Sentenza — n. 33242/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADella Grotta Luigi, nato il 24/09/1969 a Torre Annunziata 2. Palmieri Oreste, nato il 09/12/1979 a Torre Annunziata 3. Passeggia Raffaele, nato il 06/01/1960 a Torre Annunziata 4. Caglione Luigi, nato il 10/05/1966 a Torre Annunziata 5. Abbellito Raffaele, nato il 03/11/1971 a San Giuseppe Vesuviano 6. Varone Valerio, nato il 31/12/1978 a Torre Annunziata 7. Ferraro Salvatore, nato il 29/10/1964 a Torre Annunziata 8. Annoruso Leonardo, nato il 27/03/1974 a Torre Annunziata 9. Palumbo Antonio, nato il 25/10/1982 a Torre Annunziata avverso la sentenza del 30/06/2020 della Corte di appello di Napoli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 546 cod. proc. pen, artt. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33242/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un terzo motivo si lamentano i medesimi vizi in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., non risultando che l'imputato abbia mai posto in essere alcuna minaccia o violenza tale da ingenerare nelle persone offese la percezione di una coartazione della propria volontà, né abbia mai fatto riferimento alla organizzazione criminale denominata "clan Gionta". 5.4. Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena irrogata, all'aumento operato per la continuazione e alla denegata concessione delle attenuanti generiche per tutti i reati in contestazione.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Della Grotta Luigi, nato il 24/09/1969 a Torre Annunziata 2. Palmieri Oreste, nato il 09/12/1979 a Torre Annunziata 3. Passeggia Raffaele, nato il 06/01/1960 a Torre Annunziata 4. Caglione Luigi, nato il 10/05/1966 a Torre Annunziata 5. Abbellito Raffaele, nato il 03/11/1971 a San Giuseppe Vesuviano 6. Varone Valerio, nato il 31/12/1978 a Torre Annunziata 7. Ferraro Salvatore, nato il 29/10/1964 a Torre Annunziata 8. Annoruso Leonardo, nato il 27/03/1974 a Torre Annunziata 9. Palumbo Antonio, nato il 25/10/1982 a Torre Annunziata avverso la sentenza del 30/06/2020 della Corte di appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da Varone +‘: Valerio, Passeggia Raffaele, Palmieri Oreste, Ferraro Salvatore, Palumbo Antonio, Amoruso Leonardo e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da Della Grotta Luigi, Abbellito Raffaele e Caglione Luigi; uditi i difensori delle parti civili A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. Impresa e Associazione Mutua Consumatori Campania, rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv.
Daniele Camerota, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Alessandro Motta, e dall'Avv. Agostino La Rana, che hanno depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi, per gli imputati, i difensori: Avv. Francesco Matrone per Valerio Varone e, quale sostituto processuale dell'Avv. Pasquale Striano, per Leonardo Amoruso; Avv. Elio D'Aquino per Salvatore Ferraro; Avv. Ciro De Simone per Oreste Palmieri e Luigi Caglione, nonché, quale sostituto processuale dell'Avv. Ciro Ottobre, per Raffaele Abbellito, dell'Avv. Fortunato Massimiliano Lanfranco, per Raffaele Passeggia, e dell'Avv.
Roberto Cuomo per Luigi Caglione e Raffaele Passeggia, che hanno rispettivamente concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2020 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2018, rideterminando - rispettivamente in anni diciassette, mesi due e giorni venti di reclusione e in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa - le pene irrogate a Luigi Della Grotta e Raffaele Abbellito e confermando nel resto la sentenza impugnata, che riteneva i predetti imputati, nonché Raffaele Passeggia, Leonardo Amoruso, Antonio Palumbo, Luigi Caglione, Oreste Palnnieri, Valerio Varone e Salvatore Ferraro, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti a titolo di partecipazione ad un'associazione di stampo camorristico (cd. "clan Gionta") operante nel territorio di Torre Annunziata dal maggio 2015, di vari episodi estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen. e di porto ed illecita detenzione, parimenti aggravata, di armi ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con le pene per ciascuno di essi ritenute di giustizia ed ivi rispettivamente indicate. 1.1.
I Giudici di merito hanno ritenuto accertati i fatti relativi all'intraneità al contestato sodalizio criminale, nonché alla realizzazione di una serie di reati estorsivi e in materia di armi, consumati in quella realtà territoriale nell'arco di tempo ricompreso fra l'agosto 2016 e l'agosto del 2017, sulla base di un compendio probatorio costituito dalle risultanze offerte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli esiti delle attività investigative e di intercettazione telefonica ed ambientale in motivazione richiamate.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Luigi Della Grotta, deducendo l'assenza di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per tutti i reati contestati, non avendo la Corte d'appello stabilito con certezza l'effettivo coinvolgimento della persona del ricorrente nella realizzazione delle relative attività delittuose se non sulla base dell'incerto riferimento ad un nominativo non meglio identificato - tale "Gigino panzarotto" - che è, peraltro, assai diffuso e riferibile ad una pluralità di persone. L'identificazione del ricorrente quale interlocutore di una conversazione oggetto di captazione, e dai Giudici di merito utilizzata con riferimento all'episodio estorsivo di cui al capo B), è avvenuta in maniera del tutto apodittica, inficiando conseguentemente le affermazioni di responsabilità relative alle ulteriori ipotesi di reato, ivi compresa quella contestata al capo W), dove addirittura manca qualsiasi riferimento al su indicato nominativo.
