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Sentenza — n. 32700/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32700/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32700/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza adottata il 9 marzo 2021 il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2020, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Sallaku Saimir per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata erroneamente disatteso le doglianze difensive sul punto formulate.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente semiprigionia responsabilità scemata riesame della carcerazione preventiva riabilitazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sallaku Sàtnir, nato il 28/08/1974 in Algeria avverso la ordinanza del 09/03/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata il 9 marzo 2021 il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2020, con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Sallaku Saimir per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del predetto imputato, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione:

a) alla mancata tempestiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen.;

b) al computo dei termini di durata della misura ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., atteso che la retrodatazione dei termini custodiali va effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi ikr,.„, omogenee;

c) alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata erroneamente disatteso le doglianze difensive sul punto formulate.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, poiché non individua passaggi o punti della decisione tali da inficiare la correttezza e la complessiva tenuta logica del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né soddisfa l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, omettendo di argomentare le ragioni giustificative delle doglianze ivi solo assertivamente enunciate. Invero, in relazione al contenuto delle medesime deduzioni oggetto del riesame cautelare, che il ricorrente ha pedissequamente riproposto finanche in questa Sede, il provvedimento impugnato ha puntualmente replicato, vagliandone l'infondatezza là dove:

a) in linea con l'insegnamento delineato da Sez. U, n. 27104 del 16 luglio 2020, Calella, Rv. 279533, ha posto in rilievo come gli atti siano pervenuti dalla Suprema Corte alla Cancelleria del Tribunale del riesame in data 3 marzo 2021, con la conseguente trasmissione degli atti relativi al procedimento in data 4 marzo 2021 da parte dell'autorità procedente;

b) che, trattandosi di giudizio autonomo rispetto al precedente, annullato da questa Suprema Corte, il termine per la decisione relativa alla procedura de qua doveva correttamente individuarsi nella data del 14 marzo 2021;

c) che, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc.pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza, come risulta nel caso di specie, ove il reato associativo è contestato dal novembre 2017 in permanenza (ex multis cfr. Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222);

d) che le esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva sono state congruamente motivate sia in relazione al vaglio di estrema gravità dei fatti in contestazione (per i quali il ricorrente è stato già condannato in primo e secondo grado di giudizio), che al suo inserimento, con funzione apicale, in un contesto associativo criminale di elevato livello, in contatto con fonti di approvvigionamento di natura internazionale, oltre che ai plurimi precedenti penali a carico.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 giugno 2021 Il C