Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33256/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33256/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa dalla Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 16/10/2020 nel procedimento penale nei confronti di Di,..Cecca Massimo, nato a Portici il 13/07/1967; Di Donna Massimino, nato a Pietradefusi (Av) il 09/12/1944; Ferrantino Raffaele Rosario, nato a Foggia il 10/11/1964; Ciuffreda Leonardo, nato a Foggia il 28/02/1976; Giannini Sergio, nato a Foggia il 06/08/1961; Damiano Marco, nato a Foggia il 02/06/1975; Longobardo Giovanni, nato a Napoli il 18/10/1959; Di Maio Michele, nato a Calitri (Av) il 19/09/1969 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Biritteri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 353 cod. pen, art. 323 cod. pen; Sentenza — n. 33256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso è inammissibile perché sul punto è generico: sembra infatti strutturato come se non fosse stato rivendicabile da parte degli imputati il diritto ad una "enunciazione chiara e precisa del fatto". Ne deriva che correttamente il giudice, davanti all'inerzia dell'Organo dell'Accusa, ha restituito gli atti affinchè questi eserciti l'azione penale in modo conforme alle concrete risultanze delle indagini preliminari.

Parole chiave

Generato dall'IA
principio d'ufficio e principio inquisitorio limiti procedurali legittimità della carcerazione preventiva messa in libertà provvisoria tutela del processo decisionale margine d'apprezzamento del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 353 cod. pen
art. 323 cod. pen
ovvero quello di abuso d'ufficio; si è affermato che, in ragione della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 323 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa dalla Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 16/10/2020 nel procedimento penale nei confronti di Di,..Cecca Massimo, nato a Portici il 13/07/1967; Di Donna Massimino, nato a Pietradefusi (Av) il 09/12/1944; Ferrantino Raffaele Rosario, nato a Foggia il 10/11/1964; Ciuffreda Leonardo, nato a Foggia il 28/02/1976; Giannini Sergio, nato a Foggia il 06/08/1961; Damiano Marco, nato a Foggia il 02/06/1975; Longobardo Giovanni, nato a Napoli il 18/10/1959; Di Maio Michele, nato a Calitri (Av) il 19/09/1969 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Biritteri, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha disposto la restituzione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento penale nei riguardi di Massimo Dicecca, Massimino Di Donna, Raffaele Rosario Ferrantino, Leonardo Giuffreda, Sergio Giannini, Marco Damiano, Giovanni Longobardo e Michele Di Maio.Secondo il Giudice, la richiesta di rinvio a giudizio avrebbe avuto ad oggetto in via alternativa il reato previsto dall'art. 353 cod. pen. ovvero quello di abuso d'ufficio; si è affermato che, in ragione della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 323 cod. pen., il giù grave reato sarebbe quello di turbata libertà degli incanti e che dunque il Pubblico Ministero "voglia disporre rinvio a giudizio secondo quanto indicato dal Giudice perché non vi è certezza dell'accusa".

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia articolando un unico motivo con cui si deduce l'abnormità dell'ordinanza. Il Giudice avrebbe errato nel vietare l'imputazione alternativa, né il provvedimento impugnato potrebbe precludere al Pubblico Ministero di riformularla con conseguente nuova declaratoria di nullità: ciò produrrebbe una stasi del procedimento. Si aggiunge che il Giudice avrebbe errato anche nel caso in cui avesse ritenuto affermare che il reato di abuso d'ufficio sarebbe assorbito in quello di cui all'art 353 cod. proc., atteso che in tal caso avrebbe dovuto emettere una sentenza di non luogo a procedere per il delitto di abuso d'ufficio e disporre il rinvio a giudizio per l'altro reato; anche in tal caso, il Giudice avrebbe determinato una stasi del processo perchè il Pubblico Ministero ben potrebbe rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio per entrambi i reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI1 ricorso è inammissibile.

2. Le Sezioni unite hanno chiarito che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 in cui la Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.).

3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto indicato.Dalla lettura del verbale di udienza si evince che, sollecitato dai difensori, che chiedevano di "indicare quale reato viene loro contestato" e, quindi, di precisare sul piano descrittivo l'imputazione, nulla in concreto fu compiuto dal Procuratore della Repubblica. Al di là del tema dell'ammissibilità della contestazione alternativa e della incompatibilità strutturale tra il reato di abuso d'ufficio e quello di cui all'art. 353 cod, pen., non è stato nemmeno dedotto con il ricorso in esame perché, davanti ad una imputazione generica e non chiara non solo sul piano qualificatorio ma anche in ordine alla esatta individuazione della condotta, la Pubblica Accusa, sollecitata della richiesta di precisare- evidentemente condivisa dal giudice, non procedette ad adempiere nel senso richiesto in udienza.

Il motivo di ricorso è inammissibile perché sul punto è generico: sembra infatti strutturato come se non fosse stato rivendicabile da parte degli imputati il diritto ad una "enunciazione chiara e precisa del fatto". Ne deriva che correttamente il giudice, davanti all'inerzia dell'Organo dell'Accusa, ha restituito gli atti affinchè questi eserciti l'azione penale in modo conforme alle concrete risultanze delle indagini preliminari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Co