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Sentenza — n. 33273/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33273/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33273/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Cavallaro, con ricorso a firma del proprio difensore, avv. Bellissima, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 18 febbraio scorso, che ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, il 1° febbraio precedente, gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di partecipazione ad associazione finallizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dalla finalità agevolativa mafiosa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33273/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) insignificanti, comunque„ sono le conversazioni richiamate nel provvedimento, poiché di contenuto generico, intrattenute dall'indagato solo con stretti congiunti e, quindi, riferibili a ragioni meramente familiari. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, quale effetto della predetta carenza motivazionale, la violazione dell'art. 74„ d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. La terza censura attiene alla ritenuta aggravante della finalità agevolativa mafiosa, stigmatizzandosi come meramente congetturale, poiché non ancorata a validi elementi indizianti, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'indagato si sarebbe quanto meno rappresentato che l'attività delittuosa in materia di stupefacenti agevolasse il locale clan mafioso denominato "Cappello-Bonaccorsi", 3.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga atti istruttori penali sequestro investigativo carcerazione di sicurezza importazione illegale di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cavallaro Francesco, nato a Catania il 19/09/1985 avverso l'ordinanza del 1$/02/2021 del Tribunale di Catania; letti il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Giuseppe Rapisarda e Piergiorgio Manca, in sostituzione dell'avv. Luigi Bellissima, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Cavallaro, con ricorso a firma del proprio difensore, avv. Bellissima, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 18 febbraio scorso, che ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, il 1° febbraio precedente, gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di partecipazione ad associazione finallizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dalla finalità agevolativa mafiosa.

2. Il ricorso consta di tre motivi. 2.1. Il primo denuncia vizi cumulativi di motivazione in punto di gravità i ndizia ria . Gli elementi a tal fine valorizzati dal Tribunale, infatti, sarebbero inconsistenti, in quanto:

a) il rinvenimento e sequestro dello stupefacente nell'abitazione dell'indagato, al civico 7 di via Pesce Soffietto di Catania, comunque non attesterebbe un vincolo perdurante nel tempo„ quale, invece, dev'essere quello associativo;

b) l'attribuzione della disponibilità a costui anche della contigua abitazione sita al civico 9 (al cui interno sono state trovate ulteriori sostanze stupefacenti e munizioni) sarebbe il prodotto di un travisamento probatorio;

c) generico è il riferimento, quali elementi di conforto della tesi d'accusa, alle "captazioni in atti";

d) insignificanti, comunque„ sono le conversazioni richiamate nel provvedimento, poiché di contenuto generico, intrattenute dall'indagato solo con stretti congiunti e, quindi, riferibili a ragioni meramente familiari. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, quale effetto della predetta carenza motivazionale, la violazione dell'art. 74„ d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. La terza censura attiene alla ritenuta aggravante della finalità agevolativa mafiosa, stigmatizzandosi come meramente congetturale, poiché non ancorata a validi elementi indizianti, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'indagato si sarebbe quanto meno rappresentato che l'attività delittuosa in materia di stupefacenti agevolasse il locale clan mafioso denominato "Cappello-Bonaccorsi", 3.

Ha depositato motivi aggiunti altro difensore, avv. Rapisarda. 3.1. Con il primo denuncia anch'egli vizi di motivazione in tema di gravità indiziaria, lamentando l'acritico ripiegamento del Tribunale sulle considerazioni del primo giudice e l'omissione di motivazione sui rilievi difensivi mossi con il riesame. Evidenzia sostanzialmente anch'esso le medesime censure (contatti intrattenuti solo con stretti congiunti e per un arco temporale ristretto; erronea attribuzione della disponibilità dell'abitazione del civico 9; tenore neutro dei dialoghi intercettati; irrilevanza dell'episodio del sequestro di stupefacente per desumerne un vincolo associativo stabile), rilevando come gli elementi valorizzati dai giudici del riesame potrebbero, al più, configurare un concorso, con il proprio fratello, nel singolo episodio di detenzione ricollegato al sequestro. 3.2.

La seconda censura attiene all'aggravante della finalità agevolativa mafiosa, evidenziando come l'unico dato valorizzato a tal fine nel provvedimento impugnato, ovvero quello della conoscenza tra l'indagato e presunti aderenti alla cosca, non possa considerarsi sufficiente a tal fine, tanto più allorché - come nella specie - si tratti di soggetti e di relazioni qualificati da stretta parentela. 3.3. Il terzo motivo attinge le statuizioni dell'ordinanza relative alle esigenze cautelari, lamentandosi l'erronea applicazione delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'insufficienza della motivazione in punto di attualità e concretezza di quei pericoli, oltre che di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure in tema di gravità indiziaria (primo e secondo motivo di ricorso e primo motivo aggiunto) non sono ammissibili, poiché generiche e relative al merito della decisione, insindacabile in questa sede. Esse si risolvono, infatti, in una lettura alternativa del materiale probatorio, peraltro soltanto parziale, poiché vengono completamente trascurati alcuni elementi, invece specificamente valorizzati dal Tribunale: la circostanza per cui, ad esempio, la droga rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, in notevole quantità (ventidue chilogrammi di marijuana), fosse proprio della tipologia solitamente acquistata dal proprio cugino in Spagna; ma anche la conversazione nella quale, commentando alcune scarcerazioni con il proprio interlocutore, specifica che si trattava di persone «dalla parte nostra». Dati probatori, questi, che, se letti in combinazione tra loro e con le altre emergenze dettagliatamente indicate dal Tribunale, rendono del tutto ragionevole l'inferenza della collocazione dell'attività illecita dell'indagato in una dimensione collettiva ed organizzata.

2. Le doglianze in punto di ravvisabilità dell'aggravante della finalità agevolativa dell'associazione mafiosa (terzo motivo di ricorso e secondo motivo aggiunto) sono ammissibili, ma non sono fondate. Non è controverso, infatti, il ruolo di vertice, all'interno dell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di Sebastiano Cavallaro e Salvuccio Lombardo, rispettivamente fratello e cugino del ricorrente; risulta dimostrata, inoltre, quanto meno a livello di gravità indiziaria, secondo la ragionevole ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, la qualificata collaborazione prestata loro dall'indagato in tale attività.

Quella che manca, piuttosto, nell'ordinanza, è l'indicazione di specifici dati istruttori che attestino il ritenuto «coinvolgimento con un ruolo di primo piano» di tali due suoi congiunti nella consorteria mafiosa: profilo, tuttavia, in alcun modo revocato in dubbio dai difensori ricorrenti e, dunque, tale da potersi qui tenere per accertato.Se, allora, così è, lo stretto legame tra il ricorrente e tali soggetti, non solo di natura parentale ma anche nel settore criminale del commercio di stupefacenti, legittima ampiamente, sotto il profilo logico, la deduzione della sua piena consapevolezza dell'inserimento e del rango di costoro all'interno del sodalizio mafioso, nonché dell'inevitabile destinazione al finanziamento di quest'ultimo, anche soltanto in parte, dei lucrosi proventi loro rivenienti dal traffico di stupefacenti.

Le censure sul punto, dunque, debbono esser respinte.

3. Il terzo motivo aggiunto, riferito alle esigenze cautelari, non è ammissibile, trattandosi di tema non dedotto con il ricorso principale. In materia di impugnazioni, infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294).

4. Il ricorso dev'essere, dunque, rigettato. Segue, obbligatoria per legge, la condanna alle spese di giudizio (art, 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9