3. Nell'interesse di Valerio Varone ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, l'omessa motivazione in relazione alle doglianze oggetto dei motivi di gravame formulati riguardo al reato associativo di cui al capo A), non potendosi ritenere sufficiente ai fini della prova della sua intraneità al sodalizio il rinvio dalla Corte d'appello operato ai reati in materia di detenzione e porto dell'arma (una pistola dalla marca e dal calibro sconosciuti, che egli aveva ricevuto a fini di custodia da Luigi Della Grotta) oggetto dei capi d'imputazione sub Q) e Q1), omettendo al contempo la disamina dell'insieme delle su esposte doglianze difensive. 3.1. Con un secondo motivo, inoltre, vengono dedotti plurimi vizi della motivazione riguardo all'omesso esame della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa in sede di gravame, là dove si ponevano in evidenza:
a) il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione ambientale nella vettura in uso al Passeggia ed al Palmieri relativamente al fatto che taluni esponenti del "clan Gionta" si erano recati dal Varone allo scopo di intimidirlo per avere egli minacciato una persona vicina al sodalizio utilizzando una pistola;
b) l'impossibilità di ricavare la prova della sussistenza del reato associativo unicamente sulla base della detenzione di un'arma, senza svolgere alcuna attività d'indagine in merito all'effettiva adesione dell'imputato alla consorteria.3.2. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 aprile 2021 il difensore del Varone, Avv. Francesco Matrone, ha integrato i su esposti motivi di ricorso allegando un'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 22 ottobre 2019 e una sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 maggio 2019, passata in giudicato nei confronti del ricorrente, insistendo nell'accoglimento del ricorso.
4. Il difensore di Raffaele Abbellito ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione deducendo plurimi vizi della motivazione in ordine all'accertamento del reato di cui al capo C2), apparendo la pronuncia impugnata carente di motivazione riguardo alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., atteso che, alla luce del generico tenore delle conversazioni oggetto d'intercettazione ambientale, la condotta ivi contestata difetta di carica intimidatrice e non è caratterizzata dall'utilizzo dei mezzi dell'associazione di stampo camorristico egemone nel territorio di Torre Annunziata, né l'aggravante in esame vi risulta configurabile con riferimento alla sua componente cd. finalistica, non essendo emersi elementi specifici dai quali inferire che i proventi della tentata estorsione sarebbero confluiti in tutto o in parte nelle casse del sodalizio, dalla cui contestata partecipazione, peraltro, il ricorrente è stato assolto in primo grado.
5. Il difensore di Raffaele Passeggia ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 5.1. Con un primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione ex artt. 267 e 191, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla erronea valutazione di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate, in particolare, all'interno di un'autovettura intestata ad Anna Di Salvatore e in uso ad Oreste Palmieri in compagnia del Passeggia, dal momento che i decreti di convalida delle operazioni disposte d'urgenza dal P.M. ed i relativi decreti di proroga sono stati emessi in difetto di motivazione.
Si evidenzia, sotto tale profilo, che tutte le richieste di proroga del P.M. risultano coperte da omissis e che i relativi decreti di convalida e proroga sono generici e privi di riferimenti specifici in relazione al numero dell'utenza interessata e all'indicazione dell'autovettura, esaurendosi la motivazione in una mera formula di stile. A tal fine s'impugna, inoltre, l'ordinanza dibattimentale al riguardo emessa dalla Corte di appello nell'udienza del 30 giugno 2020, là dove si fa riferimento ad una nota inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 22 giugno 2020, nella quale si dà conto della presenza di atti ("nell'indice del faldone n. 3") che risultavano invece del tutto assenti nel procedimento, con la conseguente violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di esaminare il relativo materiale, se non quello prodotto dalla difesa e contenente i contestati omissis. 5.2.
Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità riguardo alla contestata partecipazione al reato associativo di cui al capo A), avendo la Corte d'appello fornito sul punto una motivazione meramente apodittica e reiterativa dei medesimi argomenti già esposti nella decisione di primo grado, senza confrontarsi con le ragioni dalla difesa illustrate nei relativi motivi di gravame. Dal contenuto delle intercettazioni, infatti, non sono emersi elementi dimostrativi di una stabile compenetrazione dell'imputato nel tessuto organizzativo del sodalizio, né di un suo ruolo definito ovvero del fatto che egli agisse per curarne gli interessi, ma solo della circostanza che il ricavato delle dazioni di alcuni imprenditori veniva autonomamente trattenuto e ripartito fra il Passeggia ed il Palmieri. 5.3.
Con un terzo motivo si lamentano i medesimi vizi in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., non risultando che l'imputato abbia mai posto in essere alcuna minaccia o violenza tale da ingenerare nelle persone offese la percezione di una coartazione della propria volontà, né abbia mai fatto riferimento alla organizzazione criminale denominata "clan Gionta". 5.4. Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena irrogata, all'aumento operato per la continuazione e alla denegata concessione delle attenuanti generiche per tutti i reati in contestazione.
6. Il difensore di Leonardo Amoruso ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione ex artt. 267 e 191, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla erronea valutazione di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, sulla base delle medesime ragioni di doglianza esposte nel ricorso proposto da Raffaele Passeggia (v., supra, il par. 4). 6.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità riguardo al reato di estorsione di cui al capo P), avendo la Corte d'appello fornito sul punto una motivazione meramente apodittica e reiterativa dei medesimi argomenti già esposti nella decisione di primo grado, senza confrontarsi con le ragioni dalla difesa illustrate nei relativi motivi di gravame.
