Sentenza — n. 33260/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato la pena di un anno e due mesi di reclusione nei riguardi di Moro Daniele, per il reato di concorso in peculato. La pena è stata sospesa condizionalmente. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo violazione di legge per avere la Corte disposto la sospensione condizionale della pena senza subordinarla al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 322 quater cod. pen. e quindi violando l'art. 165, comma 4, cod. pen.; la pena sarebbe dunque illegale e la sentenza impugnabile con ricorso per cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 quater cod. pen; Sentenza — n. 33260/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La pena è stata sospesa condizionalmente. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo violazione di legge per avere la Corte disposto la sospensione condizionale della pena senza subordinarla al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 322 quater cod. pen. e quindi violando l'art. 165, comma 4, cod. pen.; la pena sarebbe dunque illegale e la sentenza impugnabile con ricorso per cassazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova il 30/10/2020 nel procedimento nei riguardi di Moro Daniele, nato a Padova il 12/03/1961; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato la pena di un anno e due mesi di reclusione nei riguardi di Moro Daniele, per il reato di concorso in peculato. La pena è stata sospesa condizionalmente.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo violazione di legge per avere la Corte disposto la sospensione condizionale della pena senza subordinarla al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 322 quater cod. pen. e quindi violando l'art. 165, comma 4, cod. pen.; la pena sarebbe dunque illegale e la sentenza impugnabile con ricorso per cassazione.
3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui si chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile essendo stato proposto per motivi non consentiti dalla legge.
2. La Corte di cassazione ha già chiarito, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, che la riparazione pecuniaria ha natura di sanzione civile accessoria, sicché la sua applicazione, in assenza dei presupposti di legge, è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di irrogazione di "pena illegale'', con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art.448, comma 2 bis, cod.proc.pen. Tuttavia, si è spiegato in maniera condivisibile, il patteggiamento, anche nella forma cd. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322- quater cod. pen. poiché quest'ultima presuppone la pronunzia di una sentenza di condanna e non anche a quella di applicazione di pena che, nel prescindere dall'accertamento positivo della penale responsabilità dell'imputato e giusta l'espressa previsione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., è "solo" equiparata ad una pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, Ferrarese, Rv. 275925).
Nel caso di specie, dunque, non è stata applicata una pena illegale: ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così decisi n Roma il 27 aprile 2021 Il con li re estensore Il P.idente Pie e i estri Giortilo Fidelbo - 8 SET 2021 \