Sentenza — n. 33254/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nervi Cristiano, nato a La Spezia il 19/07/1963 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto il 3/06/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti Fausto Soggia e Gianfrando Iadecola, difensori dell'indagato, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33254/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). Il motivo di ricorso, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva attraverso la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, perché non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della ordinanza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nervi Cristiano, nato a La Spezia il 19/07/1963 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto il 3/06/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti Fausto Soggia e Gianfrando Iadecola, difensori dell'indagato, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale della libertà di Taranto ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Nervi Cristiano, ritenuto gravemente indiziato del reato di turbata libertà degli incanti. All'esito dell'interrogatorio di garanzia, la misura è stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari perché, pur confermando i gravi indizi di colpevolezza, si è ritenuto non attuale il pericolo di recidiva.Con la richiesta di riesame si è rappresentato come, nonostante la revoca, vi fosse interesse alla impugnazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, in prospettiva di una richiesta di ingiusta detenzione. Secondo l'imputazione provvisoria contenuta nell'ordinanza genetica, Nervi, contrammiraglio e direttore dell'Arsenale della Marina militare di Taranto, in concorso con gli amministratori di alcune società, avrebbe con collusioni consistite nel realizzare un cartello di imprese collegate, turbato il regolare svolgimento di una serie di gare.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione e travisamento della prova; l'assunto costitutivo è che il Tribunale avrebbe aderito alla impostazione del Giudice per le indagini preliminari senza tuttavia considerare una serie di atti, di documenti, di dichiarazioni che consentivano di spiegare e ricostruire diversamente i fatti per cui si procede. In tal senso si sostiene: - quanto alle gare n. 4107/2018 e 4108/2018, che si tratterebbero di gare il cui procedimento si sarebbe esaurito prima dell'insediamento di Nervi quale direttore dell'Arsenale di Taranto; - quanto alle altre gare, che l'impostazione accusatoria originaria sarebbe stata fondata sull'assunto secondo cui l'indagato avrebbe fatto tra il 27 ed il 30 ottobre 2018 pressioni su alcuni imprenditori per indurli a partecipare alle gare 4110-11-12-14- 18 nonostante i prezzi d'asta fossero ritenuti poco convenienti per i partecipanti, minacciando questi di ritorsioni consistenti nella pubblicazione di successivi bandi sul Mercato elettronico della P.A., cioè aprendo la gara ad altre imprese; dette pressioni avrebbero sortito esito favorevole quanto alle prima quattro gare, mentre la più rilevante, la 4118, andò deserta ed il contratto venne spacchettato, vennero ridotti i requisiti di partecipazione, rimosse alcune clausole limitative della concorrenza e le relative gare vennero bandite sul portale elettronico; secondo il Giudice per le indagini preliminari, la decisione di dividere le lavorazioni sarebbe stata funzionale a proseguire nei favoritismi verso le aziende, in quanto i prezzi a base d'asta sarebbero cresciuti e le lavorazioni diminuite.
Nervi avrebbe fatto ciò per ottenere avanzamenti di carriera e non essere costretto a restituire somme nel caso in cui le gare fossero rimaste senza aggiudicazione. Si evidenzia come, diversamente dalla prospettazione accusatoria, al Tribunale fosse stato spiegato che: -da una lettura attenta delle conversazioni intercorse tra il 27 ed il 29 ottobre emergesse l'inesistenza di condotte minacciose o di pressione da parte del ricorrente; - non esistevano, diversamente dagli assunti accusatori, somme da restituire agli organi centrali della Marina Militare nel caso in cui le gare non si fossero tenute: dunque non esisteva questo movente che potesse giustificare le paventate pressioni dell'indagato alle imprese; - il frazionamento dei lavori non era stato artificioso, cioè attraverso la divisione in più gare di un'unica attività, atteso che invece lo spacchettamento avvenne per lavori appartenenti a categorie non omogenee; - sussistevano le condizioni per la pubblicazione delle gare sul Mepa, perché i lavori erano non proscatinabili; - diversamente dagli assunti accusatori, alle gare in questione avevano partecipato anche imprese diverse da quelle che avrebbero fatto parte della contestata associazione per delinquere e, soprattutto, che la pubblica amministrazione non aveva inserito limitazioni alla partecipazione; - l'aumento dei prezzi a base d'asta non era finalizzato a favorire le imprese amiche ma era conseguente alla divisione dei lavori.