Si assume, in relazione a tale profilo di doglianza, che la sentenza impugnata ha ricostruito il fatto sulla base delle generiche e non riscontrate dichiarazioni rese dai collaboratori Aniello Nasto e Michele Palumbo, che alcuna precisa informazione hanno riferito in merito alla posizione dell'Amoruso, a sua volta condannato per aver costretto i titolari di alcune imprese portuali a corrispondere la somma di euro quattromila mensili, mediante minacce ritenute espressione del metodo mafioso proprio del "clan Gionta". 6.2. Con un terzo motivo si lamentano i medesimi vizi in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., non risultando che l'imputato abbia mai posto in essere alcuna minaccia o violenza tale da ingenerare nelle persone offese la percezione di una coartazione della propria volontà, né abbia mai fatto riferimento alla organizzazione criminale denominata "clan Gionta".
A fondamento della ritenuta aggravante è stato posto il legame di parentela con Vincenzo Amoruso, affiliato al predetto sodalizio di stampo camorristico, senza considerare tuttavia che l'imputato è incensurato ed è stato assolto dall'imputazione associativa di cui al capo A). Né dal contenuto delle intercettazioni in atti richiamate, e in particolare dalle conversazioni intercorse con Ciro Ascione ed Antonio Rocco, potrebbero trarsi elementi idonei a configurare la presenza di condotte minacciose, volte in qualche modo ad agevolare il potere intimidatorio del sodalizio criminale operante nel territorio. 6.3.
Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena, irrogata in misura eccessiva, nonché all'aumento operato per la continuazione e alla denegata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.
7. Il difensore di Antonio Palumbo ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo plurimi vizi della motivazione riguardo al reato di cui agli artt. 56, 629, primo e secondo comma, in relazione agli artt. 628, ultimo comma, 416-bis. 1 cod. pen. (capo T), per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere ai rilievi mossi in sede di gravame riguardo alla esatta ricostruzione della vicenda storico-fattuale e all'accertamento degli elementi costitutivi della contestata pretesa estorsiva che l'imputato avrebbe realizzato recandosi presso il locale di ristorazione "Massè". Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., data l'assenza di qualsivoglia elemento positivo idoneo a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato in un'associazione di stampo mafioso, ovvero il potere di condizionamento criminale del sodalizio di riferimento nella realtà locale, cui il Palumbo, che nel caso di specie ha agito per motivi meramente personali, non era peraltro affiliato.
8. Il difensore di Oreste Palmieri e Luigi Caglione ha proposto nel loro interesse ricorso per cassazione deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 8.1. Con un primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione ex artt. 267 e 191, comma 2, cod proc. pen. in ordine alla erronea valutazione di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, sulla base delle medesime ragioni di doglianza esposte nel ricorso proposto da Raffaele Passeggia (v., supra, il par. 4). 8.2. Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilità riguardo alla contestata partecipazione al reato associativo di cui al capo A), avendo la Corte d'appello fornito sul punto una motivazione meramente apodittica e reiterativa dei medesimi argomenti già esposti nella decisione di primo grado, senza confrontarsi con le ragioni dalla difesa illustrate nei relativi motivi di gravame.
Non risultano dagli atti processuali elementi idonei a dimostrare lo stabile inserimento dei predetti imputati nel tessuto organizzativo del "clan Gionta": dal contenuto delle intercettazioni emerge, infatti, che il Palmieri tratteneva per sé il ricavato delle dazioni di alcuni titolari di imprese, al di fuori di qualsiasi rapporto con il sodalizio criminale, mentre nei confronti del Caglione è stata erroneamente rigettata l'eccepita nullità in relazione alla motivazione autonoma della sentenza di primo grado rispetto a quelle poste a base del provvedimento di fermo e della successiva ordinanza cautelare, omettendo di rispondere ai rilievi sul punto formulati in sede di gravame.
Anche in relazione ai singoli episodi estorsivi, peraltro, la Corte d'appello si è limitata a prendere atto del contenuto delle intercettazioni ambientali senza procedere al necessario vaglio critico della sua posizione in merito al contestato coinvolgimento in tutte le vicende ascrittegli nelle relative imputazioni. 8.3. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. e di quella di cui al quinto comma dell'art. 416-bis cod. pen., non risultando che gli imputati abbiano mai posto in essere alcuna minaccia o violenza tali da ingenerare nelle persone offese la percezione di una coartazione della propria volontà, né abbiano mai fatto riferimento alla predetta organizzazione criminale.
Alcun elemento di riscontro, in termini di rinvenimento e conseguente sequestro di armi, può altresì ricavarsi dalla lettura delle intercettazioni, che mostrano, di converso, l'assenza di qualsiasi collegamento tra le frasi captate e la disponibilità di armi da parte sia dell'associazione che dei predetti imputati. 8.4. Con un quarto motivo, infine, si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla corretta quantificazione della pena irrogata, all'aumento operato per la continuazione e alla denegata concessione delle attenuanti generiche per tutti i reati in contestazione.
9. Nell'interesse di Salvatore Ferraro ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 9.1. Con un primo motivo si censura l'omessa motivazione in relazione alle doglianze costituenti oggetto del primo motivo dedotto nel giudizio di appello in ordine alle numerose contraddizioni che investivano l'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell'imputato e alla conseguente assenza di certezze in merito alla sua colpevolezza, sì da imporne un'assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 9.2.
Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità riguardo alla contestata partecipazione al reato associativo di cui al capo A), avendo la Corte d'appello omesso di considerare che gli elementi d'accusa posti a base della condotta estorsiva dalla quale è stato assolto (dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni effettuate nei confronti di altri imputati a distanza di oltre un anno dall'inizio della operatività del sodalizio) sono pienamente sovrapponibili a quelli che dovrebbero giustificarne l'appartenenza all'associazione di stampo camorristico: partecipazione che gli stessi Giudici di merito, peraltro, definiscono quale mera "contiguità" al gruppo.
