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Sentenza — n. 33255/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33255/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33255/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza emessa il 25.9.2020 con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei confronti di Casoppero Cataldo Santo, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria aggravata dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa di 'ndrangheta, nella sua articolazione della Locale di legnano- Lonate Pozzuolo. Casoppero avrebbe promesso a Lazzari Riccardo, geometra dell'Anas intervenuto sul cantiere della Valle Scavi s.r.l. di Casoppero Antonio privo dei permessi necessari per l'occupazione della careggiata in un dato tratto stradale, la dazione di un escavatore come remunerazione per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'annullare i verbali di accertamento redatti, nel dare una giustificazione lecita al cantiere privo di permessi, nel mettersi a disposizione per garantire con la propria presenza il completamento dei lavori, nell'omettere di disporre la non prosecuzione dei lavori e la rimozione delle opere.

Regesto Legislator

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art 416 bis cod. pen, art. 27 cod. proc. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 297 c.p; Sentenza — n. 33255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 16187 dell'1/02/2017, Sinicropi, Rv. 270265) 4. Infondati sono anche il quarto ed il quinto motivo.È noto come il principio di autonoma decorrenza dei titoli cautelari (art. 297, comma 5, cod. proc. pen.), secondo cui dall'esecuzione di una nuova ordinanza custodiale decorre un nuovo termine di durata della misura, trovi una deroga nell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del quale, in presenza di determinati presupposti, gli effetti di ciascuna misura emessa nei confronti del medesimo soggetto decorrono a partire dalla data di esecuzione della prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.

Parole chiave

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carcerazione cautelativa carcerazione preventiva eccessiva carcerazione giudiziaria mantenimento della carcerazione di sicurezza indennizzo per carcerazione preventiva sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art 416 bis cod. pen
a) il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso il 20.6.2019 nei confronti del ricorrente una ordinanza cautelare per il reato previsto dall'art 416 bis cod. pen., eseguita il 4.7.2019; al ricorrente era stata contestata la partecipazione all'associazione ndranghetista radicata in legnano Lonato Pozzolo;
art. 27 cod. proc. pen
art. 292 cod. proc. pen
Sotto ulteriore profilo, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
art. 297 c.p
Con il quarto ed il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto all'art. 297, comma 3, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Canapero Cataldo Santo, nato a Cirò Marina 1'1/11/1951; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 13/10/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Perla Lori, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. Alberto Arrigoni, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza emessa il 25.9.2020 con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei confronti di Casoppero Cataldo Santo, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione propria aggravata dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa di 'ndrangheta, nella sua articolazione della Locale di legnano- Lonate Pozzuolo. Casoppero avrebbe promesso a Lazzari Riccardo, geometra dell'Anas intervenuto sul cantiere della Valle Scavi s.r.l. di Casoppero Antonio privo dei permessi necessari per l'occupazione della careggiata in un dato tratto stradale, la dazione di un escavatore come remunerazione per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'annullare i verbali di accertamento redatti, nel dare una giustificazione lecita al cantiere privo di permessi, nel mettersi a disposizione per garantire con la propria presenza il completamento dei lavori, nell'omettere di disporre la non prosecuzione dei lavori e la rimozione delle opere.

Il titolo cautelare è stato disposto dopo che una precedente misura era stata ritenuta inefficace dal Tribunale della libertà ai sensi dell'art. 309, commi 5-10, cod. proc. pen.; la nuova ordinanza è stato emesso sulla base di una nuova valutazione della gravità indiziaria e sul presupposto della esistenza di eccezionali esigenze cautelari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando sette motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; si assume che l'ordinanza genetica sarebbe priva di autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza ed il Tribunale, investito della questione di nullità, avrebbe errato nel non annullare il titolo cautelare. Si sarebbe erroneamente ritenuta corretta la motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari che, quanto alla gravità indiziaria, aveva a sua volta fatto un mero riferimento per relationem all'ordinanza divenuta inefficace, senza operare nessuna valutazione. 2.2.

Con il secondo ed il terzo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Il tema attiene alle ritenute eccezionali esigenze cautelari, configurate, si argomenta, sulla base egli stessi elementi già valutati in precedenza, meramente riproposti con la tecnica della incorporazione e senza fare riferimento al tema della concretezza ed attualità del pericolo ed a quello della eccezionalità. Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente un rischio di recidiva superiore a quello ordinario, pur escludendo la configurabilità di un eccezionale pericolo di inquinamento probatorio e di fuga. 2.3.

