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Sentenza — n. 32903/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against special security surveillance measure due to lack of procedural violations and insufficient motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32903/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maria Edgarda Marcucci's appeal against a special security surveillance measure imposed by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued that the factual basis for her social danger was derived from non-judicial documents and lacked continuity, while also claiming the measure was insufficiently motivated regarding public assembly bans. The court held that the cited criminal acts occurred over a significant period with sufficient frequency to demonstrate a dedicated criminal character, and the restrictions were properly grounded in constitutional provisions and the specific legislative framework.

Regesto Legislator

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Art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; Art. 10, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; Art. 17, Cost.; The special security surveillance measure requires criminal acts to be committed within a significant temporal interval demonstrating a non-occasional criminal character, and restrictions must be specifically motivated by the individual's social danger rather than general style clauses.

Parole chiave

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special security surveillance social danger assessment procedural requirements continuity of criminal acts public assembly bans insufficient motivation preventive measures misura meno grave

Disposizioni normative citate

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Art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
2.Propone ricorso il difensore della proposta ed adduce quattro diversi motivi, i primi tre declinati sotto il versante della ritenuta violazione dell'art. 1, lett.
Art. 10, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Art. 17, Cost.
Art. 8, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
1.Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata dal Tribunale locale, in misura di anni due, con le prescrizioni di cui all'art. 8 d.lgs.
art. 111 Cost
159 del 2011, il secondo anche evocando la violazione dell'art. 111 Cost.
art 337 cod. pen
art 336 cod. pen
art. 4 legge 110/75
Sufficiente e necessario a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione personale è, infatti, che l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs.
art. 17 della Costituzione

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10539 del 14 gennaio 2020
Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018
Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv.
Sezioni unite, n. 46595 del 28 marzo 2019, Acquaviva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marcucci Maria Edgarda, nata Roma il 24 luglio 1991 avverso il decreto della Corte di appello di Torino del 12 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata dal Tribunale locale, in misura di anni due, con le prescrizioni di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai danni di Maria Edgarda Marcucci, ritenuta socialmente pericolosa ai sensi degli 1, lett. c), e 4 dello stesso decreto legislativo. 2.Propone ricorso il difensore della proposta ed adduce quattro diversi motivi, i primi tre declinati sotto il versante della ritenuta violazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, il secondo anche evocando la violazione dell'art. 111 Cost. 2.1.Con riguardo ai primi tre motivi si denunzia - che alcuni degli elementi di fatto dai quali si sarebbe desunta la pericolosità sociale ascritta alla ricorrente non risultano fondati su accertamenti giudiziali finalizzati alla verifica della responsabilità penale, ma su atti estranei a qualsivoglia controllo giudiziale, anche resi dalla magistratura inquirente ( annotazioni di PG e comunicazioni di notizie di reato, formati unidirezionalmente in sede di indagini) mentre altri non sarebbero stati accertati obiettivamente, secondo le regole del giusto processo, nel contradittorio delle parti; - che gli episodi evocati per fondare la pericolosità della ricorrente, per il contesto e le modalità con cui si svolsero, non potrebbero essere qualificati alla stregua di reati contro la sicurezza pubblica in alcuni casi avrebbero riguardato solo due soggetti, in altri per la minima offensività, non erano messi in pericolo beni giuridici collettivi) e che in ogni caso, i contegni riscontrati, per il lasso di tempo considerato inerente alla relativa realizzazione e per le rispettive cadenze, non sarebbero tali da far ritenere la Marcucci soggetto dedito a fatti illeciti riconducibili al tipo di pericolosità sociale riscontrata, aspetto quest'ultimo argomentato in termini di mera apparenza motivazionale.

Con il quarto motivo la difesa lamenta assoluta assenza di motivazione o motivazione solo apparente in relazione al disposto divieto di partecipare a pubbliche riunioni (senza rapportare la prescrizione alla specifica pericolosità della ricorrente e definire le riunioni pubbliche alle quali non è consentito partecipare) ed al divieto di frequentazione e accesso a locali pubblici dalle ore 18 alle ore 21 (argomentato attraverso l'utilizzo di una mera clausola di stile).