Si censurano, inoltre, la genericità e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori anche sotto il profilo della collocazione temporale delle attività del sodalizio, unitamente all'omessa considerazione dei fatti (relativi alla contestata partecipazione dell'imputato al medesimo sodalizio dal mese di agosto del 2012 al maggio del 2015) già coperti dal giudicato assolutorio derivante dalla sentenza (n. 1000/15) del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli del 27 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2016. 9.3.
Il terzo motivo lamenta analoghi vizi in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Aniello Nasto e Vincenzo Saurro, inidonee ad offrire alcuna prova della sua partecipazione all'associazione in ordine agli anni 2015-2017, essendo le stesse relative al biennio 2007-2008.Generiche ed imprecise, anche in ordine alla delimitazione temporale della ipotizzata partecipazione al sodalizio, risultano, poi, le dichiarazioni rese dai collaboratori Michele Palumbo (che ha intrapreso il suo percorso collaborativo quando il Ferraro era ancora in stato di detenzione e l'associazione non era ancora operante sul territorio) ed Alberto Panico (le cui dichiarazioni si riferiscono ad anni precedenti quelli oggetto del procedimento de quo, là dove fanno riferimento ad una scarcerazione di Vincenzo Amoruso avvenuta nel gennaio del 2012, quando la presunta associazione avrebbe iniziato ad operare in realtà dal dicembre 2015). 9.4.
Con l'ultimo motivo, infine, si censura l'erronea valutazione di inammissibilità dalla Corte d'appello effettuata riguardo alla censura in sede di gravame articolata con riferimento alla erronea determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione della mera contiguità al sodalizio e dell'assenza di reati-fine sintomatici di una stabile intraneità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibili, in quanto manifestamente infondate ed aspecificamente formulate, devono in primo luogo ritenersi le doglianze (comuni ai ricorsi proposti da Passeggia, Amoruso, Palnnieri e Caglione) prospettate in ordine alla erronea valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Al riguardo va preliminarmente considerato che, in tema di ricorso per cassazione, secondo una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato: profilo dirimente, quest'ultimo, che le su esposte censure difensive, tuttavia, hanno omesso di evidenziare, là dove non hanno dimostrato che, venendo meno quell'elemento di prova, l'impianto motivazionale della sentenza impugnata ne sarebbe rimasto decisivamente vulnerato.
Ed invero, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quello inutilizzabile, sarebbero state sufficienti a giustificare l'identico convincimento cui il giudice è pervenuto (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452;
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi come la Corte territoriale abbia esaminato e coerentemente disatteso nel merito le richiamate ragioni di doglianza, spiegando, con argomenti direttamente basati sulla disamina degli atti processuali oggetto delle correlate eccezioni:
a) che i decreti autorizzativi delle intercettazioni all'interno dell'autovettura in uso al Palmieri sono stati motivati sia attraverso il consentito rinvio per relationem alla relativa richiesta e alla precedente informativa di P.G. (v., da ultimo, Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758), sia in forza dell'autonoma valutazione espressa dal Giudice, che a seconda dei casi (v. pag. 15 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato l'autorizzazione, ovvero l'ha negata quando ha ritenuto di non ravvisarne i presupposti;
b) che i decreti di proroga delle intercettazioni sono stati correttamente motivati sulla base del puntuale richiamo agli elementi emergenti dalle informative di polizia giudiziaria, laddove la giustificata presenza di omissis legati a legittime ed insindacabili esigenze investigative non ha pregiudicato in concreto l'adempimento del relativo onere motivazionale;
c) che l'avvenuto deposito di tutti gli atti posti a fondamento dei provvedimenti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni ha consentito da subito alle parti - dunque già in sede di adozione delle originarie misure cautelari - di effettuare il necessario controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. Nel corso del giudizio di secondo grado, infatti, il rinvio all'udienza del 30 giugno 2020 ha consentito alla Corte distrettuale - come puntualmente evidenziato nella motivazione della decisione impugnata - di completare la formazione del fascicolo processuale di appello per la rilevata mancanza al suo interno degli atti processuali richiamati nell'ordinanza dalla stessa Corte emessa in pari data.
Nella motivazione di tale ordinanza, invero, la Corte ha fatto riferimento al contenuto di una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 22 giugno 2020, che aveva a sua volta disposto, in esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria della Corte in data 12 giugno 2020, la trasmissione in copia informatica di tutti gli atti relativi alle intercettazioni "come confluiti nel processo di primo grado", oltre alla copia cartacea degli atti in materia di intercettazioni indicati nella memoria difensiva: atti che, pertanto, si trovavano a disposizione delle parti già in primo grado e che la Corte distrettuale non ha fatto altro che richiedere in trasmissione per sanare la rilevata incompletezza del fascicolo di secondo grado, puntualmente richiamandone, con la predetta ordinanza dibattimentale del 30 giugno 2020, finanche l'indice e la materiale collocazione all'interno del fascicolo.Nella predetta nota della Procura, inoltre, si poneva chiaramente in rilievo il fatto che gli omissis erano stati apposti in relazione a vicende non costituenti oggetto di "discovery" e che gli stessi era stati quasi del tutto eliminati.
Corretto, pertanto, deve ritenersi il vaglio delibativo dalla Corte distrettuale operato in sede di rigetto della richiamata eccezione di inutilizzabilità, ove si consideri che, attraverso il richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, il giudice pone in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 1, n. 11525 del 03/02/2005, Gallace, Rv. 232261; Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, Montella, Rv. 242233).
