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Sentenza — n. 33263/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33263/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33263/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Cirelli Vincenza avverso il decreto con cui è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca di prevenzione avente ad oggetto la quota di Y2 dell'immobile sito in Latina in via Luna 7, intestato alla stessa Cirelli.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33263/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale: - il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di revoca era stato comunicato alla parte ed al suo difensore rispettivamente il 10 ed il 6 aprile 2020; - in quel momento erano vigenti le disposizioni di cui all'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva la sospensione di tutti i termini procedurali dal 9 marzo al 11 maggio 2020; - l'atto di impugnazione fu depositato presso la cancelleria del Tribunale di Latina il 19.5.2020 e dunque, considerato il periodo di sospensione del decorso del termine processuale per impugnare, nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'ad 4, comma 10, legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore confisca sotto sanzione internazionale revoca del gratuito patrocinio revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni sequestro di beni immobili
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cirelli Vincenza, nata a Roma il 20/06/1962 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 24/11/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Cirelli Vincenza avverso il decreto con cui è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca di prevenzione avente ad oggetto la quota di Y2 dell'immobile sito in Latina in via Luna 7, intestato alla stessa Cirelli.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cirelli deducendo due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge per avere la Corte ritenuto tardiva l'impugnazione: si assume che al momento in cui fu notificato il decreto di rigetto della richiesta di revoca - il 6 aprile 2020 al difensore ed il 10 aprile all'interessata - erano vigenti le disposizioni di cui all'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva la sospensione di tutti i termini procedurali dal 9 marzo al 11 maggio 2020 e che l'atto di impugnazione fu depositato presso la cancelleria del Tribunale di Latina il 19.5.2020 e, dunque, nel rispetto del termine previsto dall'art 4, comma 10, legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La Corte di appello non avrebbe considerato la sospensione del termine disposta con il decreto legge citato, non essendo peraltro intervenuta nella specie nessuna richiesta di trattazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione o comunque la sua illogicità o contraddittorietà in relazione alla parte dell'ordinanza con cui è stata ritenuta infondata anche nel merito l'impugnazione. Secondo la Corte non sarebbe stata provata la liceità della provenienza della somma utilizzata per acquistare l'immobile, poi - in parte- confiscato, laddove invece, assume la ricorrente, sarebbe stata provata la provenienza lecita del denaro, derivante da una donazione della propria famiglia: sarebbe stata prodotta documentazione al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.

2. La Corte di appello, pur formalmente dichiarando inammissibile l'impugnazione, ha redatto una motivazione strutturata su due distinti profili, avendo, da una parte, ritenuto l'appello inammissibile perché tardivo, e, dall'altra, l'impugnazione comunque infondata nel merito.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale: - il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di revoca era stato comunicato alla parte ed al suo difensore rispettivamente il 10 ed il 6 aprile 2020; - in quel momento erano vigenti le disposizioni di cui all'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva la sospensione di tutti i termini procedurali dal 9 marzo al 11 maggio 2020; - l'atto di impugnazione fu depositato presso la cancelleria del Tribunale di Latina il 19.5.2020 e dunque, considerato il periodo di sospensione del decorso del termine processuale per impugnare, nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'ad 4, comma 10, legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

4. È invece infondato il secondo motivo di ricorso.4.1. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili"(Sez.

U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). 4.2.

Alla luce dei principi indicati l'ordinanza impugnata è immune da vizi, avendo la Corte di appello ritenuto insussistente la prova della liceità del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, sottolineando come la stessa ricorrente, da una parte, nel giudizio ordinario di prevenzione, avesse sostenuto che la somma in questione fosse a lei pervenuta a titolo di risarcimento del danno per un incidente subito dal di lei figlio, mentre, invece, nel giudizio di revoca della misura, che la stessa somma fosse derivata da una donazione in suo favore disposta dalla sorella e dal cognato.

Una motivazione esistente, rispetto alla quale nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitata la ricorrente ad affermare che la liceità del denaro avrebbe potuto essere riscontrata con la "escussione delle persone dalla stessa indicate".

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27 aprile 2021 Il co sigliere estensore Il Pe idente I\ ilvestri