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Sentenza — n. 33274/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33274/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33274/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Melillo Cosimo nato a Olevano sul Tusciano il 02/01/1961 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del Trib. Libertà di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Libertà di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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opposizione legittimazione a contestare licenza opposizione al precetto esecutivo domanda d'asilo di rom disobbedienza alla decisione dell'autorità allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Melillo Cosimo nato a Olevano sul Tusciano il 02/01/1961 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del Trib. Libertà di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cosimo Melillo propone ricorso a mezzo del difensore avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2021 del Tribunale del riesame di Salerno che rigettava il suo appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Salerno di diniego della revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari a lui applicata per il reato di corruzione attiva (capo o) di funzionari comunali, fatto commesso nel contesto delle sue attività di imprenditore in ambito di edilizia cimiteriale. Il Tribunale escludeva la significatività ai fini delle esigenze cautelari del trasferimento di sede di lavoro dei funzionari corrotti e dello scarso rilievo dei precedenti penali, elementi già valutati e ritenuti irrilevanti in sede di decisione sulla richiesta di riesame.

Con l'unico motivo deduce il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che egli possa commettere ulteriori reati. Il procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Rispetto alla adeguata risposta del Tribunale che ha confermato le ragioni iniziali della misura cautelare, ovvero che il Melillo possa ancora ricorrere alla • corruzione per acquisire commesse per lavori edili di enti pubblici, il ricorso si limita a una contestazione meramente assertiva che, peraltro, non tiene conto che, trattandosi di una misura già in applicazione, non era necessaria una nuova dimostrazione di sussistenza delle esigenze cautelari.

Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria può essere determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, i deciso il 26 maggio 2021 il Con estensore il Pres dente Pierl tefano Gio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -8 SET 20