Né il pubblico ministero ha l'obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integralità, ben potendo anche trasmettere semplici stralci di verbali o oscurarne parte del contenuto con "omissis", al fine di garantire il segreto investigativo senza impedire, come avvenuto nel caso in esame, lo sviluppo del contraddittorio (ex multis v. Sez. 6, n. 50949 del 19/09/2014, Pasculli, Rv. 261371).
2. Parimenti inammissibili devono ritenersi - con riferimento alle ulteriori ragioni di doglianza formulate nei rispettivi atti introduttivi - i ricorsi dei predetti imputati, nonché quelli proposti nell'interesse di Della Grotta, Palumbo e Abbellito, poiché essenzialmente orientati a sollecitare, nella duplice prospettiva di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile nel giudizio di legittimità, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.
In relazione alle su esposte ragioni di doglianza, invero, i predetti ricorsi non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, sì da scardinare la complessiva tenuta e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma mirano piuttosto ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una completa analisi critico-argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate.2.1.
Al riguardo, in particolare, i Giudici di merito hanno posto in risalto, sulla base di una valutazione analitica e globale delle numerose ed inequivoche risultanze probatorie offerte dai contenuti specifici delle conversazioni oggetto di intercettazione, dagli esiti delle attività di indagine svolte attraverso i servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dalla disamina delle modalità di realizzazione dei numerosi reati fine commessi attraverso le cicliche richieste estorsive in danno dei titolari di attività imprenditoriali svolte nel territorio di Torre Annunziata, una serie di circostanze di fatto coerentemente ritenute dimostrative dell'esistenza e dell'operatività del contestato sodalizio criminale, nel cui ambito il Della Grotta ha assunto un ruolo apicale, occupandosi di attività di primario rilievo, quali quelle rappresentate dal reclutamento di nuovi affiliati, dalla stabile programmazione delle attività criminose e dalla ricerca di alleanze. 2.2.
La decisione impugnata ha inoltre offerto una congrua esposizione logico- argomentativa:
a) della certezza della sua identificazione, in quanto avvenuta, al di là della indicazione nominativa del suo diminutivo, sulla base del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, degli inequivoci esiti dell'attività di nnonitoraggio svolta dagli organi investigativi all'interno dell'autovettura nella disponibilità del coimputato Palmieri (uomo di fiducia, assieme al Passeggia, dello stesso Della Grotta), nonché dei dati obiettivi ricavati dall'attività di rilevazione - attraverso il sistema "GPS" installato sulla predetta autovettura - dei vai passaggi effettuati dal Palmieri e dal Passeggia nel luogo di residenza e di gestione di un esercizio commerciale da parte del Della Grotta (cui facevano seguito, di volta in volta, i dialoghi inerenti alle direttive che i predetti coimputati ricevevano dall'esponente di vertice dell'organizzazione).
b) delle ragioni - dal Della Grotta solo genericamente contestate - a sostegno della ritenuta responsabilità per i reati-fine, partitamente ricostruiti nelle connotazioni delle correlate vicende storico-fattuali attraverso i plurimi e specifici riferimenti - contenuti nelle conversazioni intercorse fra il Passeggia ed il Palmieri - al centrale ruolo di riferimento svolto dal Della Grotta nella gestione delle richieste estorsive, tenuto altresì conto della sua posizione di superiorità gerarchica nel controllo delle relative attività imprenditoriali e delle ripetitive modalità di realizzazione dei reati direttamente riconducibili alla sua posizione di comando;
c) del ruolo esecutivo stabilmente assunto sia dal Passeggia che dal Palmieri in attuazione delle direttive impartite dal Della Grotta, entrambi operando quali artefici di un complesso ed articolato sistema estorsivo compiutamente descritto nelle conformi decisioni di merito anche in relazione alla cadenza periodica (in tempo estivo e natalizio) delle relative richieste, alla consegna delle somme percepite allo stesso Della Grotta e alla ripartizione dei proventi illeciti;
d) della ininfluenza, ai fini della configurabilità del requisito dell'affectio societatis, delle modalità operative di esecuzione dei reati-fine (in quanto realizzati agendo per lo più in coppia), dovendosi al riguardo valorizzare, di contro, l'inserimento delle relative condotte nel ben più ampio - e dai predetti ricorrenti consapevolmente accettato - programma criminoso dell'associazione, sì come caratterizzato, nel suo profilo dinamico, dal rapporto diretto con l'esponente di vertice, dal perseguimento di finalità comuni, dalla continuità e ripetitività delle azioni delittuose, dal loro collegamento con gli obiettivi del sodalizio e dai rapporti di conoscenza e reciproca fiducia fra i sodali;
e) delle ragioni giustificative della ritenuta intraneità del Caglione, in quanto solo aspecificamente contestata dal ricorrente e dai Giudici di merito, di contro, esaustivamente argomentata alla luce dell'inequivoco contenuto delle intercettazioni in atti richiamate, attraverso i plurimi riferimenti alla sua profonda conoscenza delle dinamiche interne del "clan Gionta" e di quelle relative agli altri gruppi organizzati presenti nella zona, alla sua diretta partecipazione, quale autore delle richieste estorsive, ad una serie di reati [in particolare quelli di cui ai capi sub E), H), Y)] commessi con modalità sintomatiche dell'esistenza di prassi consolidate e reiterate, espressive di un controllo esercitato in via continuativa sul territorio oplontino, alla percezione di compensi per la partecipazione alle attività estorsive ed al rapporto sinergicamente intrattenuto con altri sodali (come, ad es., il Palmieri ed il Passeggia);