3. Con memoria inviata a mezzo " pecn il 16 giugno 2021 la difesa della ricorrente ha replicato alle conclusioni della parte pubblica, rinadendo la fondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso riposa su motivi, se non inammissibili, infondati. Merita in coerenza la reiezione.

2. Nel provvedimento impugnato si da atto che la decisione appellata è stata assunta sulla base delle allegazioni offerte dal PM (sentenze, ordinanze cautelari e comunicazioni di notizie di reato), sulle produzioni documentali della difesa (comprensive delle relative indagini difensive), nonché sull'assunzione di alcune testimonianze sollecitate dalla difesa della Marcucci (delimitate, quanto ai soggetti escussi, solo a quelli in grado di riferire sulle circostanze di fatto indicate nella proposta). Sulla base di tali acquisizioni, i giudici della prevenzione hanno riscontrato la fondatezza della proposta facendo leva sulle emergenze in fatto ricavate da :- alcune sentenze di condanna rese in primo grado ai danni della proposta per fatti commessi nel giugno del 2015 (puniti ai sensi degli artt. 337 e 336 oltre che 635 e 650 cod. pen. e correlati a scontri tra manifestanti "no Tav" e forze dell'ordine) e nel novembre del 2015 (per due diverse ipotesi di concorso in violenza privata correlati all'organizzazione ea alla messa in atto di azioni intimidatorie e violente, realizzate ai danni di alcuni studenti militanti in organizzazioni di destra da parte degli esponenti del Collettivo Universitario Autonomo, tra i quali la ricorrente, individuata tra i provocatori e istigatori più assidui); - dal rinvio a giudizio disposto per il reato di cui all'art 337 cod. pen. per le lesioni arrecate ad un componente della Digos in occasione della conferenza dei rettori delle università italiane del 21 marzo del 2016 (fatti realizzati per accedere forzatamente all'aula ove si teneva detta conferenza da parte di esponenti del citato collettivo, in relazione ai quali era stata svolta apposita istruttoria nel corso del procedimento di prevenzione); - dalla citazione a giudizio, con l'imputazione di cui all'art 336 cod. pen., decretata per i fatti del 1 giugno del 2016, relativi all'aggressione del capotreno di un convoglio che viaggiava sulla tratta Torino-Bardonecchia (nell'occasione la Marcucci, che viaggiava sprovvista di titolo, oltre a insultare una delle viaggiatrici, tenne un contegno tale da rendere necessario l'intervento della polizia ferroviaria, per consentire al capotreno di verbalizzare).

La decisione assunta riposa, inoltre, sul circostanziato riferimento alle condotte tenute in occasione delle manifestazioni pubbliche del 1 maggio 2017 (attestate dalla relativa CNR e dalla documentazione fotografica allegata, integrata dall'attività istruttoria espletata su sollecitazione della difesa), in relazione alle quali la ricorrente è stata nuovamente denunziata i reati di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen., oltre che per quello di cui all'art. 4 legge 110/75 ( per la detenzione di un bastone della lunghezza approssimativa di un manganello, agitato in direzione delle forze dell'ordine, destinataria anche di oggetti scagliati sempre dalla Marcucci); nonché a quelle del 1 maggio 2019 per fatti analoghi, puniti in termini identici ( e anche su tali fatti, oltre alla CNR è stata svolta apposita istruttoria).

Infine, viene fatto cenno anche ad ulteriori denunzie, per i reati di cui agli artt.650 e 703 cod. pen. commessi dalla Marcucci il 19 e 20 luglio 2019. 3.Alla luce della puntuale indicazione di tale circostanziate situazioni di fatto, emerge l'infondatezza, talora manifesta, delle censure esposte con i primi tre motivi. 4.In primo luogo, va negata fondatezza all'affermazione di principio, esposta nel ricorso, in virtu' della quale solo i fatti verificati giudizialmente possono essere presi in considerazione a supporto del giudizio di pericolosità e legittimare l'intervento in prevenzione. 4.1.Secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato, alla luce del principio, comunemente ricevuto, di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione del codice antimafia ( artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), a ricostruire, motu proprio ed anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi storici portati alla sua attenzione ( da ultimo, tra le tante in tal senso, Sez. 1, n. 36080 dell'11/09/2020, Rv.280207).

