Sentenza — n. 32698/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Piacente Davide Junior nato a Catania il 23/08/1987 avverso il decreto del 12/02/2021 della Corte Appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Giuseppina Casella che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi espressamente contestano l'illogicità della motivazione lì dove, in materia di misure di prevenzione, il ricorso è proponibile solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011). Segue per legge l' applicazione della sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo in considerazione delle ragioni della inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Piacente Davide Junior nato a Catania il 23/08/1987 avverso il decreto del 12/02/2021 della Corte Appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Giuseppina Casella che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Davide Junior Piacente a mezzo del difensore impugna il decreto della Corte appello di Catania del 12 febbraio 2021 che confermava il decreto del 24 marzo 2020 con il quale il Tribunale di Catania disponeva nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione sulla ricostruzione della pericolosità sociale, con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata della misura e alla scelta di applicare l'obbligo di soggiorno.
Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi espressamente contestano l'illogicità della motivazione lì dove, in materia di misure di prevenzione, il ricorso è proponibile solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011). Segue per legge l' applicazione della sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo in considerazione delle ragioni della inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, così deciso il 17 giugno 2021 il Co gl re estensore il Presidente Pierfu di Shefano Anna Cris DEPOSITATO IN CANCELLERIA I