Sentenza — n. 33279/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACarluccio Giovanni, nato a Corigliano Calabro il 18/04/1971 2. Capalbo Francesco, nato a Corigliano Calabro il 30/06/1992 avverso la sentenza del 18/08/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33279/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tale riguardo, invero, va considerato il novum normativo legato al fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. cit., l'art. 6 della legge n. 69 del 2005, rimasto con la rubrica «Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna», è stato lasciato immutato nel comma 1 ed ha subito l'abrogazione del comma 4, il quale richiedeva l'allegazione di «una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e de/luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica».
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Carluccio Giovanni, nato a Corigliano Calabro il 18/04/1971 2. Capalbo Francesco, nato a Corigliano Calabro il 30/06/1992 avverso la sentenza del 18/08/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 agosto 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dar luogo alla richiesta di consegna avanzata nei confronti dei cittadini italiani Giovanni Carluccio e Francesco Capalbo dalle Autorità spagnole in esecuzione di un m.a.e. processuale emesso il 21 giugno 2021 in relazione ai reati di truffa continuata, di appropriazione . indebita e di appartenenza ad un'organizzazione criminale, commessi nella provincia di Valencia dal settembre 2020 al marzo 2021, a condizione che i predetti, una volta ascoltati, siano rinviati in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunziate nei loro confronti.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Carluccio, deducendo con un primo motivo violazioni di legge per avere la Corte distrettuale proceduto ad un controllo solo formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, senza accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati contestati e senza dar seguito all'istanza difensiva di integrazione delle informazioni e di acquisizione di ulteriore documentazione da richiedere alle Autorità spagnole. 2.1.
Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge afferenti allo svolgimento della procedura di consegna per l'omessa notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza e in ragione del mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto per la difesa nell'ambito della disciplina codicistica - da ritenere applicabile anche nel caso di specie - prospettandosi, in caso contrario, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non rimanda ai termini a difesa dell'estradando sì come previsti dagli artt. 703, comma 5 e 704, comma 1, cod. proc. pen., in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 24 e 111, comma 3, Cost.3.
Nell'interesse di Francesco Capalbo ha proposto altresì ricorso il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge cit., in ragione della carente indicazione degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo e del ruolo che il ricorrente avrebbe assunto all'interno della ipotizzata organizzazione, tenuto conto dell'omessa acquisizione di informazioni o elementi integrativi da parte della Corte distrettuale. 3.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica dell'ipotesi di truffa, ricavandosi, dall'analisi della contestazione mossa nel m.a.e., la sussistenza di una condotta di mero inadempimento contrattuale, come tale rilevante sul piano esclusivamente civilistico, atteso che il prospettato pagamento di merci con assegni privi di copertura finanziaria non costituisce un raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e che l'utilizzo di un dispositivo mobile non può di per sé costituire l prova decisiva dell'ipotizzata funzione di direzione rivestita nel caso di specie d41t ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e in quanto proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2. Le doglianze oggetto del primo motivo dei ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse del Carluccio e del Capalbo sono incentrate su questioni di merito attinenti al merito della regiudicanda, che, come tali, devono essere introdotte dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo e non possono essere oggetto di sindacato in questa Sede. Sebbene - a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 alla legge n. 69 del 2005 - non siano più contemplati il potere di verifica da parte dell'Autorità giudiziaria italiana della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza né l'allegazione al mandato di arresto della relazione esplicativa dei fatti addebitati, la Corte distrettuale ha spiegato, riportandone in motivazione gli aspetti più rilevanti, come il mandato di arresto europeo in esame contenga, ciò non di meno, la compiuta descrizione dei fatti attribuiti agli indagati e la precisa indicazione delle fonti di prova da cui sono derivati gli indizi di colpevolezza posti a base della correlativa richiesta di consegna.
A tale riguardo, invero, va considerato il novum normativo legato al fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. cit., l'art. 6 della legge n. 69 del 2005, rimasto con la rubrica «Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna», è stato lasciato immutato nel comma 1 ed ha subito l'abrogazione del comma 4, il quale richiedeva l'allegazione di «una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e de/luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica».
L'art. 17 legge cit., inoltre, rimasto con la rubrica «Decisione sulla richiesta di consegna», è stato modificato anche nel comma 4, il quale oggi recita: «In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata», con la conseguente eliminazione di ogni riferimento alla necessità di accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo del ricorso proposto dal Capalbo, avendo la sentenza impugnata spiegato, con congrua motivazione, le ragioni per le quali devono ritenersi compiutamente prospettati gli elementi di fatto ritenuti rilevanti, nella prospettiva dello Stato di emissione, ai fini della configurabilità dell'ipotizzato reato di truffa, vieppiù ove si consideri che nel m.a.e. si dà atto:
a) dell'esistenza di una intera rete commerciale di società operanti sotto il controllo del Capalbo, che, assieme ad altre persone, continua a svolgere attività criminali dalla Germania;
b) dell'esistenza di numerosi intermediari che conoscevano perfettamente i luoghi di realizzazione delle contestate attività delittuose, dei quali gli indagati risultano essersi avvalsi al fine di indurre numerosi agricoltori a vendere la propria produzione con forme di pagamento reiterate secondo identiche modalità truffaldine, dopo un primo pagamento che era stato realmente effettuato per "attirare" la vendita del resto della produzione che alla fine non sarebbe stata saldata.
3. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Carluccio ove si consideri:
a) che il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione è stato letto alla presenza degli interessati e dei difensori in data 13 agosto 2021 e depositato all'esito dell'audizione svoltasi ex art. 10, comma 1, legge cit. con il conseguente rispetto delle forme e dei termini ivi previsti;
b) che la su indicata questione di legittimità costituzionale prospetta una inammissibile applicazione in via sostitutiva di una disciplina - quella dei termini previsti dalla normativa estradizionale contenuta nel codice di rito - non applicabile alla diversa procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, né con essa compatibile: quest'ultima, infatti, da un lato presuppone - per la sua ratio e le sue finalità di rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri UE - il rispetto di forme procedimentali espressamente improntate a canoni di celerità e speditezza nel quadro degli obiettivi legati all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, dall'altro lato si presenta come speciale - anche nella individuazione dei relativi termini - rispetto a quella estradizionale, a sua volta potenzialmente applicabile, ex art. 39, comma 1, legge cit., solo in mancanza di una espressa previsione normativa e in quanto compatibile con il nuovo istituto.
Evenienze procedimentali, quelle or ora indicate, sotto alcun profilo ravvisabili nel caso di specie.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n.
69.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n.
69. Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consigliere