Può, dunque, essere affermata la riconducibilità del preposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo sulla base di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di condotte delittuose rilevanti a tal fine, ma anche ove, a carico del destinatario della misura, non sia mai stato proposto un giudizio penale, per le ragioni più varie (perché la notítia criminis, è stata archiviata; perché l'indagato è deceduto; perché le prove raccolte non furono ritenute sufficienti a sostenere un'accusa penale; perché l'azione penale era già paralizzata, al momento della conoscenza della notitia críminis, da una causa di estinzione o di improcedibilità).

In questi casi, il giudice della prevenzione, dopo avere verificato - sia pure incidentalmente - la valenza penale di quelle condotte (e, quindi, dopo averle sussunte entro precise fattispecie penali), deve valutare - senza i limiti stringenti della prova penale - se quelle condotte siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano congiuntamente tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, dandone conto nella motivazione. 4.2. L'autonomia dal giudizio penale relativo alle medesime evidenze in fatto, si sostanzia del resto, anche in termini indipendenza dal relativo esito, sia questo pregresso o parallelo al procedimento di prevenzione.

In tale ipotesi, anche l'eventuale assoluzione con la quale venga definito il giudizio di responsabilità, per la diversa grammatica probatoria che connota l'accertamento di prevenzione, diretto a verificare la pericolosità del proposto, finisce per non ostacolare l'applicazione della misura di prevenzione, sempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019,Rv. 277908; Sez. 2, n.31549 del 06/06/2019, Rv. 277225). Vero è che sul punto, da ultimo, è insorto un contrasto interpretativo (nel senso della vincolante rilevanza del giudicato penale assolutorio, salva l'ipotesi della estinzione del reato, si veda infatti Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145, oltre alla già citata sentenza n.36080 del 11/09/2020, 280207); ma tale incertezza interpretativa, nel caso, rimane estranea all'odierna valutazione, non emergendo dagli atti valutazioni di segno opposto consolidate dai giudizi penali citati a sostegno del giudizio di pericolosità. 4.3.

Del resto, una siffatta impostazione ha trovato un autorevole avallo nella sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, evocata nel ricorso in maniera non corretta, nel corpo della quale viene espressamente precisato che "MI requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto.

Sufficiente e necessario a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione personale è, infatti, che l'attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica - risulti da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali".

5. Il ricorso è, quantomeno, infondato anche laddove si sostiene che il materiale posto a fondamento del giudizio prognostico all'uopo reso non può utilmente comprendere le attività di indagine che non abbiano trovato conferma in successivi sviluppi istruttori all'interno del procedimento di prevenzione e nel contradittorio con la parte interessata. 5.1. Rileva il Collegio che, a differenza di quanto ordinariamente accade nel processo penale, nel procedimento di prevenzione il fascicolo sul quale il Tribunale rende la propria decisione coincide con quello formato a supporto della proposta e ne contiene in coerenza le relative allegazioni, implementate dalle acquisizioni istruttorie espletate nel corso del relativo giudizio.

Le attività di indagine, rese e comunque evocate a sostegno della richiesta entrano dunque direttamente nella disponibilità dell'organo decidente e possono essere poste a fondamento della decisione (Sez. 1, n. 27147 dell'11/03/2016), purché ovviamente rese ostensibili alle parti, favorendo il potenziale contradditorio sul relativo portato attraverso successivi sviluppi istruttori da espletare nelle forme di cui agli artt. 7 d.lgs. n. 159 del 2011, 666, comma 5, cod. proc. pen. e 185 disp.att.cod.proc.pen. 5.2. Nel caso è pacifico che, fuori dai casi già fatti oggetto di verifica giudiziale con le connotazioni cognitive proprie del processo penale, gli altri indicatori fattuali evocati a sostegno delle conclusioni assunte, compresi quelli unicamente supportati dalle emergenze di indagine sostanziatesi nella CNR allegate, furono sottoposti a specifica attività istruttoria nel corso del procedimento di prevenzione, laddove sollecitata dalla difesa della odierna ricorrente (la quale ultima, peraltro, ha anche rinunziato, nel corso del procedimento, alla escussione di alcuni dei soggetti ammessi a testimoniare).

