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Sentenza — n. 33247/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33247/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Serafino Pesenti per i reati di cui agli artt. 337 cod. I pen. e 594, 61 n. 10, cod. pen. e la pena irrogatagli in primo grado nella misura complessiva di sette mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 609 cod. proc. pen, art. 594 cod. pen; Sentenza — n. 33247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un terzo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in ordine alla omessa valutazione ex ante della idoneità della condotta tenuta dall'imputato ad ostacolare l'operato del pubblico ufficiale.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità minaccia nel diritto penale agente di polizia reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici verbale di sequestro reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con un terzo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 609 cod. proc. pen
Il ricorso è fondato limitatamente ad un profilo non dedotto espressamente dal ricorrente, che lo evoca solo incidentalmente nell'esposizione del primo motivo di impugnazione, scrutinabile tuttavia d'ufficio (art. 609 cod.
art. 594 cod. pen
pen.) e che riguarda l'irrogazione della frazione di pena imputabile al delitto di cui all'art. 594 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pesenti Serafino, n. Brembate (Bg) 16/04/1949 avverso la sentenza n. 1431/15 della Corte di appello di Brescia del 11/05/2015 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Serafino Pesenti per i reati di cui agli artt. 337 cod. I pen. e 594, 61 n. 10, cod. pen. e la pena irrogatagli in primo grado nella misura complessiva di sette mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura. Con un primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ravvisato nella condotta complessivamente ascrittagli di avere profferito minacce verbali i presupposti del delitto di resistenza, con particolare riguardo alla ritenuta idoneità di siffatta condotta ad ostacolare l'attività del pubblico ufficiale, consistente nella redazione di un verbale di contravvenzione stradale. Con un secondo motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova dichiarativa, stante la tangibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione del vigile Pirola assunta nel dibattimento e quello che la Corte di appello ha inopinatamente tratto circa la "successione temporale" dei fatti per come effettivamente svoltisi.

Con un terzo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in ordine alla omessa valutazione ex ante della idoneità della condotta tenuta dall'imputato ad ostacolare l'operato del pubblico ufficiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente ad un profilo non dedotto espressamente dal ricorrente, che lo evoca solo incidentalmente nell'esposizione del primo motivo di impugnazione, scrutinabile tuttavia d'ufficio (art. 609 cod. proc. pen.) e che riguarda l'irrogazione della frazione di pena imputabile al delitto di cui all'art. 594 cod. pen. (capo B dell'imputazione), abrogato dal d. Igs. n. 7 del 2016. Il giudice di primo grado aveva applicato la pena di sei mesi di reclusione in relazione al delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. e l'aumento di un mese a titolo di continuazione per quello di ingiuria successivamente abrogato, ragion per cui va eliminata la frazione di pena corrispondente.

2. Il ricorso risulta inammissibile nel resto. Il primo motivo attiene palesemente al merito del tema di accusa. Il ricorrente contesta la stessa configurabilità del delitto di resistenza, che come da imputazione, è stata ravvisata nelle frasi minacciose rivolte al pubblico ufficiale e volte a faro desistere dalla redazione di un verbale di contravvenzione al codice della strada. Se proprio si vuole trovare nella censura un profilo di diritto, riferito alla astratta valenza offensiva della condotta di minaccia, è sufficiente evidenziare che è stato di recente riaffermato il principio che "in tema di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen., non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati" (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207), per cui risulta palesemente infondata la deduzione di manifesta illogicità di una motivazione invece rispettosa del suddetto principio.

Il secondo motivo è, invece, improponibile in sede di legittimità, poiché pretende di attribuire una diversa valenza alle risultanze probatorie dichiarative, contestandone la valutazione operatane dalla Corte di merito e soprattutto proponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dalla Corte stessa, operazione legittima in sede di merito ma incompatibile con l'ambito proprio del vaglio di legittimità. Il terzo motivo risulta parimenti inammissibile, poiché attiene al merito delle valutazioni operate dalla Corte di appello ed al suo apprezzamento circa la configurabilità del reato di resistenza nella condotta in addebito, come anzidetto in linea con il ricordato principio di diritto.

P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la pena di un mese di reclusione irrogata a titolo di aumento per la continuazione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, 17 maggio 2021 Il consigl re e t ore Il Presidente Orl iV II Renato Giuseppe Bricchetti DEPOSITATO