Sentenza — n. 33259/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale della libertà di Trento ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata nei confronti di Quattrone Antonino la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. All'indagato si contesta di essere stato in diretto contatto con Mario Giuseppe Nania e Innocenzio Macheda, soggetti a cui è riconosciuto un ruolo apicale del sodalizio, e di avere avvantaggiato una "locale" di 'ndrangheta, curando per conto dell'associazione i rapporti con imprenditori, con soggetti istituzionali, con le amministrazioni comunali di Cardeto, Gerace e San Luca, nonché con pubblici funzionari compiacenti al fine di garantire il controllo sulle attività economiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33259/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) il senso e la portata della appartenenza dell'indagato alla 'ndrangheta, del coinvolgimento stabile del ricorrente nelle dinamiche associative sul territorio calabrese, nella pianificazione della infiltrazione del sodalizio nelle attività economiche in Trentino, nel reclutamento di manodopera, nel suo porsi come interlocutore ed anello di congiunzione tra la "nuova" realtà criminale e soggetti che ricoprivano un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio mafioso (pag. 25 e seguenti ordinanza impugnata) Rispetto a tale quadro di riferimento nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni obiettivamente generiche, slegate dalla struttura motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Quattrone Antonino, nato a Cardeto il 09/01/1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento il 19/11/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. Francesco Calabrese, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Trento ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata nei confronti di Quattrone Antonino la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. All'indagato si contesta di essere stato in diretto contatto con Mario Giuseppe Nania e Innocenzio Macheda, soggetti a cui è riconosciuto un ruolo apicale del sodalizio, e di avere avvantaggiato una "locale" di 'ndrangheta, curando per conto dell'associazione i rapporti con imprenditori, con soggetti istituzionali, con le amministrazioni comunali di Cardeto, Gerace e San Luca, nonché con pubblici funzionari compiacenti al fine di garantire il controllo sulle attività economiche.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione; il tema attiene all'assenza di motivazione autonoma da parte del Tribunale del riesame che si sarebbe limitato a richiamare l'ordinanza genetica ed ad aggiungere frasi generiche rispetto alle doglianze difensive. La motivazione, dunque, sarebbe stereotipata ed apparente. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta violazione di legge ed omessa motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria rispetto alla censure devolute al Tribunale. Il tema attiene alla prova della partecipazione dell'indagato all'associazione ed alla riferibilità geografica di detta partecipazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
2. Il Tribunale, seppur richiamando l'ordinanza genetica, ha ricostruito:
a) il quadro di riferimento e la struttura associativa in cui i fatti per cui si procede devono essere collocati, spiegando come nel caso di specie l'organizzazione criminale, pur autonoma, si caratterizzi per "l'appartenenza" alla "casa madre" calabrese e, in particolare alle ‘ndrine Paviglianiti- Iamonte- Serraino, rispetto alle quali non sono mai cessati i legami, sono stati esportati e mutuati metodi di intimidazione, si è data continuità all'attività criminale sul "nuovo" territorio;
b) il senso e la portata della appartenenza dell'indagato alla 'ndrangheta, del coinvolgimento stabile del ricorrente nelle dinamiche associative sul territorio calabrese, nella pianificazione della infiltrazione del sodalizio nelle attività economiche in Trentino, nel reclutamento di manodopera, nel suo porsi come interlocutore ed anello di congiunzione tra la "nuova" realtà criminale e soggetti che ricoprivano un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio mafioso (pag. 25 e seguenti ordinanza impugnata) Rispetto a tale quadro di riferimento nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni obiettivamente generiche, slegate dalla struttura motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta.
Né è stato chiarito in concreto perché i molteplici elementi valorizzati dal Tribunale per formulare il giudizio di gravità indiziaria non abbiano valenza dimostrativa del pieno e stabile coinvolgimento dell'indagato nel sodalizio mafioso 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 Il consigliere estensore Il Pr ente Piet Silvestri Gior9i Fidelbo A ITATO IN C