Sentenza — n. 33244/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAbagnale Antonio, n. Sant'Antonio Abate (Na) 16/11/1958 2. Aiello Maria Rosaria, n. Vico Equense (Na) 10/12/1960 3. Vitale Giovanni, n. Fratta Maggiore (Na) 05/03/1972 avverso la sentenza n. 6837/19 della Corte di appello di Napoli del 07/10/2019 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti per le parti civili l'avv. Francesco Fabrizio per Generali Italia S.p.A. e l'avv. Francesco Rotella per Ferrari Financial Services S.p.A., i quali hanno chiesto la conferma della sentenza e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa nel grado, come da separate note depositate; sentito per il ricorrente Vitale l'avv. Federica Latagliata in sostituzione dell'avv. Cesare Placanica, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso C,'
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 646 cod. pen, art. 586 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33244/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte di cassazione sedimentatasi sul tema del contrasto tra verbale e sentenza è del resto costante nel ritenere la prevalenza del verbale e la possibilità di sanare la divergenza con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14653 del 05/03/2008, Dongu, Rv. 24011; Sez. 2, n. 45526 del 21/10/2005, Ndiaye, Rv. 232935; Sez. 6, n. 6857 del 27/01/2004, Echi, Rv. 228606; Sez. 6, n. 220 del 22/01/1999, Aquaro, Rv. 214687 tutte in casi di sentenza di patteggiamento). Inoltre, in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l'intestazione della sentenza deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso (per tutte v.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Abagnale Antonio, n. Sant'Antonio Abate (Na) 16/11/1958 2. Aiello Maria Rosaria, n. Vico Equense (Na) 10/12/1960 3. Vitale Giovanni, n. Fratta Maggiore (Na) 05/03/1972 avverso la sentenza n. 6837/19 della Corte di appello di Napoli del 07/10/2019 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti per le parti civili l'avv. Francesco Fabrizio per Generali Italia S.p.A. e l'avv. Francesco Rotella per Ferrari Financial Services S.p.A., i quali hanno chiesto la conferma della sentenza e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa nel grado, come da separate note depositate; sentito per il ricorrente Vitale l'avv. Federica Latagliata in sostituzione dell'avv. Cesare Placanica, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso C,'
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Antonio Abagnale in ordine ai reati di cui agli artt. 646, 61 n. 7 cod. pen. (capi 1 e 2) e 367 cod. pen. (capo 3), Maria Rosaria Aiello in ordine ai predetti reati di cui ai capi 1 e 2 e Giovanni Vitale in ordine ai reati di appropriazione indebita aggravata (capi 1 e 4), ribadendo l'applicazione delle pene detentive, non condizionalmente sospese, rispettivamente loro inflitte dal Tribunale di Napoli nella misura ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni in favore delle costituite parte civili.
I giudici di merito hanno stabilito che i reati sono stati commessi nell'ambito di un collaudato sistema operativo fraudolento che prevedeva l'acquisizione a mezzo contratto di leasing della detenzione di autovetture di pregio (marca Ferrari), detenzione successivamente trasformatasi in possesso uti dominus in vista della loro rivendita o comunque della cessione a vario titolo a soggetti residenti all'estero (Rep. Federale Tedesca), tanto che in origine veniva formulata anche l'ipotesi di associazione per delinquere, decaduta, però, già all'esito del giudizio di primo grado.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, che formulano i motivi di censura sinteticamente esposti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Antonio Abagnale Violazione dell'art. 192 cod. proc. perì. I giudici di appello hanno senza motivo ritenuto irrilevante la deduzione difensiva circa la presenza di una autovettura in territorio italiano in epoca in cui la stessa risultava già venduta, mentre non hanno spiegato adeguatamente l'importanza della denunzia della rapina del veicolo tre mesi dopo la sua immatricolazione in Germania (reato sub 3).
4. Maria Rosaria Aiello Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. I giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti le citate deduzioni difensive e non hanno spiegato in maniera congrua quale sarebbe stato l'apporto materiale fornito al perfezionamento dei delitti di appropriazione indebita delle autovetture; la ricorrente si duole, inoltre, dell'omessa concessione delle attenuanti generiche, nonostante il minimo contributo fornito alla consumazione dei reati.
5. Giovanni Vitale Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., violazione di legge e vizio di motivazione sul punto. La sentenza impugnata merita censura, in primo luogo, per non aver dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi 1 e 4 dell'imputazione. La Corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta dei periodi di sospensione del procedimento, che il termine di prescrizione sia maturato il 6 marzo 2020, ma il calcolo non appare corretto. All'esito dei conteggi eseguiti, infatti, il Tribunale riteneva che la prescrizione fosse rimasta complessivamente sospesa per un periodo di due anni, sei mesi e dodici giorni, computando, fra gli altri, il periodo di sospensione disposto all'udienza del 15 febbraio 2015 al 15 ottobre 2015 (pari a sette mesi e ventisei giorni) nonché quello dal 18 febbraio 2016 al 15 dicembre 2016 (pari a nove mesi e ventisei giorni).
