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Sentenza — n. 33241/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33241/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33241/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Beye Ousmane è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. L'imputato, rivolgendosi ad alcuni agenti di polizia locale, intervenuti per dare manforte ad alcuni colleghi in occasione di una aggressione in atto, avrebbe loro opposto resistenza e colpito uno dei pubblici ufficiali.

Regesto Legislator

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art. 393 -bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 33241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non diversamente, è inammissibile il terzo motivo, peraltro non espressamente dedotto in appello. Rispetto ad una contestazione che formalmente faceva riferimento ad una condotta di resistenza commessa in danno di due agenti di polizia municipale, i giudici di merito hanno apportato un aumento di pena a titolo di continuazione interna, correttamente applicando il principio secondo cui integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771).

Parole chiave

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agente di polizia violenza o minaccia contro le autorità aggressione fisica vittima legittima difesa omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 393 -bis cod. pen
Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 -bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
Nel caso di specie sarebbe stato commesso un unico reato ed il concorso formale di reati non sarebbe mai stato contestato; la Corte avrebbe dunque dovuto escludere l'aumento di pena inflitto ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Beye Ousmane, nato in Senegal il 14/06/1990 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 03/11/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita l'avv.ssa Scutieri Raffaella, in sostituzione dellavv.ssa Maria Teresa Zampogna, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Beye Ousmane è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. L'imputato, rivolgendosi ad alcuni agenti di polizia locale, intervenuti per dare manforte ad alcuni colleghi in occasione di una aggressione in atto, avrebbe loro opposto resistenza e colpito uno dei pubblici ufficiali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 -bis cod. pen. Si sostiene che l'imputato, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non si sarebbe diretto verso il luogo in cui era in corso l'aggressione da parte di sei cittadini di origine africana nei confronti delle forze dell'ordine ed in tal senso si valorizza una parte delle dichiarazioni rese dall'agente di polizia Baldassarre, che avrebbe confermato la ricostruzione alternativa lecita fornita dall'imputato, il quale aveva dichiarato di essere stato insieme ai suoi amici, di averli visti scapare all'arrivo delle forze dell'ordine in borghese e che, mentre fuggiva, Baldassarre lo aveva afferrato dalla collana e ammanettato, dopo averlo fatto cadere. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A fonte di un motivo di appello specifico, la sentenza sarebbe silente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al riconoscimento della continuazione interna al capo a) relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel caso di specie sarebbe stato commesso un unico reato ed il concorso formale di reati non sarebbe mai stato contestato; la Corte avrebbe dunque dovuto escludere l'aumento di pena inflitto ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, rispetto ad una motivazione puntuale in cui la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato che:

a) gli agenti di polizia giunsero sul posto perché chiamati da colleghi che erano stati circondati dal alcuni venditori abusivi;

b) gli agenti videro correre l'imputato, anch'egli venditore abusivo, a pochi metri dall'ingresso del condominio dove i colleghi erano stati aggrediti e chiesero i documenti;

c) il ricorrente, alla richiesta della polizia, sferrò un pugno all'indirizzo di Baldassare, che questi riuscì a schivare;

d) gli agenti bloccarono il ricorrente che, in uno stato di agitazione, continuò ad opporre resistenza ed a scalciare i due agenti. Sulla base di tale ricostruzione fattuale la Corte di appello ha chiarito perchè i fatti sono riconducibili alla fattispecie di reato contestata e perché la ricostruzione alternativa lecita non è idonea a scalfire il quadro probatorio a carico; in tale contesto sono state 2 /i; indicate le ragioni per cui nella specie non ricorre la scriminante prevista dall'art. 393 bis cod. pen. Il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, non si confronta con la motivazione della sentenza e, dall'altra, tende a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede, senza nemmeno spiegare perché non sarebbero attendibili le deposizioni testimoniali poste a fondamento del giudizio di colpevolezza.

3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, attesa la inammissibilità del motivo di appello in cui nulla di concreto era stato dedotto rispetto alla sentenza di primo grado.

4. Non diversamente, è inammissibile il terzo motivo, peraltro non espressamente dedotto in appello. Rispetto ad una contestazione che formalmente faceva riferimento ad una condotta di resistenza commessa in danno di due agenti di polizia municipale, i giudici di merito hanno apportato un aumento di pena a titolo di continuazione interna, correttamente applicando il principio secondo cui integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771).

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 aprile 2021 Il consigl re estensore Il Pr?iJiente Pietr Silvestri