Sentenza — n. 32696/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ruffo Carmine nato a Napoli il 17/08/1978 avverso il decreto del 15/12/2020 della Corte Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Paola Filippi che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 123 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32696/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale erronea indicazione aveva impedito la partecipazione del difensore di fiducia alla udienza per la applicazione della misura di prevenzione. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge. Nelle more del procedimento di appello è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, rilevante nel caso concreto nel quale erano stati valutati elementi di fatto per ritenere Ruffo genericamente dedito a traffici delittuosi. La Corte dì merito ha semplicemente rivalutato gli stessi elementi sostenendo che dimostrassero la sua abituale percezione di redditi illeciti.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ruffo Carmine nato a Napoli il 17/08/1978 avverso il decreto del 15/12/2020 della Corte Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Paola Filippi che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Carmine Ruffo propone ricorso a mezzo del difensore avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli del 15 dicembre 2020 che confermava il decreto del 24 gennaio 2019 che gli imponeva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in quanto portatore di pericolosità generica. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per violazione del diritto di intervento, rappresentanza e assistenza nella procedura innanzi al giudice di primo grado. Ruffo, detenuto in carcere, dopo avere ricevuto avviso di udienza ex art. 7 n. 2 del D.Igs. 159/11, nominava il difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 123 cod. proc. pen. ma l'Autorità penitenziaria indicava nell'atto di nomina che questa era effettuata per un procedimento relativo a una misura di sicurezza (indicando il R.G. 96/17).
Tale erronea indicazione aveva impedito la partecipazione del difensore di fiducia alla udienza per la applicazione della misura di prevenzione. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge. Nelle more del procedimento di appello è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, rilevante nel caso concreto nel quale erano stati valutati elementi di fatto per ritenere Ruffo genericamente dedito a traffici delittuosi. La Corte dì merito ha semplicemente rivalutato gli stessi elementi sostenendo che dimostrassero la sua abituale percezione di redditi illeciti.
Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia interpretato erroneamente la sua impugnazione avverso la decisione del primo giudice, ritenendo che egli avesse eccepito il mancato avviso al difensore per l'udienza e, quindi, rispondendo che al difensore di fiducia nominato dopo la notifica dell'avviso di udienza al difensore di ufficio non debba essere dato un ulteriore avviso. Va però considerato che la Corte di appello ha inteso in tale modo comprendere quale fosse il fine della eccezione che era stata proposta in termini solo generici.
Il ricorrente, difatti, non aveva per nulla chiarito perché il dato errore da parte della direzione del carcere nel comunicare all'avvocato la avvenuta nomina di fiducia dovesse rendere nulla la decisione. Premesso che tale genericità permane anche nel motivo di ricorso, va semplicemente considerato che, proprio perché il difensore non aveva diritto ad una nuova notifica essendo già stata data al difensore precedente, la ragione per la quale (come afferma) non era a conoscenza della udienza non era certo ascrivibile all'Ufficio (per il tramite dell'Autorità penitenziaria) che nessun avviso gli doveva dare bensì alla propria mancanza di diligenza nell' instaurare un effettivo rapporto con l'assistito.
Quindi, correttamente la Corte di appello aveva considerato che il tema era la doglianza sul non aver avuto il difensore di fiducia la possibilità, su iniziativa del giudice di primo grado, di partecipare all' udienza e correttamente ha risposto che nessun avviso doveva essere dato. Né la difesa ha inteso indicare altre ragioni per le quali la comunicazione equivoca della nomina impedisse di fatto la sua ordinaria attività difensiva. Il secondo motivo è generico rispetto al contenuto del decreto impugnato e, comunque, deduce in realtà un vizio di motivazione.
Il tema dedotto dalla difesa dell'essere venuta meno, con la decisione della Corte costituzionale, la possibilità di valutare la condotta di generica dedizione a traffici delittuosi non rileva nel procedimento in questione poiché la Corte di appello ha chiaramente valutato come per un lungo arco di tempo e sino all'inizio della detenzione il ricorrente, come accertato con sentenze definitive, ha esercitato la attività illecita di spacciatore di droga quale unica fonte di reddito, così dimostrando con certezza la sussistenza della condizione del vivere con i proventi abituali dell'attività delittuosa.
Il motivo, quindi, a parte la genericità nel non rapportarsi al reale contenuto del provvedimento impugnato, in realtà finisce per sindacare la motivazione per la parte in cui contesta la valutazione degli elementi di fatto. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 17 giugno 2021 il C nsigliere estensore il Presigente Pieré i di tef o An4 C cuoio ,