La Corte d'appello confermava il calcolo operato dal primo giudice, specificando come correttamente fosse stato conteggiato l'intero periodo di sospensione in relazione al rinvio disposto dal 15 febbraio 2015 al 15 ottobre 2015 poiché non dovuto allo impedimento dell'avv. difensore Pellino, ma su mera richiesta dalla difesa (pag. 7 sent. impugnata). Tuttavia, la stessa sentenza di primo grado dà atto alla pag. 5 del disposto rinvio "a causa dell'impedimento del difensore", rinvio che non fu, dunque, disposto su semplice richiesta di parte ma per impedimento, con le diverse conseguenze in sede processuale, giacché nel secondo caso il periodo di sospensione da conteggiare non può superare i sessanta giorni a partire dalla cessazione dell'impedimento stesso.
Dalla sentenza di primo grado si evince anche che un ulteriore periodo di sospensione del corso della prescrizione è collegato al rinvio disposto all'udienza del 18 febbraio 2016 al 15 dicembre 2016 (pari a nove mesi e ventisei giorni). Nondimeno dalla motivazione della sentenza non risulta che sia stata effettuata richiesta di rinvio da parte di alcuno dei difensori, sul punto la stessa recitando: "All'esito, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti allegati al fascicolo del dibattimento e rinviava per la conclusioni al 15 dicembre 2016, con sospensione dei termini di prescrizione".
A sua volta la sentenza di appello non fa alcun riferimento a tale ulteriore sospensione, limitandosi a recepire il conteggio del Tribunale che, alla luce delle citate considerazioni, non può ritenersi corretto. Violazione di legge per inosservanza della disciplina del concorso di persone nel reato e carenza di motivazione, in relazione alla parte motiva relativa al capo 1 della imputazione; vi è contestata la commissione di un'appropriazione indebita avente ad oggetto una vettura di pregio; la descrizione del fatto storico oggetto di accertamento manca però di enucleare le condotte specifiche dei singoli imputati, che avrebbero concorso nella commissione del reato.La sentenza di primo grado appare assolutamente carente nell'indicare il contributo materiale o morale offerto dal ricorrente alla realizzazione del delitto; quella di appello propone un percorso logico - argomentativo fondato su meri elementi di sospetto, inidonei a colmare il vuoto probatorio circa il presunto concorso nel reato, arrivando a trarre elementi di prova dalla mancata spiegazione fornita dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale.
Violazione di legge per erronea applicazione al caso di specie dell'art. 646 cod. pen. e carenza ed illogicità della motivazione, in relazione alla parte motiva in cui si affronta il capo 4. Non sono state prese in considerazioni le allegazioni difensive, suffragata da numerose prove, anche documentali, volte a dimostrare l'erroneità della contestazione e nessuna considerazione si era data alla circostanza che del tutto pacificamente era stato un terzo (tale Mohanned Habani) ad appropriarsi della vettura, della quale aveva conseguito il possesso in ragione di un contratto di esposizione in precedenza stipulato con il ricorrente.
Carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi degli imputati Abagnale ed Aiello vanno dichiarati inammissibili perché basati su motivi improponibili in sede di legittimità, investendo direttamente il merito delle accuse. Il primo di tali ricorrenti pone, infatti, all'attenzione del giudice di legittimità due circostanze di fatto (quali indicate nell'esposizione della doglianza) che, in prospettiva difensiva, dovrebbero o meglio avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad adottare una decisione di segno diverso rispetto alla pronuncia condanna. In questa sede non è dato, quindi, pronunciare diversamente dalla improponibilità del motivo per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., venendo questa Corte di cassazione chiamata indebitamente ad apprezzare le emergenze probatorie acquisite al processo.
Lo stesso è a dirsi delle doglianze formulate dalla ricorrente Aiello, la quale pretende di demandare al giudice di legittimità la valutazione degli indici probatori di merito sulla base dei quali ne è stato ribadito il concorso nei reati di cui ai capi 1 e 2 dell'imputazione; essa critica, inoltre, la decisione di negarle il riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la congrua motivazione svolta dalla Corte di appello sul punto (pag. 12 sent.) e la formulazione del motivo di ricorso (pag.
4) in termini di mera richiesta.
2. Più articolate considerazioni richiede il ricorso proposto dall'imputato Vitale.Con il primo motivo di impugnazione, tale ricorrente deduce l'esistenza di una discrasia tra il contenuto di due verbali dibattimentali e la motivazione della sentenza di primo grado. Nel verbale di udienza del giudizio di primo grado del 17 febbraio 2015 è dato, infatti, leggere che l'avv. Striano in sostituzione dell'avv. Pellino informava il collegio che il collega gli aveva rappresentato per via telefonica di avere nel corso di quella stessa mattina avuto un problema familiare con il padre che aveva accusato un malore, pregandolo, così, di chiedere il differimento dell'esame dell'imputato Vitale da lui assistito; il Tribunale disponeva il rinvio all'udienza del 15 ottobre 2015, omettendo di decidere anche sull'istanza istruttoria avanzata in proprio dall'avv.
