Sentenza — n. 33268/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 19 ottobre 2020 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Charles Avarenren in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed all'accusa provvisoria di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso denominata Supreme Vikings Con fraternity o KClub de Norsemen, altrimenti e più sinteticamente denominata Vikings o Arobaga facente parte di un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei, finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di stupefacenti, contro la persona, contro la pubblica amministrazione nonché di estorsione nei confronti di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana presente in Italia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33268/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza è stata proposta impugnazione, benché in epigrafe qualificata appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., per cui il Tribunale di Bologna ne ha disposto la trasmissione a questa Corte di cassazione ai sensi degli artt. 311 e 568, comma 5, cod. proc. pen. Con l'impugnazione, il ricorrente deduce che il quadro probatorio su cui poggia l'ordinanza custodiale all'esito della notifica dell'ordinanza di rigetto del Tribunale rimane in larga parte oscuro e incomprensibile, non sussistendo né un quadro di gravità indiziaria né profili di pericolosità relativi alla sua persona.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Avarenren Charles, n. in Nigeria 22/03/19%7 avverso l'ordinanza n. 1120/20 del Tribunale di Bologna del 23/11/2020 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 19 ottobre 2020 che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Charles Avarenren in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed all'accusa provvisoria di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso denominata Supreme Vikings Con fraternity o KClub de Norsemen, altrimenti e più sinteticamente denominata Vikings o Arobaga facente parte di un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi Stati europei ed extraeuropei, finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di stupefacenti, contro la persona, contro la pubblica amministrazione nonché di estorsione nei confronti di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana presente in Italia.
2. Avverso l'ordinanza è stata proposta impugnazione, benché in epigrafe qualificata appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., per cui il Tribunale di Bologna ne ha disposto la trasmissione a questa Corte di cassazione ai sensi degli artt. 311 e 568, comma 5, cod. proc. pen. Con l'impugnazione, il ricorrente deduce che il quadro probatorio su cui poggia l'ordinanza custodiale all'esito della notifica dell'ordinanza di rigetto del Tribunale rimane in larga parte oscuro e incomprensibile, non sussistendo né un quadro di gravità indiziaria né profili di pericolosità relativi alla sua persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A prescindere dall'irrituale modalità di presentazione, con atto del 1 aprile 2021 trasmesso per via telematica, il difensore del ricorrente ha dichiarato di volere, per il proprio assistito, rinunziare all'impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 17 maggio 2021 Il consiglieré tnsore Il Presidente ni Renato Giuseppe Bricchetti 'YnkatOln Cancelleria 8