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Sentenza — n. 33252/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33252/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con unico atto a firma dei loro difensori, Marco Consolati ed Alessandro Greco Borgognoni impugnano la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 settembre 2020, che ne ha respinto le istanze di revisione della sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 marzo 2010„ divenuta irrevocabile il 24 maggio 2011, con la quale sono stati condannati entrambi per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, nonché Greco Borgognoni per due episodi di estorsione. L'associazione, facente capo alla famiglia Iaiunese, era finalizzata all'imporre ai gestori di locali e discoteche della zona del Valdarno, mediante minacce e violenze, un servizio di guardiania a prezzi esorbitanti ed altre condizioni vessatorie; i singoli episodi costituivano "reati-scopo" di tale organizzazione illecita.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., la revisione delle sentenze di condanna presuppone la sopravvenienza o la scoperta di «nuove prove che.., dimostrano che il condannato dev'essere prosciolto»: da tale testo normativo, si ricava, dunque, che dette prove debbano anzitutto essere esistenti, e non solamente ipotizzate od ipotizzabili; e, inoltre, debbano potersi apprezzare come decisive per l'esito liberatorio del condannato, tali, cioè, da sole od in combinazione con quelle già acquisite nel processo di cognizione, da ribaltarne il giudizio di colpevolezza (così, tra molte altre, Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028).

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta sottrazione dell'iva atti penali inchiesta per frode fiscale lotta contro la frode crimine organizzato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Consolati Marco, nato a Montevarchi (AR) il 25/11/1967 2) Greco Borgognoni Alessandro, nato a Roma il 01/04/1963 avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di appello di Genova; letti i ricorsi, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con unico atto a firma dei loro difensori, Marco Consolati ed Alessandro Greco Borgognoni impugnano la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 settembre 2020, che ne ha respinto le istanze di revisione della sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 marzo 2010„ divenuta irrevocabile il 24 maggio 2011, con la quale sono stati condannati entrambi per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, nonché Greco Borgognoni per due episodi di estorsione. L'associazione, facente capo alla famiglia Iaiunese, era finalizzata all'imporre ai gestori di locali e discoteche della zona del Valdarno, mediante minacce e violenze, un servizio di guardiania a prezzi esorbitanti ed altre condizioni vessatorie; i singoli episodi costituivano "reati-scopo" di tale organizzazione illecita.

2. Due sono le comuni ragioni di doglianza. 2.1. La prima, sotto il profilo della violazione dell'art. 468, cod. proc. pen., e dell'art. 6, CEDU, riguarda la violazione del diritto alla prova a discarico, che la Corte d'appello avrebbe indebitamente compresso. Dopo aver ammesso ed acquisito la testimonianza di Teodora Popat, che ha riferito di aver fortuitamente e di nascosto assistito ad un dialogo che darebbe riscontro alla tesi difensiva della macchinazione ordita dalle persone offese, quei giudici, violando il disposto degli artt. 468 e 195, cod. proc. pen., hanno omesso di acquisire anche le testimonianze di Sandra Brachetti, a conferma della relativa narrazione, e di Fabio Caselli, teste di riferimento, in quanto uno dei partecipanti a quel dialogo.

Tale determinazione, assunta sul presupposto della ritenuta inattendibilità della testimonianza della Popat, sarebbe, però, frutto di un immotivato pregiudizio, nonché lesiva del canone dell'art. 468, cod. proc. pen., che preclude l'assunzione soltanto della prove "manifestamente sovrabbondanti" e non anche - come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata - di quelle, in ipotesi, superflue: dato, quest'ultimo, che può invece essere apprezzato soltanto all'esito della complessiva istruttoria. Inoltre, giustificando la sua decisione anche perché il tema del "complotto" ai danni degli imputati sarebbe stato già vagliato da entrambe le sentenze di merito, la Corte d'appello sarebbe ulteriormente incorsa in errore, dal momento che il requisito della novità, richiesto dall'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quale presupposto per la revisione, riguarda l'elemento di prova e non il thema probandum. 2.2.

Il secondo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, lamenta la mancata considerazione dell'assoluzione di Antonio Iaunese dal delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza divenuta irrevocabile successivamente a quella oggetto di revisione, con la quale si porrebbe in insanabile contrasto. Questa decisione ha accertato la falsità materiale ed ideologica delle fatture apparentemente emesse da costui e volte a giustificare - per quanto d'interesse nel diverso processo di che trattasi - i pagamenti effettuati per effetto delle estorsioni.

