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Sentenza — n. 32695/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32695/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Morelli, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 17 dicembre, che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "Società foggiana".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32695/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

Parole chiave

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delitto partecipazione al reato altri capi d'accusa inchiesta mascherata allegazioni di persecuzione contraddittorie precedenti penali rilevanti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morelli Michele, nato a Foggia il 08/06/1989 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Fulvio Troncone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Michele Morelli, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 17 dicembre, che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "Società foggiana".

2. Due sono le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione. 2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 416-bis, cod. pen., e delle norme processuali che definiscono la gravità indiziaria. Lamenta il ricorrente, per un verso, che, ad integrare la condotta di partecipazione, non sia sufficiente la mera affiliazione formale, occorrendo, invece, la prestazione di un concreto apporto, da parte del singolo, alla vita od all'attività del sodalizio e non rilevando situazioni di semplice contiguità o vicinanza a quest'ultimo od a suoi esponenti.

Sotto diverso profilo, deduce che il compendio indiziario a suo carico si sostanzia essenzialmente nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Verderosa, il quale, tuttavia, si sarebbe limitato ad indicarlo come intraneo al sodalizio, senza però riferire circostanze specifiche, ed anzi cadendo in contraddizione, ad esempio, nell'indicazione dei soggetti asseritamente sottoposti ad estorsione; inoltre, le accuse di costui sarebbero rimaste prive di riscontri individualizzanti, necessari anche nella materia cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione, sempre in punto di gravità indiziaria.

Ripercorrendo le emergenze valorizzate a tal fine dal provvedimento impugnato, egli rileva come l'incolpazione mossagli sia quella di aver agito quale esattore nel campo delle estorsioni e come, però, rispetto a tale addebito, sia inconferente la circostanza, invece rimarcata dal Tribunale, che il suo nome fosse ricompreso nella lista degli "stipendiati" dal clan, rinvenuta nell'abitazione di uno di costoro. Inoltre, la motivazione sarebbe logicamente incoerente nella parte in cui ha desunto la sua soggezione ai capi del sodalizio e la sua incondizionata disponibilità ad eseguirne gli ordini, nonché a far uso di armi e di violenza, dagli atti di un diverso procedimento, nell'ambito del quale egli è stato attinto da misura cautelare per porto e detenzione illegali di armi da fuoco e lesioni personali, tuttavia commessi in concorso con il proprio zio, al di fuori di qualsiasi contesto delinquenziale e solo per questioni personali.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso non sono ammissibili in questa sede.

2. Il primo è manifestamente infondato. L'ordinanza, anzitutto, individua correttamente la nozione di "partecipazione" all'associazione, attribuendo al ricorrente un ruolo dinamico nel sodalizio criminale - quale senza dubbio è quello dell'esattore delle somme estorte dal gruppo a terzi - e non valorizzando esclusivamente il mero dato formale dell'affiliazione. Con riferimento, poi, alle dichiarazioni del Verderosa, il provvedimento si sofferma espressamente sulle ragioni della credibilità intrinseca di costui e dell'attendtbilità del suo narrato, altresì indicando le circostanze ritenute di riscontro alle sue affermazioni, così come richiede l'art. 192, cod. proc. pen., nella condivisa interptazione datane dall'ormai ultradecennale giurisprudenza di legittimità. Violazioni di legge, dunque, sicuramente non sono ravvisabili.

3. In punto di asseriti vizi di motivazione, poi, il ricorso è del tutto generico, nonché teso ad una rivalutazione del materiale istruttorio, che non è consentita al giudice di legittimità. Si presenta ampiamente ragionevole, infatti, la valutazione compiuta dal Tribunale, secondo cui l'inserimento del nominativo del Morelli nella lista degli stipendiati del clan, non compilata né detenuta dal Verderosa, costituisca formidabile strumento di riscontro alle dichiarazioni d'accusa di costui: l'osservazione di quei giudici, invero, per cui non è pensabile che l'associazione versasse uno stipendio ad un soggetto non attivamente partecipe alla stessa, tanto più in una fase di scarsità dei relativi profitti, non solo si presenta perfettamente lineare dal punto di vista logico, ma altresì non è contrastata da alcun argomento critico di confutazione, essendosi il ricorrente limitato a sostenere l'irrilevanza di quel dato probatorio, senza però spiegare per quale ragione.

Inoltre, nient'affatto eccentrica si rivela la valorizzazione dell'episodio di porto e detenzione illegali di armi da fuoco e lesioni personali, oggetto di un diverso procedimento, laddove si pensi che - come l'ordinanza spiega - sì tratta di condotte commesse dal ricorrente con modalità spietate, per motivi futili ed in concorso con il proprio zio, anch'egli indagato per partecipazione alla medesima compagine mafiosa, sì da conferire alla vicenda tratti diversi da quelli di una mera questione privata. Anche di tali accadimenti, invero, come pure di un analogo fatto di sangue - anch'esso rimarcato dal Tribunale - per il quale Morelli è stato raggiunto da misura custodiale ancora in un ulteriore procedimento, il ricorso si è limitato a dedurre l'estraneità rispetto al delineato contesto mafioso, senza tuttavia suffragare tale assunto con specifiche allegazioni ed argomentazioni.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente/al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 27 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il