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Sentenza — n. 33275/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33275/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gallelli Donato nato a Catanzaro il 27/06/1975 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del Trib. Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33275/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Donato Galielli impugna l'ordinanza del riesame di Catanzaro che rigettava la sua richiesta di riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 17 novembre 2021 che gli applicava gli arresiti domiciliari per i reati di tentata estorsione, detenzione e porto di armi, fatti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., per aver posto bottiglie molotov in corrispondenza di un cantiere edile, condotta palesemente finalizzata a preparare l'impresa appaltatrice alla supina accettazione di pagamenti estorsivi. A suo carico risultavano le intercettazioni telefoniche e ambientali nell'autovettura utilizzata da lui e dai complici per recarsi a piazzare il materiale esplodente.

Parole chiave

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carcerazione cautelativa censura formulata in modo carente domanda d'asilo di cittadino albanese donatario danno alla salute denuncia penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gallelli Donato nato a Catanzaro il 27/06/1975 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del Trib. Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

Donato Galielli impugna l'ordinanza del riesame di Catanzaro che rigettava la sua richiesta di riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 17 novembre 2021 che gli applicava gli arresiti domiciliari per i reati di tentata estorsione, detenzione e porto di armi, fatti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., per aver posto bottiglie molotov in corrispondenza di un cantiere edile, condotta palesemente finalizzata a preparare l'impresa appaltatrice alla supina accettazione di pagamenti estorsivi. A suo carico risultavano le intercettazioni telefoniche e ambientali nell'autovettura utilizzata da lui e dai complici per recarsi a piazzare il materiale esplodente.

Con il ricorso deduce: primo motivo: violazione di legge per mancanza dei gravi indizi del tentativo di estorsione di cui al capo h) e, comunque„ mancanza del requisito della inequivocità degli atti. Il reato non può essere configurato in assenza di una condotta mirata direttamente ad ottenere un profitto ingiusto; nel caso di specie è stata accertata semplicemente una minaccia. Secondo motivo: vizio di motivazione. Osserva che la conversazione intercettata alle ore 22:19, da cui risulterebbe il posizionamento delle bottiglie incendiarie, in realtà è avvenuta prima che l'autovettura giungesse nel luogo in cui le bottiglie sono state rinvenute.

Quindi il colloquio non è riferibile a quel fatto che è avvenuto successivamente. In ogni caso, non è provato che il ricorrente fosse presente. terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari. Il procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, è del tutto inconsistente l'argomento che la partecipazione ad una estorsione sia possibile solo mediante la intimidazione diretta della vittima in quanto ben può realizzarsi partecipando ad un segmento della condotta che, come nel caso in esame, consista nel prospettare con atteggiamenti concludenti la possibilità di attentati per il caso di mancato accoglimento della richiesta di pagamento.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poichè il provvedimento impugnato motiva adeguatamente sulla ricostruzione della condotta e sull'essere il colloquio intercettato riferibile al posizionamento delle bottiglie incendiarie. Né, in questa sede, può procedersi a rivalutazione dei fatti, come anche sembra richiedere il ricorrente. Il terzo motivo è manifestamente infondato essendo adeguatamente spiegata la ragione di applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche in questo caso dovendosi rammentare come sia precluso al giudice di legittimità la valutazione del merito.

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va applicata nella misura di cui in dispositivo. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, osì de iso il 26 maggio 2021 il Con 'ere e tensore il PréIdente Pierlu i Ste no Fidelbo neinSl