Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33262/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33262/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33262/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Messina, all'esito della udienza camerale, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza con cui Fiaschè Corrado è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis - 629 - 416 bis. 1 cod. pen. Ha ritenuto la Corte che la richiesta fosse sostanzialmente la stessa già giudicata in precedenza, fondata sulle stesse tre missive, inviate da tre imprenditori, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero scagionato il condannato dal reato di estorsione e inficiato la attendibilità della persona offesa del reato di estorsione; ha aggiunto la Corte che il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui era stata rigettata la precedente richiesta di revisione era stata ritenuta inammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 11441 dell'08/03/2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 641 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33262/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di revisione, è consolidato il principio secondo cui per prove nuove rilevanti, a norma dell'art. 630 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione accuse di truffa procedure di ricorso recupero delle spese esecutive ricorso per cassazione nuove allegazioni di diritto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 641 cod. proc. pen
Nulla di specifico è stato dedotto non avendo il ricorrente chiarito alcunchè, in ordine alle ragioni per cui le stesse dichiarazioni già valutate costituirebbero in concreto, ai sensi dell'art. 641 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fiaschè Corrado, nato a Noto il 15/06/1958 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina il 02/11/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Valentina Manuali, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, all'esito della udienza camerale, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza con cui Fiaschè Corrado è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis - 629 - 416 bis. 1 cod. pen. Ha ritenuto la Corte che la richiesta fosse sostanzialmente la stessa già giudicata in precedenza, fondata sulle stesse tre missive, inviate da tre imprenditori, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero scagionato il condannato dal reato di estorsione e inficiato la attendibilità della persona offesa del reato di estorsione; ha aggiunto la Corte che il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui era stata rigettata la precedente richiesta di revisione era stata ritenuta inammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 11441 dell'08/03/2019.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge ed omessa motivazione; si assume che la Corte di appello aveva fissato l'udienza camerale ed aveva dunque risolto la fase rescindente del giudizio, evidentemente valutando in senso positivo il tema della novità della prova e della idoneità della stessa a modificare il quadro probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna, e tuttavia, in fase rescissoria, in modo contraddittorio, la stessa Corte ha invece ritenuto inammissibile la richiesta , ritenendo insussistenti proprio i profili di novità ed idoneità della prova indicata.

In tal modo, si afferma si sarebbe fatta irritualmente fatta coincidere la fase rescissoria con quella rescindente senza compiere nessuna verifica della veridicità di quanto dedotto dal ricorrente. La nuova richiesta non sarebbe stata sovrapponibile a quella già giudicata perché sarebbero stati specificati le lacune e le incongruenze della deposizione dibattimentale della persona offesa, i profili di novità delle prove sopravvenute e la loro decisività a disarticolare il ragionamento posto a fondamento della sentenza dio condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. In tema di revisione, è consolidato il principio secondo cui per prove nuove rilevanti, a norma dell'art. 630 lett.

c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non "deducibile" - nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente "scoperta" successivamente, ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata.La prova, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere.

Il "novum" posto a base di tale giudizio deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva.

3. Alla luce di tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale i na mmissi bili tà. Al di là della qualificazione come ordinanza data dalla Corte di appello al provvedimento impugnato emesso all'esito della udienza camerale, le Sezioni unite della Corte hanno già chiarito che la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen., secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 273452). In tale contesto la Corte, dopo aver acquisito il fascicolo del procedimento definito con la sentenza di cui si chiede la revisione, ha correttamente applicato i principi di diritto indicati, avendo spiegato che la richiesta di revisione in esame è sostanzialmente la stessa già in precedenza valutata e decisa con l'ordinanza del 02/11/2018, con cui si erano ritenute le dichiarazioni dei tre imprenditori prive dei requisiti della novità e di potenzialità decisiva - "perché già valutate, perché inammissibili nel futuro giudizio e perché intrinsecamente deboli- ai fini del superamento del giudicato" (in tal senso si era testualmente espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 11441 del 2019 richiamata nel provvedimento Impugnato).

Nulla di specifico è stato dedotto non avendo il ricorrente chiarito alcunchè, in ordine alle ragioni per cui le stesse dichiarazioni già valutate costituirebbero in concreto, ai sensi dell'art. 641 cod. proc. pen., "elementi diversi" rispetto a quelle in precedenza valutate e perché esse assumerebbero valenza destrutturante del ragionamento probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 27 aprile 2021 Il consig re estensore Il Prr idente Pie Siest_>_.-i _ Gio