Rispetto a tale quadro di riferimento il Tribunale, preso atto della inconsistenza della originaria impostazione, avrebbe costruito una nuova prospettazione in cui, venuta meno la tesi per la quale lo spacchettamento dei lavori sarebbe stato strumentale a far aumentare i prezzi per le imprese amiche, si è invece sostenuto che Nervi avrebbe cercato di persuadere dette imprese locali a partecipare, da una parte, prospettando, le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute derivare dall'allargamento della partecipazione fuori dal mercato di riferimento, e, dall'altra, promettendo solo a detti imprenditori che i prezzi ribassati sarebbero stati compensati con successivi contratti a richiesta Dunque la turbativa d'asta sarebbe consistita nel fatto che solo gli "imprenditori tarantini" avevano ricevuto la promessa di compensare i prezzi bassi mediante successivi contratti.
Si sostiene invece che: 1)i prezzi a base d'asta non fossero bassi, cioè inferiori a quanto previsto dalla normativa di settore, e che di ciò gli imprenditori ne erano consapevoli al punto di chiedere di essere invitati a partecipare. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione alcune dichiarazioni volte a dimostrare come furono invece gli imprenditori ad avere un comportamento scorretto, al fine di porre in difficoltà il nuovo contrammiraglio Nervi, giunto sul posto da poco,, attraverso la creazione di ATI: gli imprenditori avrebbero manifestato interesse ma poi non avrebbero voluto partecipare per indurre la stazione appaltante ad annullare i bandi per ripubblicarli con le stesse modalità ma con prezzi più remunerativi; tali condotte non sarebbero andate a buon fine per il comportamento dell'indagato e questa ricostruzione emergerebbe da una serie di dichiarazioni di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto e, soprattutto, dalle dichiarazioni dell'imprenditore De Comite.Nervi si sarebbe opposto e gli imprenditori avrebbero comunque partecipato alle gare ma non perché vittime delle minacce dell'indagato;
2) Nervi non potesse allargare la base contrattuale e disporre di altri contratti a richiesta per compensare i prezzi "bassi" della gare bandite, atteso che, da una parte, la determinazione della base era di competenza del Comando Logistico con sede a Napoli e, dall'altra, quanto alla seconda argomentazione, essa sarebbe stata valorizzata solo dal Tribunale sulla base della interpretazione errata di una conversazione fra Nervi ed un imprenditore (tale Greco Fabio) in cui, secondo lo stesso Tribunale, Nervi avrebbe mostrato una certa disponibilità a compensare gli imprenditori con contratti a richiesta. Il contenuto della conversazione renderebbe evidente che Nervi oppose un netto rifiuto alle richieste degli imprenditori Sotto altro profilo, il Tribunale:
a) avrebbe errato nel ritenere che il potere di condizionamento di Nervi potesse "imporre" alle imprese una riduzione dei prezzi per le gare derivanti dallo spacchettamento della gara 4118, di cui si è detto; dalla documentazione in atti si evincerebbe che i prezzi invece furono rimodulati in aumento e che il risparmio di spesa di circa 350.000 euro fu la conseguenza del meccanismo di sconti proposti dai partecipanti in fase di gara bandita sul Mepa b) non avrebbe valutato correttamente una ulteriore conversazione tra Di Comite ed un altro imprenditore confermativa della estraneità dell'indagato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel complesso infondato, ai limiti della inammissibilità.
