Sentenza — n. 33265/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha annullato, per difetto di esigenze cautelari, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza del 7 dicembre 2020 che aveva applicato la misura degli • arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Prestifilippo in ordine all'imputazione provvisoria di concorso in corruzione continuata (artt. 81 cpv., 110, 319, 321 cod. pen.) per fatti commessi nei primi mesi dell'anno 2018. Avverso il provvedimento ha proposto impugnazione l'indagato deducendo la violazione degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale ha confermato la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in relazione alle condotte oggetto di contestazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a] cod. proc pen.) 2. Nessun interesse ulteriore rispetto a quello della mera affermazione della insussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di provvisoria imputazione viene, infatti, addotto a sostegno dell'impugnazione di un provvedimento che non solo non ha comportato, ma ha anzi eliminato un concreto pregiudizio per la libertà personale del ricorrente.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Prestifilippo Salvatore, n. Desio (Mb) 23/10/1982 avverso l'ordinanza n. 1415/20 del Tribunale di Milano del 05/01/2021 udita la relazione del consigliere Orlando Villani letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha annullato, per difetto di esigenze cautelari, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza del 7 dicembre 2020 che aveva applicato la misura degli • arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Prestifilippo in ordine all'imputazione provvisoria di concorso in corruzione continuata (artt. 81 cpv., 110, 319, 321 cod. pen.) per fatti commessi nei primi mesi dell'anno 2018. Avverso il provvedimento ha proposto impugnazione l'indagato deducendo la violazione degli artt. 192 e 292 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale ha confermato la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in relazione alle condotte oggetto di contestazione provvisoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a] cod. proc pen.) 2. Nessun interesse ulteriore rispetto a quello della mera affermazione della insussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di provvisoria imputazione viene, infatti, addotto a sostegno dell'impugnazione di un provvedimento che non solo non ha comportato, ma ha anzi eliminato un concreto pregiudizio per la libertà personale del ricorrente.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 (tremila) P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 17maggio 2021 Il consigliere es en ore Il Presidente O i lo Renato Giuseppe Bricc et i I 4 ntrtellOtia