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Sentenza — n. 33258/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33258/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33258/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marogna Cecilia, nata a Cagliari il 22/02/1981 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 09/02/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) la Corte di cassazione avrebbe già in passato affermato la competenza del Tribunale del riesame in tema di rogatoria passiva a conoscere del decreto di sequestro probatorio.

Parole chiave

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diritto di essere arrestato diritto a un'inchiesta effettiva legittimità della carcerazione preventiva prova del rischio persecuzione domanda d'asilo di rom domanda di sequestro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marogna Cecilia, nata a Cagliari il 22/02/1981 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 09/02/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Marogna Cecilia avverso il decreto di sequestro probatorio di un telefono, disposto dal Pubblico Ministero a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Ministro della Giustizia ai sensi degli artt. 723- 724 cod. proc. pen. conseguente ad una istanza del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Secondo il Tribunale, che ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, l'illegittimità del sequestro disposto in sede di rogatoria internazionale non sarebbe deducibile con la richiesta di riesame, ma solo con incidente di esecuzione.2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori della indagata deducendo violazione di legge. Si evidenzia che:

a) tra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato italiano non vi sono convenzioni relative alla estradizione e le rogatorie e l'assistenza giudiziaria sono regolate dalla cortesia internazionale e dalla reciprocità non convenzionale;

b) nel caso di specie la stessa richiesta del Ministro della Giustizia comprendeva la nota verbale della Nunziatura da cui nulla emergeva in ordine alle norme procedurali a garanzia del cittadino straniero nei confronti del quale era stato richiesto un sequestro a fini probatori;

c) il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero non è soggetto all'esame di nessun giudice e l'unico mezzo di garanzia giurisdizionale è costituito dalla richiesta di riesame;

d) il Tribunale avrebbe errato nel fare riferimento all'incidente di esecuzione, atteso che nel caso di specie non vi è stato nessun giudice che ha emesso un provvedimento della cui esecuzione si possa discutere;

e) la Corte di cassazione avrebbe già in passato affermato la competenza del Tribunale del riesame in tema di rogatoria passiva a conoscere del decreto di sequestro probatorio.

3. È stata depositata una memoria nell'interesse della ricorrente con cui si ribadiscono le considerazioni già espresse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, intervenute in un caso di richiesta ad uno Stato estero da parte dell'Autorità giudiziaria italiana di esecuzione di una sequestro probatorio, hanno fissato principi che rilevano nella fattispecie in esame. Si è chiarito che: - la richiesta di eseguire il provvedimento di sequestro, non è rivolta alla polizia giudiziaria, ma all'autorità giudiziaria dello Stato sul cui territorio l'esecuzione deve avvenire; - ciò comporta che l'autorità richiesta deve adottare anche un suo provvedimento, destinato in ogni caso ad accertare i presupposti cui è condizionata l'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria internazionale, talora anche la plausibilità della misura richiesta; - la maggiore complessità del procedimento di esecuzione del sequestro, deriva in questi casi dall'esigenza di imporre un doppio vincolo di indisponibilità dell'oggetto sequestrato, operante sia sul territorio dello stato richiedente sia sul territorio dello stato richiesto;- tale duplice efficacia coercitiva del sequestro eseguito all'estero è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, quando ha ritenuto che contro il provvedimento di esecuzione in Italia del sequestro richiesto da uno stato estero è proponibile incidente di esecuzione indipendentemente dalle impugnazioni proponibili contro il provvedimento dell'autorità giudiziaria estera; - l'indisponibilità sul territorio italiano del bene di cui sia richiesto il sequestro all'estero dipende pur sempre da un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che, ove non adottato separatamente, deve ritenersi implicito nella richiesta di assistenza giudiziaria internazionale. (così, testualmente, Sez.

U, n.21420 del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184). Sulla base di tale quadro di riferimento, le Sezioni unite hanno spiegato che se è vero che l'esecuzione del provvedimento coercitivo "è riferibile alla sola autorità giudiziaria dello Stato nel quale questo è eseguito, davanti alla quale l'interessato può attivare il regime di impugnazione previsto da quell'ordinamento", è altrettanto vero che "solo al giudice dello Stato richiedente competono la delibazione di ammissibilità della prova desumibile dalla cosa da sequestrare e la preliminare imposizione di quel vincolo di indisponibilità che condiziona il successivo provvedimento coercitivo e il conseguente ulteriore vincolo imposto dallo stato richiesto".

Dunque la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione, argomentano le Sezioni unite, impongono il riconoscimento della possibilità di una impugnazione anche separata delle due decisioni. Dai principi indicati, da cui non vi è nessuna ragione per discostarsi, deriva, nel caso di specie, che le ragioni relative alla legittimità del sequestro e dunque alla sussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo probatorio non potevano essere dedotte davanti in sede di riesame davanti al Tribunale di Milano, al quale, al più, potevano essere prospettate solo questioni relative alla esecuzione del sequestro e non alla sua legittimità (in tal senso, Sez. 6, n. 52918 del 19/10/2016, Di Nardo, Rv. 268620;

Sez. 5, n. 23112 del 12/02/2004, Del Buono, Rv. 229183, Sez. 2, n. 1573 del 22/11/2005, dep. 2006, Zummo, RV. 232990; Sez. 3, n. 49437 del 29/09/2009, Sunde, Rv. 245936).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.