f) della manifesta infondatezza dell'eccezione, sollevata dal solo Caglione, di omessa valutazione autonoma del materiale probatorio da parte della decisione di primo grado, sia in considerazione del fatto che il su richiamato rilievo difensivo non vi trova riscontro, avendo il primo Giudice complessivamente e specificamente vagliato le varie componenti del quadro probatorio offrendo puntuale risposta alle obiezioni difensive, sia in ragione del principio, affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019, Ancora, Rv. 277286), secondo cui la sovrapponibilità della sentenza di primo grado rispetto all'ordinanza adottata in sede cautelare non implica di per sé solo la nullità della sentenza, in quanto il requisito dell'autonoma valutazione, previsto a pena di nullità solo con riferimento all'ordinanza cautelare in coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", non è invece contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen., sicché l'adesione acritica alla decisione adottata in fase cautelare potrà integrare il vizio di mancanza di motivazione solo ove comporti la carente giustificazione delle ragioni colà accolte, anche sotto l'aspetto della omessa considerazione delle opposte ragioni emerse all'esito del contraddittorio;g) delle ragioni giustificative della ritenuta partecipazione di Leonardo Amoruso alla realizzazione del reato di estorsione aggravata di cui al capo P), avendo egli - alla luce delle risultanze probatorie univocamente emergenti dai contenuti delle intercettazioni in motivazione richiamate - stabilmente offerto l'esercizio commerciale da lui gestito (una pescheria), affinché venisse utilizzato quale luogo ove le persone offese (in particolare i rappresentanti delle imprese portuali del gruppo "Rocco") portavano i ratei estorsivi (pari all'importo di euro quattromila mensili) da consegnare poi al cugino Vincenzo Amoruso (separatamente giudicato per gli stessi fatti);
h) degli ulteriori elementi al riguardo offerti dalla certezza della identificazione dell'Amoruso (in base all'utenza telefonica fatta oggetto di captazione e indicata nell'insegna del relativo esercizio commerciale), dai contatti intercorsi con l'Amoruso Vincenzo proprio allorquando il duo Passeggia-Palmieri si recava nella pescheria per il ritiro degli illeciti proventi (al fine di sostituirsi, di loro iniziativa, allo stesso Leonardo Amoruso nel compito di conservare o di consegnare a Vincenzo Amoruso il denaro frutto delle richieste estorsive), dai contatti diretti con taluni dipendenti delle imprese estorte, dal comportamento reticente delle persone offese nel rendere dichiarazioni che avrebbero potuto esporle al rischio di atti ritorsivi, dai riscontri direttamente acquisiti dai servizi di osservazione e dall'irrilevanza - a fronte di tali univoche emergenze del compendio probatorio - del richiamo dal ricorrente operato al suo rapporto di parentela con Vincenzo Amoruso ovvero alle scarne dichiarazioni dai collaboratori di giustizia rese in merito alla sua posizione;
i) della ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., in considerazione del ruolo fondamentale svolto dall'Amoruso nell'attuazione delle varie pretese estorsive ai danni degli imprenditori locali e della finalità agevolatrice e di sostegno economico del sodalizio, avuto riguardo sia alle periodiche e reiterate modalità di realizzazione delle richieste, sia alla particolare rilevanza degli importi da versare; I) delle ragioni specificamente addotte - e dall'Abbellito solo genericamente contestate - a sostegno sia della sua partecipazione alla tentata estorsione di cui al capo C2) - commessa nel Natale del 2016 ai danni di Marcellino Nappa, titolare di un'impresa individuale per la rivendita di prodotti ittici - sia della ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cit., sul motivato rilievo che, al di là della esclusione, per l'insufficienza di elementi di prova, della contestata partecipazione di Pietro Izzo allo specifico episodio delittuoso de quo, l'imputato agiva costantemente (come attestato nelle numerose conversazioni svoltesi fra il Passeggia ed il Palmieri) quale suo uomo di fiducia nel medesimo contesto spazio- temporale contrassegnato da un serrato controllo dell'organizzazione camorristica sulle locali attività imprenditoriali, ivi compresa quella di cui era titolare la predetta persona offesa, più volte fatta oggetto di analoghe richieste estorsive sin dal Natale del 2015 [come risulta dai capi sub C) e C1)], da parte dello stesso Izzo e di altri membri del sodalizio in esame, irrilevanti dovendosi ritenere, sotto tale profilo, eventuali transitorie situazioni di frizione o contrasto interno all'organizzazione per le incertezze legate alla ripartizione dei relativi incarichi, con la conseguente impossibilità di ravvisare la predisposizione di un'iniziativa episodica ed isolata da parte del predetto imputato, separandone illogicamente il contributo di agevolazione da lui materialmente offerto (sia pure in forma di tentativo) per la stretta vicinanza ad un sodale (il predetto Izzo) che, proprio per conto del medesimo "clan Gionta", si occupava specificamente del settore estorsivo, tanto da presentarsi, in precedenza, dalla stessa persona offesa testè menzionata (capo C1) per ritirare la richiesta quota estorsiva;
m) della puntuale ricostruzione - già contenuta nelle pagg. 248 ss. della decisione di primo grado e dal ricorrente solo aspecificamente contestata - della vicenda storico-fattuale enucleata nel capo T), riguardante la condotta di tentata estorsione aggravata posta in essere da Antonio Palumbo in danno del titolare del locale di ristorazione "Massè", che la Corte di appello ha specificamente richiamato nella motivazione, spiegando con argomenti ragionevolmente illustrati ed immuni da vizi in questa Sede deducibili come l'imputato - sulla scorta delle risultanze probatorie offerte dal contenuto di una conversazione intercettata il 30 dicembre 2017 - si sia recato presso quell'esercizio commerciale per conto dell'esponente apicale del sodalizio, ossia di Luigi Della Grotta, e non certo per conseguire un interesse meramente personale, rappresentato dalla, comunque indebita, richiesta di un'offerta per il padre in quel momento detenuto (e a sua volta ritenuto un affiliato di spicco del medesimo "clan"): condotta, dunque, dai Giudici di merito coerentemente inserita nelle dinamiche interne dell'organizzazione criminale de qua, sì da giustificare anche la configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cit.;
n) dei plurimi riferimenti - emergenti finanche dal contenuto delle conversazioni direttamente intercorse fra il Palmieri ed il Passeggia - alla disponibilità delle armi da parte degli associati;
o) delle ragioni giustificative - peraltro solo aspecificamente contestate dai ricorrenti, fatta eccezione per l'Amoruso e l'Abbellito [v., supra, le lett.
