Cassation Court dismisses appeal regarding prescription limits on tax fraud and retroactive money laundering charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Public Prosecutor inadmissible, upholding the lower court's decision to partially annul a preventive seizure. The court ruled that tax fraud acts must be dispositive to trigger the seven-year prescription period, excluding mere omissions like failing to submit financial statements. Additionally, the court found money laundering charges inapplicable due to their retroactive nature, rendering the concurrence argument legally irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 648-ter.1, cod. pen.: The concept of 'fraudulent acts' for tax fraud prescription purposes is strictly limited to dispositive conduct involving physical assets, excluding mere omissions; money laundering is an instantaneous crime where prior conduct cannot constitute the offense if enacted before the law's entry into force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento a carico di 1) Banchi Massimo, nato a Firenze il 02/05/1958;
2) Franco Ugo, nato a Foggia il 26/02/1956;
3) Ceni David, nato a Prato il 29/11/1967;
4) Santoni Leandro, nato a Prato il 27/04/1961;
5) Banchi Ruggero, nato a Prato il 17/11/1984;
6) Banchi Riccardo, nato a Firenze il 17/05/1962;
7) Banchi Silvia, nata a Firenze il 12/07/1971;
8) Banchi Marta, nata a Firenze il 19/11/1965;
9) Piani Stefano, nato a Carmignano (P0), il 28/02/1960;
10) Bartolucci Luca, nato a Firenze il 05/01/1979; avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del Tribunale di Pistoia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; uditi i difensori degli interessati, avv. Cristina Meoni, per Ceni; avv. Niccolò Lombardi Sernesi, per Franco, Piani, Banchi Ruggero, Banchi Riccardo, Banchi Silvia e Banchi Marta; avv. Francesca Fagnoni, per Bartolucci; avv. Gaetano Berni, per Banchi Massimo; i quali hanno tutti concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia impugna l'ordinanza emessa il 7 ottobre scorso dal medesimo Tribunale, che, decidendo quale giudice di rinvio, a sèguito di annullamento di precedente provvedimento di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, disposto nei confronti di Massimo Banchi ed altri indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter.1, cod. pen., ha parzialmente annullato il sequestro e correlativamente ridotto l'ammontare del tantundem.
Soffermandosi sui temi devolutigli dal giudice di legittimità con la sentenza di annullamento (n. 7259 del 27 novembre 2019), il Tribunale ha rilevato che: - il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte, di cui al capo b) dell'incolpazione, è prescritto, essendo decorso il relativo termine massimo di sette anni e sei mesi dall'ultimo degli atti fraudolenti integranti il reato, per tali dovendo intendersi solo quelli idonei ad offrire una rappresentazione non veritiera del patrimonio del debitore e tali, perciò, da ostacolare l'esazione forzosa del credito da parte dell'Erario; tra questi, dunque, non rientrerebbero le condotte meramente omissive, quali l'omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali, od anche l'occultamento della contabilità aziendale; - le condotte di autoriciclaggio ipotizzate ai capi c), f), j), m) e p) dell'incolpazione non sono punibili, perché esauritesi prima dell'introduzione di tale fattispecie delittuosa nel nostro ordinamento, avvenuta con legge 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1° gennaio 2015; si tratta, infatti, di reato di natura istantanea, non potendosi perciò riconoscere alcun rilievo, ai fini della consumazione, all'eventuale protrazione nel tempo dei suoi effetti; - la sottrazione fraudolenta di cui al citato art. 11 può costituire reato- presupposto dell'autoriciclaggio, concorrendo le due fattispecie tra loro; tuttavia, perché ciò accada, è necessario che la seconda si realizzi attraverso una condotta decettiva ulteriore ed autonoma rispetto all'atto fraudolento integrante la sottrazione.3.
In distinti motivi, il Pubblico ministero ricorrente contesta tali determinazioni, ritenendole non conformi a legge. 3.1. Esso censura, anzitutto, l'assunto per cui l'omissione del deposito dei bilanci e della presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché l'occultamento della contabilità aziendale non rientrino tra gli atti fraudolenti di cui al citato art.
11. Così decidendo, il Tribunale, per un verso, avrebbe compiuto una valutazione sul merito dell'incolpazione, in tal modo esorbitando dall'ambito di cognizione consentitogli in materia di misure cautelari reali; e, per l'altro, sarebbe incorso in contraddizione, avendo espressamente qualificato tali atti come "potenzialmente elusivi" e, ciò nonostante, inidonei a rappresentare una situazione patrimoniale inveritiera. 3.2. Il secondo motivo attinge il momento consumativo del delitto di autoriciclaggio, che invece dovrebbe collocarsi in epoca successiva all'introduzione del reato nell'ordinamento, in quanto le condotte debbono considerarsi protratte nel tempo, poiché le somme ed i macchinari fraudolentemente sottratti al patrimonio della "Global Management s.r.l." sono stati reimpiegati dagli indagati nelle nuove società costituite ed operanti in epoca successiva al 2015. 3.3.
