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Sentenza — n. 33257/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33257/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33257/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria ha rigettato l'appello e confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva disposto anche nei riguardi di Agostino Canfora la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Dalla ordinanza impugnata emerge che all'udienza del 23.9.2020, alla presenza dell'imputato e del difensore, il Procuratore generale aveva avanzato richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ed il processo era stato rinviato all'udienza del 6.10.2020, a causa dell'astensione di alcuni consiglieri giudicanti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33257/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento ritiro dell'effetto sospensivo abbandono del procedimento penale restituzione in pristino inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Canfora Agostino, nato a Taurianova il 28/07/1985 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 26/11/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria ha rigettato l'appello e confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva disposto anche nei riguardi di Agostino Canfora la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Dalla ordinanza impugnata emerge che all'udienza del 23.9.2020, alla presenza dell'imputato e del difensore, il Procuratore generale aveva avanzato richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ed il processo era stato rinviato all'udienza del 6.10.2020, a causa dell'astensione di alcuni consiglieri giudicanti.

Alla udienza di rinvio, cui erano presenti l'imputato ed entrambi i suoi difensori, la Corte di appello, in diversa composizione, "depositava una ordinanza di sospensione dei termini per la complessità del procedimento, che si dava per letta e si allegava al presente verbale" (così l'ordinanza). Secondo il Tribunale, nell'occasione non sarebbe stato violato il contraddittorio perché la parte, presente ad entrambe le udienze, aveva avuto modo di interloquire, e comunque la eventuale nullità sarebbe stata sanata, non essendo stato eccepito alcunchè al momento del deposito della ordinanza, data per letta in udienza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità. Si assume che il precedente giurisprudenziale richiamato dal Tribunale per ritenere preclusa la questione di nullità - perché tardivamente dedotta in udienza a seguito della lettura della ordinanza- non sarebbe pertinente, atteso che nella specie l'ordinanza non sarebbe stata in concreto letta ma solo depositata; trattandosi di nullità a regime intermedio, si aggiunge, la questione poteva dunque essere fatta valere con la impugnazione. Si argomenta che solo la comparazione dei due verbali di udienza, non possibile nella contestualità, poteva consentire di rilevare la violazione del contraddittorio. Nella specie, sarebbe stata violata la buona fede tra le parti e tra queste ed il giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Non è contestazione tra le parti che:

a) la richiesta di sospensione del decorso del termine di fase della custodia cautelare fu presentata all'udienza del 23.9.2020, alla presenza dell'imputato e dei suoi difensori;

b) all'udienza del 6.10.2020, alla presenza dell'imputato e dei suoi difensori, la Corte dette atto di depositare in quel momento l'ordinanza di sospensione del temine di custodia cautelare: un'ordinanza che "si dà per letta e si allega al presente verbale" (così testualmente il verbale di udienza). Le parti, pur consapevoli della richiesta di sospensione e del deposito dell'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del termine di custodia cautelare, nulla eccepirono, né chiesero di leggere il provvedimento. Dunque il Tribunale, nel ritenere preclusa perché tardivamente dedotta la questione di nullità relativa all'ipotizzata - in realtà inesistente - violazione del contraddittorio, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza consentire il contraddittorio con la difesa, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37406 del 13/10/2011, Pianoforte, Rv. 250811; cfr., nello stesso senso, in motivazione, Sez.

U, n. 40701 del 31/10/2001, Panella, Rv. 219948).

2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 Il consig re estensore Il Pr idente Pietr Silvestri GiogD Fidelbo DEPOSITATO I