv. 278120).

E', dunque, errata la decisione dei giudici di merito che, nel caso di specie, hanno ritenuto sufficiente la mera dichiarazione di impegno formulata dall'autorità giudiziaria straniera con la richiesta di consegna. Tale omissione è emendabile con un annullamento senza rinvio parziale del provvedimento gravato, in quanto è pacifico che, qualora quella condizione non sia contenuta nella sentenza della corte d'appello, la stessa debba essere apposta dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto la disposizione dettata dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, di cui il ricorrente ha sollecitato l'applicazione nel caso di specie, richiede quale presupposto per la operatività della causa di rifiuto facoltativa ivi prevista che "per lo stesso fatto che è alla base del mandato di arresto europeo (e) nei confronti della persona ricercata (sia) in corso un procedimento penale in Italia": ipotesi questa che non è stata neppure prospettata con la doglianza formulata con l'atto di impugnazione (nella quale vi è un riferimento, ma solo incidentale, alle condizioni di salute del consegnando). 1.3.

Privo di pregio è il terzo motivo del ricorso. Quanto alla normativa applicabile, di cui all'art. 17, comma 4, legge cit., va ricordato come sia principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non deve effettuare un controllo analogo a quello stabilito dall'art.273 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare personale, ma deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (in questo senso Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando gli elementi di prova - esiti di accertamenti bancari, acquisizione di documentazione sui leasing, verifiche sui recapiti della società amministrata dal Goldoni e sul soggiorno di quest'ultimo - costituenti un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria straniera ha giudicato sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di cattura e che la Corte territoriale, con motivazione congrua, ha poi ritenuto seriamente evocativo dei fatti di reato commessi dalla persona di cui è stata chiesta la consegna(ciò anche tenuto conto che nel mandato di arresto si è evidenziato che una delle richieste di sussidio era stata vergata manualmente, lasciando intendere che fosse stata redatta dall'interessato).

E ciò senza che l'autorità giudiziaria italiana possa sostituire alla valutazione del giudice straniero una propria determinazione, fondata (come avrebbe voluto il ricorrente, peraltro formulando ipotesi ricostruttive genericamente alternative) sui criteri ermeneutici previsti dal nostro ordinamento ad altri fini, quali sono, appunto, quelli regolati dal codice di rito per l'applicazione di una misura cautelare personale.

2. Il ricorso presentato nell'interesse del Goldoni avverso l'ordinanza cautelare del 13 agosto 2021 è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in terna di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis": con la conseguenza che - come nella fattispecie è accaduto, in ragione della intervenuta contestuale decisione da parte di questa Corte del ricorso proposto contro la sentenza di accoglimento della richiesta di consegna - in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823).

La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di un'ammenda.

3. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata apposizione della condizione, disponendo che la consegna sia subordinata alla condizione che Goldoni Ornello, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura privativa della libertà personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria tedesca. Rigetta nel resto il ricorso contro tale sentenza. Dichiara inammissibile il ricorso contro l'ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 06/09