2. Nell'ambito di una puntigliosa motivazione, priva di illogicità evidenti, il Tribunale ha ricostruito i fatti, valutato gli elementi indiziari e le molteplici fonti di prova e spiegato:
a) come Nervi avesse avuto contatti con alcuni imprenditori locali già prima del suo insediamento a Taranto nel settembre del 2018 e come uno dei suoi obiettivi, diversamente da quanto affermato dalla difesa, fosse quello di non restituire i fondi già stanziati e dunque di aggiudicare le opere entro un dato periodo;
b) come le conversazioni siano relative soprattutto a gare bandite nell'ottobre del 2018 e come, in tale contesto, gli imprenditori sii fossero accordati per manifestare il proprio convincimento relativo alla fissazione di prezzi a base d'asta troppo bassi;
c) che Nervi fosse a conoscenza di tale accordo tra gli imprenditori e per tale ragione cercò di sterilizzare il pericolo che non fossero presentate offerte, rappresentando il rischio che la mancata presentazione di offerte da parte della imprenditoria locale avrebbe comportato la pubblicazione di gare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, con conseguente allargamento della concorrenza;
d) il senso e la portata del conseguente "consiglio" da parte di Nervi agli imprenditori del posto a partecipare alle gare bandite nonostante i prezzi non fossero particolarmente vantaggiosi, attesa la convenienza "per tutti" che l'Arsenale lavorasse con "l'indotto di riferimento" e la necessità di non restituire i fondi;
e) che Nervi, davanti alle sollecitazioni degli imprenditori, che rappresentavano la necessità che la loro partecipazione a quelle gare così sconvenienti fosse ricompensata con successive nuove gare più remunerative, rigettò la proposta "manifestando certa disponibilità agli imprenditori nel rivedere successivamente all'aggiudicazione le condizioni contrattuali a mezzo di contratti a richiesta per far sì che i prezzi finali siano più conformi alle loro richieste" (così il Tribunale a pag. 16 della ordinanza impugnata);
f) che Nervi, da una parte, aveva fatto pressione per fare in modo che gli imprenditori del posto partecipassero alle gare già bandite nonostante i prezzi di asta non fossero convenienti, ma, dall'altra, aveva anticipato o lasciato intendere la possibilità di porre in essere successivi meccanismi compensativi per neutralizzare la limitata convenienza a partecipare alle gare in questione;
g) che le risultanze delle intercettazioni sono obiettivamente contrastanti con le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391, bis cod. proc. pen. da Giannotte;
h) che se tutte le gare bandite fossero andate deserte, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto aumentare i prezzi a base d'asta e ciò avrebbe "invogliato" anche imprenditori non tarantini;
i) come in tal senso depongano numerose conversazioni intercorse tra il 26 ed il 28 ottobre 2018 tra lo stesso Nervi ad alcuni imprenditori (pag. 19- 25 ordinanza impugnata) e come invece la ricostruzione alternativa lecita prospettata dalla difesa non trovi riscontro nei dialoghi in questione, atteso che, se è vero che Nervi non cedette alle pretestuose richieste di annullamento delle gare avanzate dagli imprenditori, è altrettanto vero che proprio l'indagato rappresentò le conseguenze negative che sarebbero potute derivare dalla mancanza di offerte, prospettando la possibilità di compensare in futuro detta partecipazione; I) che per alcune gare in effetti furono presentate offerte proprio da alcuni imprenditori con i quali Nervi aveva avuto contatti;
m) il senso e la portata della conversazione n. 2605 del 29.10.2018 tra Nervi e Cesareo Vincenzo, con cui, diversamente dagli assunti difensivi, sono stati ricostruiti gli accadimenti, il significato della mancata presentazione di offerte per la nave San Marco, le conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata presentazione di offerte per le altre gare, la possibilità in futuro di compensare i limitati guadagni;
n) come il senso della conversazione indicata trovi conferma in altre conversazioni intercettate successivamente (conversazione n. 2812 del 30.10.2018);o) come, dunque, la condotta dell'imputato abbia inciso sullo svolgimento delle gare in questione, atteso che senza di essa in nessuna delle gare sarebbe stata presentata un'offerta p) perché le dichiarazioni di Cesareo e di Feola non assumono una valenza disarticolante del quadro indiziario, perchè non assumono valenza disarticolante le conversazioni, valorizzate in chiave difensiva, tra Di Persio Alessandro e Ruggero Angelo Raffaele e perché non ha rilievo la circostanza che alcune delle gare fossero state bandite dal predecessore dell'indagato. Una motivazione articolata, non manifestamente illogica, completa nella sua struttura e nel ragionamento sottostante; una spiegazione della condotta in concreto tenuta dall'imputato e della sua valenza illecita, derivante, soprattutto dalla valutazione e dalla interpretazione del contenuto di numerose conversazioni intercettate.
3. In tale quadro di riferimento, se è vero che alcuni fondamentali profili della ricostruzione fattuale necessitano di rilevanti approfondimenti istruttori, è altrettanto vero tuttavia che il ricorso, al di là dei riferimenti alle gare 4107- 4108 del 2018, su cui la motivazione è assente, da una parte, si limita a sollecitare una diversa valutazione fattuale degli elementi indiziari, una diversa e non consentita interpretazione delle conversazioni intercettate (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e, dall'altra, ripropone assunti, quale, ad esempio, quello secondo cui i prezzi a base d'asta non fossero bassi ovvero quello relativo alla possibilità da parte di Nervi di assicurare alle imprese successivi vantaggi compensativi, su cui il Tribunale si è a lungo intrattenuto.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza, emessa in tema di misura cautelari personali, non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). La Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi; l'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste.Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948;
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). Il motivo di ricorso, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva attraverso la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, perché non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della ordinanza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al paga