i) ed I)] - addotte a sostegno della ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416- bis 1 cod. pen., sì come puntualmente rilevata sia con riferimento agli episodi estorsivi ove era ravvisabile l'utilizzo della metodologia mafiosa, sia riguardo alle condotte espressive di una connotazione finalistico-agevolatrice degli scopi dell'associazione camorristica de qua, tenuto conto, a seconda delle evenienze in concreto riscontrate dai Giudici di merito, dell'esplicita evocazione del "clan" di riferimento egemone sul territorio da parte degli estorsori, dei tempi e delle modalità di estrinsecazione delle richieste, dello stato di intimidazione e della conseguente omertà in cui versavano le vittime per il timore di subire atti ritorsivi (tanto che lo stesso Palmieri aveva modo di spiegare, in un colloquio svoltosi con i figli, la maggiore convenienza della pratica estorsiva rispetto allo spaccio di stupefacenti proprio in ragione della condizione di paura in cui versavano i titolari egli esercizi commerciali). 2.3.
Analoghe considerazioni involgono i residui profili di doglianza attinenti al trattamento sanzionatorio, in quanto risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa rivalutazione in punto di fatto dei presupposti di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito - quello, cioè, inerente alla dosimetria della pena ed al riconoscimento, o meno, delle invocate circostanze attenuanti generiche - che nel caso di specie, di contro, è stato congruamente argomentato sulla base di una bilanciata applicazione dei criteri direttivi a tal fine dettati ex artt. 133 cod. pen., all'esito di una valutazione immune dalla tipologia di vizi propriamente deducibili in questa Sede, in quanto specificamente e globalmente incentrata sulla rilevata assenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'applicazione dell'evocato beneficio e sulla compiuta disamina delle gravi modalità di realizzazione dei singoli episodi delittuosi, della loro prolungata reiterazione, oltre che della personalità degli imputati, sì come gravati da plurimi e gravi precedenti penali a carico. 2.4.
Conclusivamente, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze probatorie, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato nell'impugnata decisione, né hanno soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma hanno sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di gravame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è in alcun modo sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Della Grotta Luigi, Palmieri Oreste, Caglione Luigi, Palumbo Antonio, Passeggia Raffaele, Amoruso Leonardo, Abbellito Raffaele consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, sì come rispettivamente liquidate alla stregua delle correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate.
4. Fondati, di contro, devono ritenersi i ricorsi proposti nell'interesse di Varone Valerio e Ferraro Salvatore, che vanno accolti per le ragioni appresso indicate e, con riguardo al Varone, entro i limiti di seguito precisati. 4.1. In ordine alla posizione del Varone - la cui responsabilità per il reato associativo sub A) è stata affermata sulla base dell'illecita detenzione di un'arma da sparo per conto del sodalizio, al cui interno egli sarebbe transitato per far fronte ad un problema di carenza d'organico, svolgendovi anche altri compiti, come, ad es., quello relativo ad una spedizione punitiva organizzata, ma non portata a termine, ai danni di tale "Rocchino" - deve rilevarsi come le specifiche censure dalla difesa mosse in sede di gravame non siano state congruamente esaminate nella sentenza impugnata, con particolare riferimento:
a) alla prospettata impossibilità di una coeva adesione dell'imputato a due distinti sodalizi operanti nel medesimo arco temporale e su territori limitrofi ("clan Gionta" di Torre Annunziata e "clan Federico" di Pompei, privo di alcun legame con il primo);
b) alla mancata conoscenza del Varone da parte dei principali associati e di tutti i collaboratori di giustizia che hanno ricostruito nei dettagli l'organigramma del sodalizio criminale oggetto di contestazione;
c) alla sua mancata partecipazione ai reati-fine;
d) alla contradittoria valutazione, già operata nel giudizio di primo grado, in merito alla esclusione dall'associazione di persone che avevano preso parte alle condotte estorsive quale prevalente oggetto della sua attività e alla ritenuta intraneità, al contempo, del Varone, benché egli in alcun modo vi fosse rimasto coinvolto;
e) alla contraddittoria ricostruzione dei fatti concernenti la ritenuta disponibilità di un'arma per averla avuta dal Della Grotta, alla luce di quanto osservato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in sede di convalida del fermo, là dove si era escluso, sul piano della gravità indiziaria, che vi fossero elementi per ritenere che quell'arma fosse dal Varone stesso detenuta per conto di Della Grotta (in quanto esponente di vertice dell'organizzazione criminale);
f) alla prospettata illogicità della ricostruzione accusatoria secondo cui l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avrebbe detenuto armi per conto del sodalizio, pur essendo sottoposto a continui controlli e nonostante il "clan Gionta" alcuna necessità avesse di rivolgersi al Varone per la reperibilità di armi. Pur richiamando, a sostegno della ritenuta partecipazione all'associazione criminale de qua, le circostanze di fatto già illustrate nella decisione di primo grado con riferimento alla vicenda concernente l'organizzazione, da parte del Passeggia e del Palmieri, di una "spedizione punitiva" cui anche il Varone aveva offerto la propria adesione, la sentenza impugnata omette di delineare un'adeguata base argomentativa in relazione alla ricostruzione dei contorni storico-fattuali e dell'arco temporale della ritenuta intraneità al sodalizio, assertivamente limitandosi ad escludere, senza spiegarne compiutamente le ragioni, qualsiasi incompatibilità logica tra la contestazione del reato sub A) e la condotta estorsiva aggravata dal metodo mafioso, commessa dall'imputato nel territorio limitrofo di Pompei per conto di un'altra organizzazione criminale (il cd. "clan Federico") e sostanzialmente inquadrabile (avuto riguardo alla struttura "aperta" dell'imputazione associativa) nello stesso periodo oggetto di contestazione.
