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Sentenza — n. 33261/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33261/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33261/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina, su richiesta del custode dei beni, ha dichiarato avvenuto il trasferimento dell'immobile posto in Messina, in via Pascoli, di proprietà della società Elfi Immobiliare s.r.I., a seguito della definitività della decisione emessa nei confronti della società indicata, con cui è stata disposta la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs n. 231 del 2001, del profitto derivante da alcuni illeciti. La definitività della confisca sarebbe conseguente dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12278 pronunciata il 15.1.2020 che aveva ritenuto inammissibili le impugnazioni proposte avverso la sentenza della Corte di appello di Messina riguardanti i capi relativi alla responsabilità dell'ente ed invece aveva invece annullato con rinvio la stessa sentenza in ordine alla posizione di alcune persone fisiche, imputate nel processo cumulativo, tra cui Graziella Feliciotto, legale rappresentante della società.

Regesto Legislator

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art. 665 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33261/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) fu definitivamente accertata la responsabilità degli imputati per il reato associativo ed il rinvio fu disposto solo per la rideterminazione della pena conseguente all'annullamento senza rinvio di alcuni reato perché estinti per prescrizione, con conseguenti statuizioni anche in ordine alla confische già disposte. Rispetto a tale quadro di riferimento, appare innanzitutto improprio il richiamo compiuto dal ricorrente alla competenza del giudice della esecuzione, non vertendosi nella specie, come detto, in un incidente di esecuzione e, quindi, non operando il principio della unicità dell'esecuzione, che costituisce il criterio regolatore della disciplina dettata dall'art. 665 cod. proc. pen.

Parole chiave

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restituzione di fondo accesso al fondo proprietà immobiliare confisca dei beni rivendicazione della proprietà amministrazione immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 665 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Elfi Immobiliare s.r.l. avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina il 30/10/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, su richiesta del custode dei beni, ha dichiarato avvenuto il trasferimento dell'immobile posto in Messina, in via Pascoli, di proprietà della società Elfi Immobiliare s.r.I., a seguito della definitività della decisione emessa nei confronti della società indicata, con cui è stata disposta la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs n. 231 del 2001, del profitto derivante da alcuni illeciti. La definitività della confisca sarebbe conseguente dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12278 pronunciata il 15.1.2020 che aveva ritenuto inammissibili le impugnazioni proposte avverso la sentenza della Corte di appello di Messina riguardanti i capi relativi alla responsabilità dell'ente ed invece aveva invece annullato con rinvio la stessa sentenza in ordine alla posizione di alcune persone fisiche, imputate nel processo cumulativo, tra cui Graziella Feliciotto, legale rappresentante della società.

Secondo la Corte di appello, con la sentenza in questione era stata annullata senza rinvio il punto della sentenza riguardante la confisca di beni disposta nei riguardi delle persone fisiche, attesa la prescrizione dei reati ad esse contestati, ed invece era stata confermata la confisca dei beni nei riguardi dell'eni:e "per un valore corrispondente al profitto afferente a ciascuno dei delitti per i quali è intervenuta condanna o rispetto ai quali è stata comunque affermata la responsabilità dell'ente". La estinzione dei reati di truffa contestati agli imputati giustificava dunque la revoca dei punti e dei capi della sentenza con cui era stata disposta la confisca nei riguardi delle persone fisiche ma non poteva impedire, ai sensi dell'art. 8 del d.

Is n. 231 del 2001, la confisca del profitto dell'ente derivante dal reato commesso dal suo legale rappresentante.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che la Corte di appello di Messina sarebbe stata incompetente a provvedere; secondo la società ricorrente la Corte di cassazione con la sentenza richiamata avrebbe annullato con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria l'intero procedimento, senza stralciare nessuna posizione, e quindi il giudice di rinvio sarebbe stato competente a provvedere - quale giudice della esecuzione - anche con riguardo ai profili relativi alla posizione della società ricorrente nei cui confronti si era formato il giudicato parziale.

Sotto altro profilo si evidenzia che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione aveva ad oggetto anche l'accertamento della responsabilità penale di Graziella Feliciotto e che quindi non si sarebbe formato nessun giudicato parziale, attesa la connessione sostanziale tra la posizione dell'ente, relativamente alla responsabilità da reato della persona giuridica, e quella del legale rappresentante Sotto ulteriore profilo, si contesta la correttezza della disposta confisca per equivalente ed il fatto che la Corte di appello di Messina non avrebbe potuto disporre d'ufficio incidente di esecuzione, atteso che la società aveva avanzato specifica richiesta alla Corte di appello di Reggio Calabria e che nessuna richiesta era stata avanzata nemmeno dal Pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.2. Dagli atti emerge che il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello non quale giudice della esecuzione ma solo perchè investita da alcune richieste di chiarimento avanzate dal custode dei beni a seguito di una istanza del difensore della società ricorrente. Nel rispondere al custode, la Corte di appello ha richiamato la sentenza n. 12278 emessa da questa Sezione della Corte il 15.1.2020 e fatto riferimento alla definitività della confisca del bene per il quale è stato proposto ricorso. Dalla lettura della sentenza richiamata emerge in effetti chiaramente che:

a) il ricorso proposto nell'interesse dell'ente ricorrente fu dichiarato inammissibile (pag. 36 della sentenza) con conseguente irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità della persona giuridica per l'illecito in relazione al quale era stata disposta la confisca del bene in oggetto;

b) fu definitivamente accertata la responsabilità degli imputati per il reato associativo ed il rinvio fu disposto solo per la rideterminazione della pena conseguente all'annullamento senza rinvio di alcuni reato perché estinti per prescrizione, con conseguenti statuizioni anche in ordine alla confische già disposte. Rispetto a tale quadro di riferimento, appare innanzitutto improprio il richiamo compiuto dal ricorrente alla competenza del giudice della esecuzione, non vertendosi nella specie, come detto, in un incidente di esecuzione e, quindi, non operando il principio della unicità dell'esecuzione, che costituisce il criterio regolatore della disciplina dettata dall'art. 665 cod. proc. pen.

Sotto altro profilo, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità e la carenza di interesse, non essendo chiaro perchè la Corte di appello di Messina non avrebbe potuto rispondere ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal custode e quindi emettere un provvedimento che nessun effetto concreto pregiudizievole ha prodotto nella sfera giuridica della società ricorrente a cui non è precluso il potere di chiedere incidente di esecuzione al giudice competente.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 27 aprile 2021 /1/ Il consigliere estensore Il Pile idente _ Pietro".1.1,végtri e • 1 OSITATO IN CANCELLE