La terza doglianza riguarda il concorso tra i due reati, che - secondo il ricorrente - è ravvisabile, in quanto il riversamento nel patrimonio di altre società delle somme e dei beni sottratti a quella debitrice verso il Fisco costituisce condotta decettiva ulteriore rispetto a quella sufficiente per l'integrazione del reato tributario considerato.
4. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, perché manifestamente infondati, e del terzo, perché assorbito.
5. Hanno depositato memorie scritte i rispettivi difensori per gli indagati Bartolucci, Ceni e Banchi, concludendo, il primo, per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso, riportandosi alle ragioni del provvedimento impugnato; il secondo, per l'inammissibilità, in ragione della mera reiterazione del motivo riguardante esso indagato; l'ultimo, anch'esso per l'inammissibilità, in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze e, comunque, della riferibilità delle stesse a profili di merito, oltre che per carenza d'interesse, relativamente al terzo motivo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile.
2. Il primo è manifestamente destituito di fondamento giuridico. L'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, punisce il debitore fiscale che «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni», idonei a vanificare l'eventuale riscossione coattiva del debito. Tale dato testuale, per la stretta relazione di alternatività e residualità con le alienazioni simulate, oltre che per la necessità che la condotta abbia ad oggetto beni fisici (costituenti, come tali, la garanzia patrimoniale generica per un'utile esecuzione coattiva), impone di circoscrivere la nozione di "atti fraudolenti" soltanto a quelli di natura dispositiva, siano essi di natura materiale (sottrazione, distruzione, occultamento) o giuridica (creazione di diritti reali limitati di terzi, ad esempio).
Non possono, dunque, rientrarvi l'omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali, né l'occultamento della contabilità aziendale, ovvero le sole condotte che, nel caso specifico, escluderebbero, ratione temporis, la maturazione della prescrizione. La disamina di tale profilo da parte del Tribunale, dunque, non ha rappresentato un inammissibile sconfinamento nel terreno della gravità indiziaria, precluso, in via generale, al giudice delle impugnazioni cautelari reali, ma piuttosto la necessaria delimitazione della condotta delittuosa per cui si procede.
Inoltre, va evidenziato che la verifica dell'eventuale estinzione dei reati tributari oggetto d'incolpazione era stata specificamente devoluta al Tribunale dal giudice di legittimità, con la sentenza di annullamento con rinvio. Da ultimo, non si ravvisa nemmeno la denunciata contraddizione interna dell'ordinanza impugnata, poiché non tutti gli atti "elusivi", in prospettiva della verifica della consistenza patrimoniale del debitore erariale, rientrano necessariamente tra quelli "fraudolenti" a mente del citato art. 11, come dianzi specificati.
Né da ciò deriva un possibile vuoto di tutela, dal momento che si tratta di condotte suscettibili di essere altrimenti sanzionate, anche penalmente (nello specifico, eventualmente, ove ne ricorressero gli altri presupposti di legge, a norma degli artt. 3 o 5 dello stesso d. Igs. n. 74, se non anche degli artt. 2621 ss., cod. civ.).
3. Anche la seconda doglianza è priva di ogni fondamento giuridico. Corretto è il riferimento compiuto dal Tribunale alla pronuncia di questa Corte, Sez. 2 n. 38838 del 04/07/2019, De Marco, Rv. 277098, che, applicando al reato di autoriciclaggio princìpi già consolidati in tema di riciclaggio e ricettazione, ha riconosciuto anche a tale nuova fattispecie natura istantanea, conseguentemente individuandone il momento consumativo in quello in cui vengano poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l'oggetto materiale del delitto presupposto, senza perciò potersi riconoscere alcun rilievo, a tal fine, all'eventuale protrazione nel tempo degli effetti di quelle condotte.
4. Una volta esclusa la possibilità di punizione dell'eventuale autoriciclaggio, trattandosi di condotte comunque commesse in epoca anteriore all'introduzione della relativa fattispecie nel nostro ordinamento, il terzo motivo di ricorso - in tema di concorso tra la stessa ed il reato tributario - perde di ogni rilevanza, risultando perciò inammissibile per difetto d'interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 maggio 2021. Il Consig