Profili critici, quelli testé evidenziati, che dovranno essere riesaminati in sede di rinvio, tenendo altresì conto delle implicazioni logicamente sottese ai provvedimenti giurisdizionali in questa Sede prodotti dalla difesa a sostegno e integrazione dei richiamati motivi di ricorso (v. in narrativa, il par. 3.2.): implicazioni fattuali e di merito il cui vaglio esula, come è noto, dal perimetro del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. Ne discende, in considerazione della delimitazione della materia oggetto dei motivi di ricorso ai profili attinenti alla responsabilità per il reato associativo e senza investire, dunque, il giudizio di responsabilità per i reati in materia di detenzione e porto d'armi di cui ai capi Q) e Q1), l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato associativo di cui al capo A), nonché alla circostanza aggravante contestata ex art. 416-bis 1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi Q) e Q1), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo precisata e il rigetto nel resto del ricorso proposto dal Varone. 4.2.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Ferraro, ritenuto partecipe dell'associazione sub A) in base alle risultanze offerte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Vincenzo Sauro, Alberto Panico e Michele Palunnbo) e dalla captazione delle conversazioni svoltesi fra il Passeggia ed il Palmieri nella fascia temporale ricompresa fra i mesi di ottobre e dicembre 2016. Emergenze probatorie, quelle testé richiamate, che nella prospettiva delineata dalla sentenza impugnata sono state poste a fondamento sia della circostanza relativa all'allontanamento dell'imputato dal sodalizio di cui aveva inizialmente gestito il settore estorsivo, sia di quella relativa al suo successivo rientro nell'organizzazione sotto le direttive di Luigi Della Grotta, senza rispondere, tuttavia, con il sostegno di puntuali ed esaustive argomentazioni, ai numerosi rilievi critici dalla difesa specificamente mossi in sede di gravame riguardo alla genericità delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori (v., in narrativa, il par. 9.3.), alle incongruenze dei relativi contributi narrativi (anche sul piano della necessaria ricostruzione temporale dell'ipotizzata adesione), al ruolo che l'imputato avrebbe concretamente assunto nel sodalizio in relazione alla nuova posizione apicale rivestita dal Della Grotta e all'assenza di specifici elementi di riscontro probatorio idonei a sorreggere l'affermazione incentrata sulla rinnovata partecipazione del Ferraro alle attività estorsive, al fine di assicurarsi delle entrate economiche dopo averne fatto richiesta al Della Grotta per essersi riavvicinato al sodalizio nel quale aveva a suo tempo svolto funzioni di vertice.
La sentenza impugnata ha, con affermazioni apodittiche, ritenuto supportata la penale responsabilità dell'imputato incrociando risalenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia che l'hanno indicato con il soprannome di "o' capitano" militante nel "clan Gionta" con il contenuto delle successive conversazioni svoltesi fra il Passeggia ed il Palmieri. Al riguardo, tuttavia, non adeguatamente affrontati e risolti devono ritenersi gli aspetti di criticità dalla difesa evidenziati in relazione al fatto:
a) che l'imputato è stato assolto dall'unico reato-fine di estorsione contestatogli nel capo H1);
b) che non vi è una specifica individuazione dell'arco temporale in cui egli avrebbe operato all'interno della consorteria, né del ruolo e delle condotte che egli in concreto avrebbe rispettivamente assunto e posto in essere;
c) che sino al maggio del 2015 egli si trovava in stato di detenzione per altri fatti di reato in relazione ai quali è stato assolto, mentre nell'intero periodo successivo, e fino all'esecuzione del fermo avvenuto nei suoi confronti il 6 settembre 2017, non risulta chiaramente individuata alcuna condotta che in concreto ne avrebbe sostanziato il contributo partecipativo;
d) che non sono stati individuati specifici elementi di riscontro a sostegno del contenuto delle intercettazioni ambientali relative alle conversazioni svoltesi tra il Passeggia ed il Palmieri nei mesi di novembre e dicembre del 2016, stante la genericità e non univocità dei riferimenti ivi operati ad episodi estorsivi non temporalmente collocati e privi di conferme storico-fattuali per assenza di sviluppi sul piano investigativo. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché la Corte d'appello in dispositivo indicata provveda, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ad eliminare i rilevati della motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ferraro Salvatore e, limitatamente al capo A) nonché alla circostanza aggravante contestata in relazione ai capi Q) e Q1), nei confronti di Varone Valerio e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di Varone. Dichiara inammissibili i ricorsi di Della Grotta Luigi, Palmieri Oreste, Caglione Luigi, Palumbo Antonio, Passeggia Raffaele, Amoruso Leonardo, Abbellito Raffaele e li