Con il quarto ed il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio motivazione. Si rileva che:

a) il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso il 20.6.2019 nei confronti del ricorrente una ordinanza cautelare per il reato previsto dall'art 416 bis cod. pen., eseguita il 4.7.2019; al ricorrente era stata contestata la partecipazione all'associazione ndranghetista radicata in legnano Lonato Pozzolo;

b) il compendio indiziario posto a fondamento del titolo cautelare per cui si procede, costituito dalle risultanze di intercettazioni telefoniche ed ambientali risalenti al periodo immediatamente prossimo al 17.4.2019, sarebbe stato già presente agli atti di indagine e, dunque, desumibile al momento della emissione della prima ordinanza custodiale;c) il reato per cui si procede sarebbe connesso con quello oggetto del primo titolo cautelare, attesa la correlazione cronologica e funzionale fra i due reati; d) 1'1.10.2019 il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale nel procedimento in cui è stato emesso il primo titolo cautelare;

f) il 5.9.2020 la Polizia giudiziaria aveva trasmesso al Pubblico Ministero gli esiti di un'attività di indagine da cui era emersa la commissione del reato per cui si procede. Il Tribunale si sarebbe erroneamente limitato a negare il requisito della c.d. desumibilità dagli atti ma non avrebbe affrontato il tema della connessione qualificata tra i fatti posti a fondamento dei due titoli cautelari. Trattandosi di fatti connessi, il meccanismo di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare opererebbe anche se i due titoli siano relativi a procedimenti che si trovano in fasi diverse, essendo stato dimostrato che i fatti contestati con la seconda ordinanza erano desumibili príma del rinvio a giudizio per il fatto oggetto della prima misura. 2.4. Con il sesto ed il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. di cui si è detto; nella specie sarebbe insussistente il dolo specifico e la motivazione sarebbe sul punto apodittica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.

2. Quanto ai primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, la Corte di cassazione ha già chiarito, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, che è legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., purché il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico - giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo (Sez. 6, n. 56455 del 4/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779;

Sez. 3, n. 20568 del 29/01(2015, Verdine, Rv. 263744). Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non è priva di autonoma motivazione, perché richiama in maniera consapevole ed adottando una legittima motivazione per relationem, il primo titolo cautelare, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile, così da consentirne il controllo del provvedimento richiamante. Peraltro, il ricorrente su tutti gli elementi di gravità indiziaria non ha dedotto alcunchè, né ha indicato gli aspetti specifici in relazione la ipotizzata omissione valutativa da parte del Giudice abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. (Sul tema, Sez. 1, n. 46447 del 26/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

Sotto ulteriore profilo, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto carente, come nel caso di specie, di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).

Ne deriva l'inammissibilità dei motivi.

3. È infondato il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale, pur ridimensionando il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ha spiegato, con una motivazione non manifestamente illogica, come nella specie vi sia una sostanziale certezza di recidiva, attesi il contesto in cui i fatti sono maturati e, soprattutto, lo strettissimo legame tra l'indagato ed il sodalizio mafioso a vantaggio del quale il reato di corruzione sarebbe stato commesso„ la struttura e l'organizzazione dello stesso gruppo mafioso, i duraturi rapporti personali tessuti tra Casoppero con soggetti di spiccatissima levatura criminale, la chiara disponibilità del ricorrente a commettere nuovi reati, emergente dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla personalità dell'indagato, preoccupato di bonificare la propria autovettura da eventuali "cimici".

Irrilevante è la circostanza, valorizzata dall'indagato, secondo cui la valutazione del Tribunale sarebbe stata formulata sulla base degli stessi elementi già in precedenza valutati, avendo in più occasioni la Corte spiegato come le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possano essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un "quid pluris" rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firiaku, Rv. 271653;

Sez. 2, n. 16187 dell'1/02/2017, Sinicropi, Rv. 270265) 4. Infondati sono anche il quarto ed il quinto motivo.È noto come il principio di autonoma decorrenza dei titoli cautelari (art. 297, comma 5, cod. proc. pen.), secondo cui dall'esecuzione di una nuova ordinanza custodiale decorre un nuovo termine di durata della misura, trovi una deroga nell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del quale, in presenza di determinati presupposti, gli effetti di ciascuna misura emessa nei confronti del medesimo soggetto decorrono a partire dalla data di esecuzione della prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.