Da qui l'inconferenza delle doglianze prospettate in relazione alla denunziata attività di accertamento istruttorio in quanto resa senza rispettare le regole del contraddittorio; doglianze marcatamente generiche, peraltro, laddove si denunzia anche una illegittima restrizione delle richieste difensive sul piano della escussione dei testimoni.

6. Il ricorso non coglie nel segno, ancora, laddove lamenta l'erronea sussunzione delle risultanze delittuose addotte a sostegno della misura adottata al tipo di pericolosità ritenuta. 6.1. In linea di principio va ricordato che può dirsi socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011 il soggetto nei cui confronti il giudizio di prevenzione sia giunto ad accertare la realizzazione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con carattere non occasionale o sporadico.

Al fine, sul piano dell'attitudine qualificante rispetto a siffatta tipologia di pericolosità vengono in rilievo reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale: non sembra in discussione, dunque, che tale precondizione possa ritersi riscontrata in presenza di fatti delittuosi quali quelli ascritti alla ricorrente, in larga parte riconducibili all'alveo degli artt. 336 e 337 cod. pen., destinati a preservare l'ordine e la sicurezza della collettività.

La citata disposizione normativa, inoltre, fa leva sull'aggettivo "dedito", che evoca il dedicarsi con assiduità ad una certa attività, l'attendere ad essa con costanza: dunque, per integrare la base fattuale richiesta dalla fase "constatativa" del giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (in termini, Sez. 2, n. 10539 del 14 gennaio 2020, n.m.;

Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv. 272682). 6.2. Ciò premesso, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, le conclusioni assunte dai giudici della prevenzione trovano immediata conferma nelle connotazioni proprie delle singole vicende fattuali evocate dal provvedimento impugnato, espressione evidente di una aggressività associata alla assoluta noncuranza verso l'autorità degli appartenenti alla forza pubblica e ordinariamente legata manifestazioni o incontri pubblici), descritte dalla Corte territoriale con circostanziale argomentazioni (dando conto, per ciascun episodio, della funzionale sintomaticità delle condotte delittuose accertate rispetto al tipo di pericolosità generica ritenuto).

Aspetti che il ricorso omette di contrastare con la dovuta specificità, anche in relazione alla continuità temporale delle condotte riscontrate, reiterate in un considerevole arco di tempo, compreso tra il 2015 e 2019: anche in considerazione della pervicacia mostrata (alcuni fatti sono stati realizzati in costanza di misure cautelari applicate per condotte pregresse), emerge con immediata evidenza, dunque, anche il requisito della dedizione mostrata rispetto ad iniziative illecite coerenti al tipo di pericolosità sociale ascritto alla ricorrente.

7. Sono inammissibili, infine, le doglianze esposte con il quarto motivo di ricorso. Avuto riguardo al tenore delle prescrizioni di cui al quarto comma dell'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, giova subito precisare che il divieto di prendere parte a pubbliche riunioni risulta espressamente delimitato, senza che la precisazione fosse peraltro necessaria, a quelle rese "in luogo pubblico" cui fa riferimento l'art. 17 della Costituzione (così come chiarito dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 46595 del 28 marzo 2019, Acquaviva, espressamente richiamata).

Quanto al divieto di frequentare locali e ed esercizi pubblici, lo stesso risulta argomentato facendo leva sull'esigenza di "limitare, in termini di minima afflittività, ulteriori manifestazioni violente verso persone non in sintonia con gli orientamenti" della ricorrente " in luoghi in cui potrebbero propagarsi più facilmente azioni e reazioni fondate sull'intolleranza ideologica": escluso che la detta motivazione possa ritenersi di mero stile, la stessa è altresi estranea a profili di eccentricità rispetto alle ragioni fondanti l'intervento in prevenzione soggetto all'odierno scrutinio, così da risultare non aggredibile in questa sede alla luce dei vizi utilmente prospettabili nella materia che occupa in ragione di quanto previsto dall'art 10 d.lgs. n. 159 del 2011.

8. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente