Italian Court dismisses appeal against European arrest warrant transfer due to untimely filing in wrong court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed in the wrong court and missed the strict ten-day deadline. The appellant argued violations of fair trial rights regarding language and defense counsel, but the procedural defect was fatal. The court ruled that appeals against transfer decisions must be filed directly at the appellate court's registry to ensure speed, rejecting the appellant's alternative filing location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 lett. r l. 69/2005; Art. 22 l. 69/2005: Appeals against European arrest warrant transfer decisions must be filed exclusively at the appellate court's registry within ten days of notification, with no alternative filing locations permitted to ensure procedural speed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Eremia Pave!, nato in Moldavia il 9/11/1987 avverso la sentenza del 17/5/2021 della Corte di appello di Venezia letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere Emilia Anna Giordano FATTO E DIRITTO 1.11 difensore di Pavel Eremia propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, su richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria della Grecia, ha disposto il riconoscimento della sentenza penale del 29 settembre 2018 della Corte di Salonicco ai fini dell'esecuzione in Italia della pena di anni ventitrè di reclusione ed ha negato la consegna del predetto all'autorità giudiziaria greca disponendo che il predetto sconti in Italia la pena indicata, avendo l'Eremia allegato il radicamento in Italia, ai sensi dell'art. 18, lett. r, I. n. 69 del 22 aprile 2005.
2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 6 CEDU e 143 cod. proc. pen., non risultando la prova della corretta notifica in lingua a lui nota degli atti del procedimento svoltosi in Grecia non essendogli nota la lingua ellenica; violazione di legge, in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 18, lett.
g) legge n. 22 del 2005 per violazione dei diritti di difesa non essendo stato presente alle udienze tenutesi dinanzi all'autorità giudiziaria greca dove non era assistito da difensore, neppure di ufficio.
3. Il ricorso è inammissibile per vizio originario, relativo alla tempestività dell'impugnazione. L'inammissibilità, pertanto, deve essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.. Risulta che la sentenza impugnata è stata depositata il 17 maggio 2021 in esito all'udienza camerale e notificata il giorno seguente all'Eremia e che il ricorso per cassazione, depositato presso il Tribunale di Roma il 26 maggio 2021, è pervenuto presso la Corte di Appello di Venezia il 14 giugno 2021, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto per la tempestività dell'impugnazione.
Deve darsi seguito al principio affermato da questa Corte alla stregua del quale in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto (Sez.
F, n. 23953 del 20/08/2020, Fiore Francesco, Rv. 279546). Rimane a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). 4.Deve rammentarsi in proposito che l'art. 22 della legge n. 69 del 22 aprile 2005 prevede che l'interessato, il suo difensore e di procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento collegata alla lettura della sentenza in materia di consegna letta in udienza (art. 14, comma 5 e art. 17, comma 6).
Il ricorso ha effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento. L'art. 22 cit. prevede anche la cadenza del termine di decisione della Corte di cassazione e quello del deposito della sentenza della Corte, cadenza ispirata alla celerità del procedimento. Può inferirsene che la disciplina positiva costituisce evidente deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione e dalla quale discende che il ricorso per cassazione, contro la sentenza che decide sulla consegna, deve necessariamente essere presentato nella cancelleria della Corte di appello.
Espressamente l'art. 24 del d. I.vo 7 settembre 2010 n. 161 — in materia di reciproco riconoscimento di sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai' ella esecuzione nell'Unione Europea- dispone che, nei casi di cui all'art. 18, lett. r, della legge 22 aprile 2005 n. 69 si applicano le norme in tema di procedimento recate dal decreto 161 del 2010 che, a propria volta, rinvia all'art. 22 della legge n. 65 cit.. Un sistema unitario, dunque, applicabile sia al caso di decisione direttamente relativa alla consegna che alla procedura, che su questa di innesta, di riconoscimento, ai fini della esecuzione della pena in Italia, della sentenza straniera, applicata alla fattispecie in esame. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consiglier estensore Il Presidente Emilia Anr diordano Anna Cr. uolo D