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Sentenza — n. 33246/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33246/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33246/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Marco Piardi p& i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 186, comma 2, C.d.S., concedendogli, in riforma, il beneficio della non menzione i della condanna in aggiunta alla già riconosciuta sospensione condizionale della pena di nove mesi di reclusione inflittagli dal primo giudice.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen, artt. 354 cod. proc. pen, art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 337 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 33246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nonostante l'imputato abbia dichiarato nell'immediatezza dei fatti di avere toccato il cordolo laterale del raccordo dell'uscita dalla tangenziale percorsa il giorno dei fatti, la circostanza deve essere esclusa in mancanza di un accertamento circa l'esistenza di nesso casuale tra condotta ascritta (guida in stato di ebbrezza) e incidente. 2.4. Con un quarto motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ribadita condanna a titolo di resistenza a pubblico ufficiale., stante l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.5.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida abuso di alcol corsa di controllo reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Marco Piardi p& i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
artt. 354 cod. proc. pen
Con un secondo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 354 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
La tesi che l'imputato non abbia ricevuto l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Con un quarto motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ribadita condanna a titolo di resistenza a pubblico ufficiale., stante l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Con un settimo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con un ottavo ed ultimo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 484 cod. proc. pen
Il ricorrente sostiene che prima di dare inizio al dibattimento il giudice avrebbe dovuto controllare la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
259926) - al giudice è, infatti, precluso l'espletamento di qualunque attività processuale nel corso dell'udienza, la quale deve essere rinviata (art. 159 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Piardi Marco, n. Gardone Valtrompia (Bs) 08/04/1991 avverso la sentenza n. 423/19 della Corte di appello di Brescia del 14/02/2019 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Marco Piardi p& i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 186, comma 2, C.d.S., concedendogli, in riforma, il beneficio della non menzione i della condanna in aggiunta alla già riconosciuta sospensione condizionale della pena di nove mesi di reclusione inflittagli dal primo giudice.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Con un primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., esponendo di avere con il primo motivo di appello impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia aveva, all'udienza del 23 marzo 2017, sulla scorta della dichiarazione di astensione del difensore in adesione all'iniziativa proclamata dalla Unione Camere Penali Italiane, dichiarato sospeso il corso della prescrizione e aggiornato il processo al giorno 5 ottobre 2017, contestualmente disponendo la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato a cura del Pubblico Ministero.

Nell'appello si osservava, tuttavia, come il rinvio disposto da Tribunale non potesse determinare alcuna sospensione del termine prescrizionale poiché, sebbene il difensore avesse manifestato l'adesione all'iniziativa di astensione dalle udienze, mancava la prova della notifica del decreto di citazione all'imputato, tanto che nel differire la trattazione del processo il giudice ne aveva ordinato il rinnovo. Dal momento, infatti, che l'accertamento della regolare costituzione delle parti risulta preliminare ad ogni altra attività processuale, l'irritualità delle notificazioni impedisce di attribuire rilevanza alla dichiarazione di astensione della difesa, imponendo di ritenere il rinvio del processo determinato unicamente dalla necessità di rinnovare la notificazione. 2.2.

Con un secondo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. L'accertamento strumentale di alcooltest cui l'imputato venne sottoposto in data 8 settembre 2013 deve essere dichiarato inutilizzabile poiché gli operanti omisero di avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., come dallo stesso confermato in sede di esame in corso di giudizio. 2.3. Con un terzo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale.

Nonostante l'imputato abbia dichiarato nell'immediatezza dei fatti di avere toccato il cordolo laterale del raccordo dell'uscita dalla tangenziale percorsa il giorno dei fatti, la circostanza deve essere esclusa in mancanza di un accertamento circa l'esistenza di nesso casuale tra condotta ascritta (guida in stato di ebbrezza) e incidente. 2.4. Con un quarto motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ribadita condanna a titolo di resistenza a pubblico ufficiale., stante l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.5.

Con un quinto motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 337 e 393-bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione dell'esimente in forma putativa per avere fondatamente ritenuto che gli operanti stessero commettendo un arbitrio nello estrarlo forzatamente dall'autovettura di cui era alla guida per contestargli la violazione del codice stradale. 2.6. Con un sesto motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della suddetta esimente. 2.7. Con un settimo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessiva asprezza della pena irrogatagli già del giudice di primo grado. 2.8.

Con un ottavo ed ultimo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché basato su motivi manifestamente infondati e che riproducono tra l'altro in maniera pedissequa quelli articolati con l'atto di gravame, debitamente considerati e motivatamente disattesi, anche quelli di natura processuale, in punto di fatto dalla Corte territoriale. 2.1. Primo motivo La sentenza ricostruisce in maniera diversa da quella esposta dal ricorrente la sequenza degli atti precedente il rinvio dell'udienza del 23 marzo 2017 disposto dal Tribunale di Brescia per astensione del difensore. A pag. 6 della motivazione è dato leggere, infatti, che la dichiarazione del difensore di voler aderire all'astensione dall'udienza indetta dall'associazione di categoria aveva impedito la trattazione del processo.