Nelle intenzioni della difesa, dunque, tale dato darebbe riscontro alla tesi della macchinazione delle persone offese, destinatarie di quei documenti fiscali, oltre che alle dichiarazioni della Popat, la quale ha riferito di aver udito le stesse, nel corso di quel dialogo clandestinamente ascoltato, parlare appunto di fatture, altresì deridendo lo Iaunese.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., la revisione delle sentenze di condanna presuppone la sopravvenienza o la scoperta di «nuove prove che.., dimostrano che il condannato dev'essere prosciolto»: da tale testo normativo, si ricava, dunque, che dette prove debbano anzitutto essere esistenti, e non solamente ipotizzate od ipotizzabili; e, inoltre, debbano potersi apprezzare come decisive per l'esito liberatorio del condannato, tali, cioè, da sole od in combinazione con quelle già acquisite nel processo di cognizione, da ribaltarne il giudizio di colpevolezza (così, tra molte altre, Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028).

Del tutto eccentrico, dunque, è il riferimento, compiuto dai ricorrenti, al diverso ed assai più limitato parametro dell'art. 468, cod. proc. pen., relativo al potere del giudice di riduzione delle liste testimoniali; così come lo sarebbe stato anche quello - non effettuato, ma in ipotesi più pertinente, poiché specificamente riguardante l'ammissione delle prove - al disposto dell'art. 190, stesso codice: che, in quanto funzionale all'accertamento di fatti ignoti al giudicante, ragionevolmente esclude dal perimetro cognitivo dello stesso soltanto le prove richieste dalle parti che si presentino «manifestamente» superflue o irrilevanti.

2. Così calibrato il diritto alla prova, in ragione ed in funzione dei limiti di mezzo d'impugnazione straordinario esperito, deve escludersene, nel caso specifico, la lamentata violazione. 2.1. La sentenza impugnata, infatti, spiega diffusamente ed in modo ampiamente persuasivo le ragioni dell'inattendibilità della testimonianza della Popat, definita «costantemente in bilico tra la inattendibilità e la conclamata falsità»: inverosimiglianza delle circostanze di fatto riferite, obiettiva difficoltà del collegamento di quanto asseritamente da lei udito ed osservato con la vicenda oggetto della condanna, tortuosa genesi della sua deposizione, contraddizioni ed illogicità intrinseche del suo narrato.

Sulla base di tale premessa, la Corte d'appello, con lineare consequenzialità logica, dà conto, dunque, dell'inutilità delle ulteriori deposizioni di Brachetti e Caselli, plausibilmente evidenziando, altresì, al lume dei rilevati vizi genetici della testimonianza della Popat, come entrambi costoro fossero stati già escussi in dibattimento e, pur dovendo essere note loro le circostanze che costei ha riferito, non ne avessero fatto alcuna menzione. Si aggiunga - sebbene la ritenuta inutilità del mezzo istruttorio escluderebbe comunque la necessità della relativa assunzione - che non è corretta neppure l'evocazione difensiva dell'art. 195, cod. proc. pen. (del quale, dunque, non si può ravvisare alcuna violazione), non essendo la Popat una testimone "de relato" di quanto dagli altri due riferitole, ma piuttosto una teste diretta di fatti che avrebbero visto costoro personalmente coinvolti a vario titolo (Caselli, cioè, quale uno dei partecipanti all'asserito colloquio da costei clandestinamente ascoltato;

Brachetti, invece, quale destinataria delle sue confidenze su tale vicenda). 2.2. La Corte d'appello, inoltre, ha affrontato ex professo il tema delle possibili ricadute sul giudicato della sentenza assolutoria di Antonio Iaunese nel diverso processo per violazioni fiscali, osservando come la falsità delle fatture a costui apparentemente riferibili, che ha condotto a tale giudizio liberatorio, comunque non smentirebbe la ragione per la quale quei documenti venivano formati, ovvero quella - invece rilevante ai fini del giudizio di condanna di cui si chiede la revisione - di fornire un'apparenza formale di legittimità agli esborsi in realtà frutto di estorsione.3.

Su entrambi i profili dedotti, il comune ricorso degli interessati elude qualsiasi confronto critico con gli anzidetti argomenti della sentenza, sostanzialmente limitandosi a riproporre le richieste di - ulteriore - integrazione probatoria rivolte ai giudici di appello, senza tuttavia illustrarne la decisività. Si tratta, pertanto, di istanze meramente esplorative, volte surrettiziamente a colmare ipotetiche lacune istruttorie e tali, in questo modo, da determinare un inammissibile effetto di aggiramento del giudicato (Sez. 6, n. 22531 del 10/07/2020, ric.

Maci, n.m.).

4. I ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Da ciò consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2021. Il