Striano, quale difensore del coimputato Abagnale. Non può, pertanto, residuare alcun dubbio che si trattò di una richiesta di differimento di mera cortesia, non ascrivibile tecnicamente al novero di quelle conseguenti ad un impedimento del difensore, in quanto proposta in assenza di qualsivoglia documentazione a sostegno. Il Tribunale ebbe, dunque, a disporre il rinvio, correttamente computandolo per l'intero ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3 cod. pen. in quanto disposto 'a mera richiesta del difensore' e non per sessanta giorni più uno (quello dell'asserito impedimento).
Né rileva che nella sentenza di primo grado il Tribunale abbia dato erroneamente conto che l'udienza era stata differita per impedimento del difensore. A tale riguardo va osservato che il verbale di udienza, redatto ai sensi degli artt. 134 e segg. cod. proc. pen., fa fede fino a querela di falso e quello dell'udienza del 17 febbraio 2015 si limita a riportare che venne disposto il rinvio dell'udienza senza indicazioni circa l'impedimento dell'avv. Pellino. Contro i provvedimenti adottati dal Tribunale in forma di ordinanza, tale dovendo essere considerata a tutti gli effetti il provvedimento di differimento dell'udienza, è data, inoltre, facoltà di impugnazione, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione della sentenza (art. 586 cod. proc. pen.), il che non risulta essere avvenuto nel caso di specie, posto che l'appello dell'allora difensore del ricorrente, avv.
Pellino, investiva unicamente profili di merito circa l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati in addebito di cui ai capi 1 e 4 dell'imputazione. Analoghe considerazioni valgono per l'altro provvedimento di differimento dell'udienza, per la quale non v'è in realtà neppure effettivo contrasto con la sentenza. Dal verbale dell'udienza del giudizio di primo grado del 18 febbraio 2016 risulta, infatti, che il Tribunale dichiarava chiusa la discussione; a quel punto le parti private chiedevano rinvio per le conclusioni e il Tribunale accoglieva l'istanza disponendo rinvio al giorno 15 dicembre 2016.
Corretta, dunque, è stata l'applicazione dell'art. 159, primo comma, n. 3 prima parte, cod. pen. e correttamente sono stati computati per l'intero i periodi di sospensione della prescrizione corrispondenti ai differimenti di udienza.Alle precedenti considerazioni si deve aggiungere che le indicazioni della sentenza sul punto posseggono valenza meramente descrittiva delle modalità di svolgimento del dibattimento, come tali non potendo assumere alcuna rilevanza privilegiata rispetto al contenuto dei provvedimenti ordinatori affidati ai verbali di udienza.
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione sedimentatasi sul tema del contrasto tra verbale e sentenza è del resto costante nel ritenere la prevalenza del verbale e la possibilità di sanare la divergenza con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14653 del 05/03/2008, Dongu, Rv. 24011; Sez. 2, n. 45526 del 21/10/2005, Ndiaye, Rv. 232935; Sez. 6, n. 6857 del 27/01/2004, Echi, Rv. 228606; Sez. 6, n. 220 del 22/01/1999, Aquaro, Rv. 214687 tutte in casi di sentenza di patteggiamento). Inoltre, in caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l'intestazione della sentenza deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso (per tutte v.
Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 27583 in fattispecie di difforme indicazione delle conclusioni delle parti; conf. Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262587; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350 in un caso di divergente indicazione di un componente del collegio giudicante e soprattutto Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615 in fattispecie di divergenza tra dispositivo di sentenza letto in udienza e allegato al verbale e copia di quello successivamente depositata dall'estensore). Gli altri motivi del ricorso risultano, invece, intrinsecamente inammissibili poiché investono direttamente il merito della vicenda processuale, il secondo sotto il profilo della asserita assenza di un apporto causale del ricorrente al perfezionamento dei delitti di appropriazione indebita ed il terzo sotto quello della mancata valutazione di una circostanza di fatto che, nella prospettazione difensiva, sarebbe in grado di scardinare l'intera costruzione argomentativa della Corte di merito posta a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine all'appropriazione della vettura di cui al capo 4 dell'imputazione.
Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, congruamente ribadito dalla Corte di appello con confutando l'assunto difensivo che l'imputato abbia assunto un atteggiamento processuale collaborativo (pag. 17 sent.).
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite nei termini di cui al dispositivo. 6 (e, P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili Generali Italia S.p.A. e Ferrari Financial Services S.p.A., che liquida per ciascu