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Sentenza — n. 33249/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33249/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33249/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Bul Manuel nato a Bergamo il 10/05/1977 Levacovigh Romina nato a Pontedera il 28/03/1979 avverso la sentenza del 12/06/2020 della Corte appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bergamo, applicando la riduzione per il rito abbreviato, ha confermato la responsabilità di Manuel Bui e Romina Levacovigh per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi propongono ricorso a mezzo del comune difensore deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto vi era stata richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame di uno dei due operanti ma era stato ammesso il solo abbreviato ordinario.

Parole chiave

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domanda di ricusazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio difesa d'ufficio ritiro della querela penale vizi procedurali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Bul Manuel nato a Bergamo il 10/05/1977 Levacovigh Romina nato a Pontedera il 28/03/1979 avverso la sentenza del 12/06/2020 della Corte appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bergamo, applicando la riduzione per il rito abbreviato, ha confermato la responsabilità di Manuel Bui e Romina Levacovigh per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi propongono ricorso a mezzo del comune difensore deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto vi era stata richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame di uno dei due operanti ma era stato ammesso il solo abbreviato ordinario.

Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza avendo la Corte di appello dato atto che, dopo il diniego del giudizio abbreviato condizionato, i • ricorrenti avevano chiesto il giudizio abbreviato ordinario senza nulla eccepire sulla precedente decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, osi deciso il 26 maggio 2021 I Co ,eier estensore e il Pr idente Pier S efano I Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA A - 8 SET 2021 F