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Sentenza — n. 33276/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33276/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33276/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di consegna avanzata nei confronti del cittadino italiano Michele Bigoni dalle autorità francesi in esecuzione di un m.a.e. emesso il 30 aprile 2021 in conseguenza di una sentenza esecutiva pronunciata dal Tribunale di Bobigny in data 26 ottobre 2020 - con la quale gli veniva irrogata la pena di anni cinque di reclusione per il reato di detenzione e trasporto illecito di grammi 6,222 di sostanze stupefacenti del tipo cocaina —, riconoscendo al contempo la predetta decisione ai fini della sua esecuzione in Italia con riferimento alla residua pena di anni quattro, mesi otto e giorni ventisei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 618 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33276/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di contro, solo nell'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo non contenga le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) dell'art. 6, comma 1, ovvero l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al richiamato comma 1-bis, l'autorità giudiziaria provvede (ex art. 6, comma 2, legge cit.) ad acquisire informazioni o a disporre accertamenti integrativi ai sensi dell'art. 16 legge cit. Quando ricorrono le condizioni descritte nell'art. 6, comma 1-bis, lett. d), cit., la persona interessata «che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, può chiedere la trasmissione di copia della sentenza» su cui il m.a.e. si fonda.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina estradizione esecuzione all'estero caso poco grave importazione di stupefacenti allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 618 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bigoni Michele, nato a Ostellato il 26/09/1963 avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di consegna avanzata nei confronti del cittadino italiano Michele Bigoni dalle autorità francesi in esecuzione di un m.a.e. emesso il 30 aprile 2021 in conseguenza di una sentenza esecutiva pronunciata dal Tribunale di Bobigny in data 26 ottobre 2020 - con la quale gli veniva irrogata la pena di anni cinque di reclusione per il reato di detenzione e trasporto illecito di grammi 6,222 di sostanze stupefacenti del tipo cocaina —, riconoscendo al contempo la predetta decisione ai fini della sua esecuzione in Italia con riferimento alla residua pena di anni quattro, mesi otto e giorni ventisei di reclusione.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 13 d.lgs. 7 settembre 1961, n. 161, sul duplice rilievo che la Corte di appello, nonostante l'assenso al riconoscimento della sentenza straniera:

a) avrebbe dovuto verificare se da parte delle autorità francesi, a fronte di un indirizzo certo e preciso del domicilio italiano a loro disposizione, vi era stato o meno un tentativo di avvisare l'imputato comunicandogli la data dell'udienza del processo colà celebrato;

b) se vi era stata o meno l'assistenza tecnica da parte di un difensore, stante l'assenza di riferimenti in tal senso nella sentenza oggetto del riconoscimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che nel caso in esame la sentenza esecutiva oggetto del mandato di arresto europeo ha natura contumaciale e che, trattandosi di una sentenza ancora soggetta ad opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria estera, come espressamente chiarito dalle autorità di emissione all'interno del m.a.e., l'autorità giudiziaria italiana deve parificare il mandato di arresto europeo a quello processuale, apponendo la condizione espressamente prevista per il cittadino ed il residente dall'art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005, al fine di consentire al consegnando di avere un nuovo grado di merito nello Stato emittente (arg. ex Sez. 6, n. 3949 del 26/01/2016, Picardi, Rv. 267185): ossia che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione, dunque in Italia, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dallo Stato membro di emissione.

Siffatta evenienza, tuttavia, si rende concretamente percorribile solo se l'interessato non abbia manifestato il suo interesse al riconoscimento e all'esecuzione in Italia della sentenza di condanna contumaciale pronunziata nei suoi confronti dalle autorità dello Stato emittente: alternativa procedimentale, questa, in effetti verificatasi nel caso di specie, ove il consegnando ha espressamente richiesto l'esecuzione in Italia della decisione di condanna pronunciata all'estero ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, sollecitandone in tal modo il previo riconoscimento e rinunciando a contestarne i presupposti e il contenuto sulla base di censure che ben avrebbe potuto proporre dinanzi alle competenti autorità estere qualora avesse optato per la diversa alternativa incentrata sulla possibilità della consegna condizionata.

3. A tal riguardo occorre altresì considerare che:

a) le su esposte doglianze difensive non sono state preventivamente dedotte dinanzi alla Corte distrettuale, ma risultano introdotte per la prima volta in questa Sede, richiedendo, peraltro, l'espletamento di accertamenti che avrebbero dovuto essere compiutamente svolti nel giudizio di merito;

b) dalla stessa motivazione della sentenza estera posta a base del m.a.e. emerge - diversamente da quanto affermato nel ricorso - che, a seguito del rinvio a giudizio, avvenuto con ordinanza del Giudice istruttore francese in data 6 novembre 2012, l'interessato è stato citato con atto dell'ufficiale giudiziario consegnato alla Procura estera in data 3 gennaio 2020;

c) nel mandato di arresto europeo trasmesso alle autorità italiane (segnatamente nei punti 2. e 3.4.) l'autorità di emissione ha dato espressamente atto dell'esistenza di una delle condizioni richieste dall'art. 6, comma 1-bis, legge cit. in caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale, ossia del fatto che l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello (ex art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge cit.).

Di contro, solo nell'ipotesi in cui il mandato di arresto europeo non contenga le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) dell'art. 6, comma 1, ovvero l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al richiamato comma 1-bis, l'autorità giudiziaria provvede (ex art. 6, comma 2, legge cit.) ad acquisire informazioni o a disporre accertamenti integrativi ai sensi dell'art. 16 legge cit. Quando ricorrono le condizioni descritte nell'art. 6, comma 1-bis, lett. d), cit., la persona interessata «che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, può chiedere la trasmissione di copia della sentenza» su cui il m.a.e. si fonda.

La richiesta, che «non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo», viene immediatamente inoltrata dalla corte di appello all'autorità giudiziaria emittente (ex art. 18-ter, comma 3, I. n. 69 del 2005).Nel caso in esame la sentenza estera„ appositamente tradotta in lingua italiana, è stata acquisita dalla Corte di appello e proprio in seguito alla sua acquisizione il consegnando ne ha chiesto il riconoscimento e l'esecuzione in Italia ai sensi della richiamata disposizione normativa.

4. Per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 18-ter, comma 1, della legge n. 69 del 2005, trattandosi di un m.a.e. emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, «la corte di appello può altresì rifiutare la consegna» se il m.a.e. «non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 16», con il logico corollario che se il nrha.e. contiene l'espressa indicazione di una delle condizioni elencate nell'art. 6 comma 1-bis la consegna deve essere di regola effettuata, salvo che ricorra l'evenienza procedimentale - verificatasi nel caso di specie - legata al rispetto della concorrente garanzia prevista dall'art. 18- bis, comma 2, cit. per la persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, con il previo riconoscimento della sentenza di condanna e la relativa esecuzione della pena irrogata all'estero conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n.

69.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge 22 aprile 2005, n.

69. Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi