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Sentenza — n. 32697/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32697/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32697/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto emesso in data 8 gennaio 2021 il la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto da Nicola Antonino Stanzù avverso il provvedimento del Tribunale di Caltanissetta del 5 febbraio 2020, che respingeva l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di abituale dimora per la durata di un anno e mesi sei, dal medesimo Tribunale applicatagli con provvedimento emesso in data 11 luglio 2018.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, deve rilevarsi come il decreto impugnato sia immune da censure con riferimento alla esposizione delle ragioni giustificative indicate a sostegno della ritenuta esclusione dei presupposti idonei a determinare la revoca della misura ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con il logico corollario della non rilevabilità, in questa Sede, dell'unico vizio dal ricorrente utilmente proponibile - e nel caso di specie del tutto infondatamente dedotto - in relazione ad una sua motivazione assente o meramente apparente.

Parole chiave

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inchiesta penale procedimento penale pendente azione penale massima inquisitoria sociale inchiesta penale per omicidio proroga della carcerazione preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Stanzù Nicola Antonio, nato il 12/07/1977 a Capizzi avverso il decreto del 08/01/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 8 gennaio 2021 il la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto da Nicola Antonino Stanzù avverso il provvedimento del Tribunale di Caltanissetta del 5 febbraio 2020, che respingeva l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di abituale dimora per la durata di un anno e mesi sei, dal medesimo Tribunale applicatagli con provvedimento emesso in data 11 luglio 2018.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo la violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in relazione all'eccepita mancanza di attualità della pericolosità sociale del proposto, avuto riguardo all'assenza di precedenti penali e al sopravvenuto rigetto della richiesta di applicazione di analoga misura di prevenzione personale nei confronti del fratello, Gabriele Giacomo Stanzù, per effetto del decreto emesso dal Tribunale di Enna in data 1 ottobre 2019, trattandosi di persona coindagata nell'ambito del medesimo procedimento penale, più volte tratta in arresto e condannata alla pena di anni quattordici di reclusione per il delitto di omicidio aggravato. Si pone altresì in evidenza il fatto che il proposto è indiziato per un solo episodio delittuoso, tuttora oggetto di indagini, riguardanti condotte risalenti nel tempo all'anno 2013 e non al 2017, come erroneamente affermato nel decreto impugnato.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

2. E' noto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Evenienza, quest'ultima, sotto alcun profilo verificatasi nel caso in esame, atteso che l'unico fatto nuovo dedotto dall'interessato a sostegno della richiesta di revoca (v., in narrativa, il par. 2) è stato dalla Corte distrettuale coerentemente esaminato e disatteso nelle sue implicazioni di merito, sia richiamando la congruità delle argomentazioni svolte nel primo provvedimento, sia rimarcando la diversità delle situazioni di fatto oggetto del sollecitato vaglio delibativo.

Con riferimento alla posizione del fratello Gabriele Giacomo Stanzù, invero, i Giudici di merito hanno escluso, a partire dal 2015, la ricorrenza di elementi dimostrativi della persistenza della sua pericolosità sociale, spiegando che analogo apprezzamento circa l'assenza di attualità di tale condizione non era trasponibile in relazione ai diversi presupposti individuati a fondamento della misura di prevenzione personale applicata all'odierno ricorrente, nei cui confronti persisteva, di contro, la rilevanza degli elementi già ampiamente valutati nel menzionato decreto n. 34 del 2018 con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 12- quinquies d.l. n. 306 del 1992, sì come desumibili, in particolare, dall'attività di osservazione sul territorio e dal contenuto delle captazioni telefoniche svolte nei mesi di maggio e luglio 2017.

Ciò posto, deve rilevarsi come il decreto impugnato sia immune da censure con riferimento alla esposizione delle ragioni giustificative indicate a sostegno della ritenuta esclusione dei presupposti idonei a determinare la revoca della misura ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con il logico corollario della non rilevabilità, in questa Sede, dell'unico vizio dal ricorrente utilmente proponibile - e nel caso di specie del tutto infondatamente dedotto - in relazione ad una sua motivazione assente o meramente apparente.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consiglier