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Sentenza — n. 33245/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33245/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33245/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Anatoliy Stefyuk per il reato di cui all'art. 348 cod. i pen. in relazione all'abusivo esercizio della professione di medico odontoiatra, disponendo la riduzione della pena inflittagli dal primo giudice e sostituendola con la corrispondente pena pecuniaria, ferma la concessione dei benefici di legge.

Regesto Legislator

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art. 348 cod. pen; Sentenza — n. 33245/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In termini puramente teorici, infatti, la revoca immotivata di testimoni ritualmente ammessi è suscettibile di produrre "una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata" (cfr. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732), ma, vale ripeterlo, nessuna nullità si è concretizzata per effetto della decisione del tutto giustificata del Tribunale di revocare l'ammissione di testimoni irreperibili.

Parole chiave

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perizia medica carente violazione dei doveri professionali responsabilità dell'avvocato misura disciplinare contro avvocato parzialità dell'esperto cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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art. 348 cod. pen
In termini strettamente logici, l'accertamento che una determinata professione è stata esercitata abusivamente nel passato, ancorché non più in atto, non elimina la punibilità ai sensi dell'art. 348 cod. pen., rilevando unicamente ai fini dell'individuazione del dies ad quem di commissione del reato.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Stefyuk Anatoliy, n. in Ucraina 02/06/1964 avverso la sentenza n. 3424/19 della Corte di appello di Brescia del 13/12/2019 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Anatoliy Stefyuk per il reato di cui all'art. 348 cod. i pen. in relazione all'abusivo esercizio della professione di medico odontoiatra, disponendo la riduzione della pena inflittagli dal primo giudice e sostituendola con la corrispondente pena pecuniaria, ferma la concessione dei benefici di legge.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un primo motivo deduce la mancata assunzione di prove decisive, avendone fatto espressa richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 6 Conv EDU e del diritto di difesa. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello relativo all'annullamento dell'ordinanza pronunciata nel giudizio di primo grado all'udienza del 11 febbraio 2019, con cui il Tribunale aveva revocato procedente ordinanza ammissiva delle prove dedotte dalla difesa dell'imputato e segnatamente dei testimoni Goruk Mariva, Shynkaryk Mariva e Kusakon Galyna.

Richiesta espressamente in tal senso, la Corte di merito non ha, inoltre, ritenuto di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale poiché non sarebbe stato dedotto l'elemento della 'necessità' di detta rinnovazione. Immotivatamente, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che vi sia stata acquiescenza alla revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove, sull'assunto che la difesa non avrebbe fatto opposizione o proposto istanza di revoca di detta ordinanza, dal momento che non vi era alcun onere difensivo di opposizione a fronte dell'immotivato provvedimento del Tribunale.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione in relazione alla richiesta di piena assoluzione formulata con l'atto di appello. La responsabilità del ricorrente è stata ribadita sulla scorta del semplice rinvenimento di attrezzatura medica e/o odontoiatrica all'interno della sua abitazione, senza alcun altro elemento di prova (ad es. l'identificazione di soggetti sottoposti a cure odontoiatriche) a riscontro di quelli che restano, pertanto, elementi di natura indiziaria, ben lontani da quei "dati oggettivi, univocamente significativi di una attività già svolta" di cui parla la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo di censura che, attesa la natura processuale delle questione posta, ne ha richiesto la consultazione, dal fascicolo processuale risulta quanto segue. Come puntualmente riportato anche dalla sentenza impugnata (pagg. 5-6), in apertura del giudizio di primo grado, al Tribunale di Brescia era stata presentata lista testimoniale difensiva comprendente i nomi di tre persone di nazionalità ucraina, ma all'udienza dell giorno 11 febbraio 2019, cui il giudice aveva già rinviato quella del 10 settembre 2018 quando il difensore dell'imputato aveva comunicato il fallito tentativo di citazione dei testimoni, di fronte alla nuova comunicazione che le raccomandate postali di citazione erano state restituite al mittente per riferita irreperibilità, il giudice senza opposizione e senza richiesta di svolgere ulteriori ricerche, revocava l'ordinanza di ammissione dei testimoni.

La ricostruzione della vicenda affidata al ricorso diverge, pertanto, da quella restituita dall'esame degli atti processuali, cui Collegio ha dovuto accedere essendo il giudice del 'fatto processuale'. Non si è consumata, pertanto, alcuna 'palese violazione del diritto di difesa dello imputato' (pag. 4 ricorso), il cui difensore ha anzi fatto acquiescenza, peraltro inevitabile, alla decisione del giudice di revocare l'ammissione di testimoni di cui era ignota la residenza o il domicilio e quindi a tutti gli effetti irreperibili. Si sarebbe in ogni caso al cospetto di un caso di sanatoria di una ipotetica nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., ammesso e non concesso, però, che la stessa si sia effettivamente verificata, il che è però e per quanto sopra detto da escludere.

In termini puramente teorici, infatti, la revoca immotivata di testimoni ritualmente ammessi è suscettibile di produrre "una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata" (cfr. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732), ma, vale ripeterlo, nessuna nullità si è concretizzata per effetto della decisione del tutto giustificata del Tribunale di revocare l'ammissione di testimoni irreperibili.

Incensurabile è anche il profilo, strettamente collegato al precedente, della mancata rinnovazione dell'istruttoria, considerata anche la mancata allegazione da parte della difesa dell'assoluta necessità della rinnovazione (nel motivo di appello si deduceva che "i testi avrebbero potuto essere rilevanti ai fini difensivi"). In questo caso il parametro normativo che, stando al ricorrente, sarebbe stato violato è costituito dall'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. che rimette alla valutazione discrezionale della Corte di appello di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche mediante l'acquisizione - come nel caso di specie - di prove nuove, sempre che la ritenga assolutamente necessaria.

Ma se e come anticipato la stessa parte processuale manifesta nell'atto di gravame un giudizio di mera rilevanza dei testi non esaminati e di cui chiede l'escussione, ne consegue la incensurabilità della statuizione della Corte territoriale sul punto, del resto espressasi esattamente nei termini ora indicati.

3. Il secondo motivo di censura investe, invece, il merito stesso del giudizio sotto il profilo della valutazione degli elementi probatori. La contestazione di fondo che il ricorrente muove alla decisione impugnata è di averne ribadito la responsabilità sulla base di elementi probatori indiziari, al più significativi di un'attività già svolta, consistenti nel mero rinvenimento di attrezzatura medica e/o odontoiatrica all'interno della propria abitazione, ma in assenza di una più approfondita verifica circa l'effettivo esercizio attuale di una attività professionale abusiva, stante l'insussistenza di qualsivoglia contatto con eventuali ipotetici pazienti.

La censura oltre che improponibile è anche manifestamente infondata. In termini strettamente logici, l'accertamento che una determinata professione è stata esercitata abusivamente nel passato, ancorché non più in atto, non elimina la punibilità ai sensi dell'art. 348 cod. pen., rilevando unicamente ai fini dell'individuazione del dies ad quem di commissione del reato. Quanto all'invocato apprezzamento delle concrete emergenze probatorie, insito nella formulazione della censura, vale ribadire che sede di legittimità risultano inammissibili le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra molte Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965), poiché trattasi di un compito demandato alla competenza esclusiva dei giudici dei gradi di merito del processo.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 17 maggio 2021 Il consigliere s L.ore Il Presidente