Infatti il Tribunale, nel constatare che il Pubblico Ministero non era in grado di produrre il documento attestante l'avvenuta notifica all'imputato, anziché disporre le immediate ricerche al fine di proseguire la trattazione del processo, proprio in forza della dichiarazione di astensione del difensore, aveva disposto il rinvio chiesto dalla difesa, ordinando nelle more al PM di acquisire prova della rituale notifica, da eseguire evidentemente dopo il differimento dell'udienza. Il ricorrente sostiene che prima di dare inizio al dibattimento il giudice avrebbe dovuto controllare la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 cod. proc. pen. ai fini della eventuale dichiarazione di contumacia o assenza dell'imputato, sicchè l'irritualità delle notificazioni avrebbe impedito di attribuire rilevanza alla dichiarazione di astensione del difensore, imponendo di ritenere il rinvio del processo determinato esclusivamente dalla necessità di rinnovare la notificazione.

La prospettazione offerta dal ricorrente è palesemente infondata. Nel caso di manifestazione da parte del difensore di voler aderire all'iniziativa di astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni ci categoria - dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale ritenuta forma di esercizio del diritto regolamentato dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 ed integrata dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 (per tutte v.

Sez. 6, n.1826 del 24/10/2013, S., Rv. 258335 e Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926) - al giudice è, infatti, precluso l'espletamento di qualunque attività processuale nel corso dell'udienza, la quale deve essere rinviata (art. 159 cod. pen.), previa dichiarazione di sospensione dei termini di prescrizione dei reati, preclusione che non può dirsi aggirata per effetto dell'incarico conferito al PM di reperire fuori udienza e nelle more del rinvio l'acquisizione della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione in giudizio. 2.2.

Secondo motivo. La tesi che l'imputato non abbia ricevuto l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ai fini del legittimo impiego dell'etilometro riposa unicamente sulle sue dichiarazioni. Uno degli operanti escusso in dibattimento ha espressamente riferito di aver dato l'avviso (pag. 6 sent.) e di aver riportato sul verbale di accertamento dell'8 settembre 2013, redatto poco dopo l'effettuazione del duplice test strumentale, che l'interessato aveva dichiarato di non voler farsi assistere da un difensore. Si tratta del resto della riproposizione della stessa tesi già prospettata al giudice di primo grado e che senza modifiche viene a indebitamente a sostanziare un motivo di legittimità. 2.3.

Terzo motivo Al di là delle condizioni astratte di applicazione dell'aggravante, nella specie sussiste non solo un collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione del conducente del mezzo (come ritenuto sufficiente tra le altre da Sez. 4 , n. 14267 del 13/12/2018 dep. 2019, Pistocchi, Rv. 275575; Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557), ma addirittura un nesso eziologico diretto tra il sinistro (danneggiamento del cordolo laterale autostradale) e le condizioni psicofisiche del ricorrente conducente di guida, risultato due volte positivo all'alcool test (esiti: g/I 1,72 e g/I 1,61 a distanza di circa dieci minuti). 2.4.

Quarto motivo Tale motivo risulta improponibile in sede di legittimità poiché costituito da argomentazioni di stretto merito, condotte sula base di una ricostruzione in fatto della vicenda diversa da quella accolta dalle sentenze dei precedenti gradi di giudizio e volte a contestare la stessa sussistenza del delitto di resistenza (art 337 cod. pen.) a carico del ricorrente. 2.5. Quinto motivo. La Corte di appello ha argonnentatamente evidenziato che mancavano i presupposti di fatto anche solo per ipotizzare una qualsivoglia arbitrarietà del comportamento degli operanti, lanciatisi con l'auto di servizio e con i lampeggianti e gli apparati acustici accesi in un pericoloso inseguimento autostradale a più di 200 km/h al fine di contestare all'imputato di non avere atteso il loro arrivo per verificare il motivo della richiesta di intervento; ad inseguimento concluso ed uscito (o come lui sostiene, estratto) dal veicolo di cui era alla guida, il ricorrente aveva, inoltre, iniziato a spintonare gli agenti, prima di esser sottoposto ad alcooltest.

La difesa si ostina a riproporre la tesi dell'arbitrarietà dell'operato degli agenti o in alternativa la configurabilità dell'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa, difettando, tuttavia, totalmente i presupposti di fatto per la sua sostenibilità. 2.6. Sesto motivo Anche tale doglianza risulta palesemente infondata, limitandosi il ricorrente a contestare, in maniera invero generica, la più che adeguata motivazione con cui la Corte di merito ha escluso la configurabilità della predetta esimente. 2.7. Settimo motivo Il motivo risulta improponibile, dal momento che il ricorrente si limita a contestare la presunta asprezza di una pena (nove mesi di reclusione condizionalmente sospesa) che appare del tutto proporzionale ad una condotta che ha messo a serio rischio l'incolumità degli agenti oltre che degli utenti del tratto autostradale interessato dalla sua fuga, condotta che ha integrato, fra gli altri comportamenti, il delitto di resistenza oggetto di condanna. 2.8.

Ottavo motivo. Congrua appare, infine, la motivazione con cui la Corte di merito ha disatteso, in ragione della gravità del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per cui il motivo va dichiarato manifestamente infondato.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 17 maggio 2021 Il consigl