In particolare, per vanificare potenziali effetti contra libertatem, si è configurato un meccanismo di computo (c.d. retrodatazione) alternativo rispetto a quelli ordinari, dai quali si differenzia per il fatto di ancorare la decorrenza dei termini cautelari non all'effettiva esecuzione del provvedimento custodiale ma, al contrario, ad un momento diverso ed antecedente che, azzerando l'intervallo cronologico tra diverse misure, restituisce alla custodia cautelare la giusta durata. Le fattispecie processuali in grado di azionare il meccanismo della retrodatazione sono molteplici e tra loro profondamente eterogenee.

Il dato che più di tutti condiziona la gamma dei presupposti applicativi della regola in esame è il nesso che intercorre tra i fatti oggetto delle diverse contestazioni cautelari: quanto più è intenso questo legame, tanto più la struttura della fattispecie processuale risulta semplificata e l'ambito applicativo della retrodatazione si dilata, laddove, invece, conseguenze opposte si innestano mano a mano che il legame tra i fatti si vada progressivamente ad affievolire. Quanto alla individuazione delle condizioni legittimanti l'operatività della retrodatazione in caso di "fatti diversi", al di là delle numerose questioni, affrontate e risolte nel tempo dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non si dubita che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, disposta per differenti reati, presupponga, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti anteriori rispetto alla data di emissione della prima (Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057; Sez. U, n. 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv.235911; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721). Le Sezioni unite hanno chiarito che nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati, come si sostiene, da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.Si è spiegato come proprio l'automatismo della retrodatazione spiega la disposizione della seconda parte dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., atteso che i reati che si trovano in rapporto di connessione, se emergono dagli atti delle indagini, formano normalmente oggetto del medesimo procedimento, e quando si tratta della connessione prevista dalla prima parte del comma 3 opera nei loro riguardi automaticamente il meccanismo della retrodatazione.

Perciò l'eventuale separazione dei procedimenti non deve avere effetti negativi per l'imputato quando non è imposta da ragioni obiettive, ed è per questo motivo che, come stabilisce la seconda parte del comma 3, la disposizione della prima parte non si applica solo rispetto ai "fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione". "Insomma, i reati tra i quali esiste connessione sono destinati a essere riuniti nello stesso procedimento e la decorrenza delle relative misure cautelari è regolata dalla prima parte del terzo comma dell'art. 297 c.p.p., perciò il trattamento non può mutare se per qualche ragione quei reati diventano oggetto di procedimenti diversi, anziché dello stesso procedimento, a meno che la loro riunione sia risultata impossibile perché al momento del rinvio a giudizio non emergevano dagli atti.

Il linguaggio della disposizione è un po' contorto ma il significato è chiaro: quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto (o i fatti) oggetto della prima ordinanza" (cosi testualmente Sez. U, n. 21957 del 22/03/2015, Rahulia, Rv. 231057; nello stesso Sez.

U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911). Nel caso di specie, pur volendo ritenere i reati connessi, il Tribunale ha spiegato che solo in data 11.10.2019, successivamente alla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato nel provvedimento avente ad oggetto il reato associativo (1.10.2019), sono giunti al Pubblico Ministero i verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate relative al fatto posto a fondamento del secondo titolo cautelare e, che solo in epoca successiva alla esecuzione del primo titolo cautelare, sono state assunte dichiarazioni del collaboratore di giustizia De Castro Emanuele relativi ai rapporti tra il ricorrente a il sodalizio mafioso Dunque al momento dell'esercizio dell'azione penale nel procedimento avente ad oggetto i fatti posti a fondamento del primo titolo cautelare il Pubblico Ministero non aveva a disposizione gli atti da cui desumere il fatto oggetto del secondo titolo cautelare.

5. Inammissibili sono il sesto ed il settimo motivo di ricorso.A fronte di una puntuale motivazione con cui si è spiegato perché nella specie sussista il dolo della circostanza aggravante, nulla è stato in concreto dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi ch fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente